Bullismo: la legge che non c’è

I bulli sono perseguibili per i più disparati reati commessi solo se sono maggiori di quattordici anni. Una previsione normativa che lascia impuniti gli alunni delle scuole elementari e medie tra i quali gli episodi di bullismo sono drammaticamente frequenti.

Il “bullismo” non è un fenomeno tipico dei nostri giorni. E’ sempre esistito. Il dato che, però, oggi, è davvero allarmante sta nel constatare che questi episodi di inaudita e inaccettabile violenza – fisica o psicologica che sia – sono sempre più frequenti nei gruppi che sembravano esserne al riparo: cioè tra i più piccoli, tra le femmine e a danno di soggetti più deboli, indifesi e incapaci di proteggersi. Basti pensare, tra i tanti casi di cui la cronaca si è recentemente occupata, a ciò che è accaduto tra i banchi di alcune scuole elementari o ad alcuni ragazzini affetti dalla sindrome di Down. Ragazzi, questi ultimi, che, probabilmente, non sono nemmeno in grado di capire quanto siano profondamente criminali gli umilianti e brutali atteggiamenti cui vengono sottoposti, né di chiedere aiuto a genitori, insegnanti o assistenti.

In ogni caso, il più delle volte, chi viene aggredito, minacciato e insultato, anche quando è perfettamente consapevole dell’ingiustizia delle molestie subite, non riesce a trovare la forza e il coraggio di denunciare ai grandi ciò che è ripetutamente costretto a patire. E’ difficile, così, impedire nuove aggressioni. E ciò aumenta la sicumera del bullo.

Il bullo, dal canto suo, è quasi sempre un soggetto debole che deve dimostrare con arroganza agli altri e, prima ancora, a se stesso la propria forza e la superiorità sul gruppo. E’, in genere, un bambino o un ragazzo isolato e abbandonato a sé stesso dalla propria famiglia. Da quella stessa famiglia che, evidentemente, gli ha negato il dialogo aperto e responsabile, che non ha saputo impartirgli una corretta educazione, né trasmettergli alcun valore, e tantomeno insegnargli il rispetto degli altri e delle regole.

Non è, comunque, compito degli avvocati, ma di psicologi e sociologi capire e spiegare, in tutti i suoi aspetti, le ragioni profonde di questo fenomeno per aiutarci a intervenire nel modo più efficace e corretto. Sia sulle vittime, sia sui molestatori.
Ma la legge, di fronte a questi episodi, come si pone? Cosa può fare, per arginare il fenomeno del bullismo?
In realtà molto poco, sia sul piano penale che su quello civile. In realtà, il bullo ha imparato a non essere punito dalla famiglia e continua a rimanere impunito dalla legge.
Non esiste, infatti, una legge che punisca concretamente gli autori di simili azioni e che, dunque, possa fungere da deterrente. Non esiste, insomma, nel nostro sistema, una norma che faccia “temere” ai bulli punizioni severe per le loro azioni.

Dal punto di vista penale, il dato più rilevante è la non punibilità dell’infraquattordicenne. L’art. 97 del codice penale, infatti, stabilisce che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”, e l’art. 98 precisa ulteriormente che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e volere, ma la pena è diminuita”.
I bulli, quindi, sono perseguibili per i più disparati reati commessi (che possono andare dalle percosse, alle lesioni personali, all’ingiuria, alla diffamazione, e così via) solo se sono maggiori di quattordici anni. E’, quindi, evidente che tale previsione normativa lascia impuniti una gran parte – la più ampia, forse – degli aggressori. Mi riferisco, per esempio, agli alunni delle scuole elementari e medie, tra i quali gli episodi di bullismo sono drammaticamente frequenti.

Dal punto di vista civilistico, le vittime del bullismo possono chiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, che stabilisce la responsabilità dei genitori per i danni cagionati dal fatto illecito del figlio minore e degli insegnanti per i fatti illeciti compiuti dai loro alunni nei periodi in cui questi ultimi sono sottoposti alla loro vigilanza. In entrambi i casi, però, la responsabilità degli adulti è esclusa se costoro provano di non avere potuto impedire il fatto.

Quanto al danno risarcibile, oltre a quello patrimoniale (che può, per esempio, consistere nella necessità di affrontare delle spese per la riparazione delle sofferenze subite), è risarcibile anche il danno non patrimoniale, inteso come il pregiudizio recato direttamente alla persona (vale a dire, per esempio, la lesione all’onore, alla salute, etc.). A tale ultimo proposito, benché non vi sia ancora giurisprudenza, sulla risarcibilità dei danni conseguenti a fenomeni di bullismo, è importante segnalare che è stato, nel tempo, riconosciuto il danno alla vita di relazione, cioè “il danno costituito dalla compromissione della capacità psico-fisica del soggetto che incida negativamente sull’esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale, come le attività sociali e quelle ricreative, in quanto prescinde dalla capacità di produrre reddito, rientra nel danno alla salute (cosiddetto danno biologico)”. E’, però, giusto sapere, che queste azioni legali, possono essere lunghe e costose e che il danno liquidato spesso è di lieve entità.

Per tutte queste ragioni, al di là del necessario intervento socio-educativo che deve essere fatto direttamente tra i ragazzi, e del supporto che deve essere dato alle famiglie (tanto delle vittime quanto dei colpevoli) e alle scuole, credo che sia necessario studiare una legge che dia a tutti un segnale forte e concreto, con punizioni immediate e istruttive. Una legge che, da un lato, faccia temere la severità delle sanzioni, e che, dall’altro, dia il necessario incoraggiamento agli aggrediti e agli spettatori delle aggressioni al fine di non chiudersi nel silenzio e nell’omertà. La sicurezza e la fiducia possono provenire solo da una legge severa e applicabile nell’immediatezza del fatto criminoso. La giustizia, infatti, onorata con l’urgenza.

Anna Maria Bernardini de Pace
Avvocato divorzista, giornalista e scrittrice

Massimiliano Fanni Canelles

Viceprimario al reparto di Accettazione ed Emergenza dell'Ospedale ¨Franz Tappeiner¨di Merano nella Südtiroler Sanitätsbetrieb – Azienda sanitaria dell'Alto Adige – da giugno 2019. Attualmente in prima linea nella gestione clinica e nell'organizzazione per l'emergenza Coronavirus. In particolare responsabile del reparto di infettivi e semi – intensiva del Pronto Soccorso dell'ospedale di Merano. 

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