Cittadini si diventa

Andrea Stuppini

La riforma della cittadinanza per i minori stranieri è stata inserita negli otto punti di governo del Pd. Due i problemi principali: difficile concepire un impianto di “ius soli” puro e arduo separare la normativa per i minori da quella per gli adulti. Ecco come funziona negli altri Paesi europei.

CITTADINANZA PER I MINORI
Inserita negli otto punti di governo del Partito democratico, della riforma della cittadinanza per i minori stranieri si discute già da tempo in Italia, grazie anche alla proposta di legge popolare “L’Italia sono anch’io”.
Sul tema non esiste una normativa comune europea e i problemi da considerare sono essenzialmente due: un impianto di “ius soli” puro non esiste praticamente in nessun Paese europeo; ma, soprattutto, è arduo separare la normativa per i minori da quella per gli adulti.
Vediamo allora qual è la situazione nei principali Paesi europei.

FRANCIA
Un minore, seppur di nazionalità francese, diventa cittadino solo a diciotto anni, quando acquisisce la pienezza dei suoi diritti civili e politici.
La cittadinanza può essere acquisita per filiazione (jus sanguinis): è Francese il figlio, legittimo o naturale, nato in Francia quando almeno uno dei due genitori vi sia nato, qualunque sia la sua cittadinanza. Ed è Francese, per filiazione, anche il minore adottato da un Francese.
La cittadinanza può essere acquisita anche per nascita (jus soli). Ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri (legge del 16/3/1998) acquisisce automaticamente la cittadinanza francese al momento della maggiore età se, a quella data, ha la propria residenza in Francia o vi ha avuto la propria residenza abituale durante un periodo, continuo o discontinuo, di almeno cinque anni, dall’età di undici anni in poi. L’acquisizione automatica può essere anticipata a sedici anni dallo stesso interessato; o può essere reclamata per lui dai suoi genitori a partire dai tredici anni e con il suo consenso, nel qual caso il requisito della residenza abituale per cinque anni decorre dall’età di otto anni.
Per gli adulti, si può richiedere la cittadinanza francese dopo cinque anni di soggiorno.
Per chi ha compiuto e ultimato due anni di studi in un istituto di istruzione universitaria francese o ha reso importanti servizi allo Stato, il criterio della residenza viene ridotto a due anni.
Il matrimonio con un cittadino francese consente di ottenere la cittadinanza dopo due anni di residenza e di vita comune.
Possono essere naturalizzati gli stranieri incorporati nelle forze armate francesi, chi abbia reso dei servizi eccezionali allo Stato o lo straniero la cui naturalizzazione presenti per la Francia un interesse eccezionale.
La naturalizzazione può inoltre essere concessa a chi abbia lo status di rifugiato concessogli dall’Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi (Ofpra). In ogni caso, è richiesta la maggiore età dell’interessato.
La cittadinanza francese è aperta a qualunque straniero o apolide che contragga matrimonio con un cittadino o una cittadina francese, dopo il termine di quattro anni dal matrimonio se lo straniero dimostra una residenza effettiva e non interrotta in Francia per tre anni consecutivi.

GERMANIA
Dal 1° gennaio 2000 acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca non solo i figli di cittadini tedeschi, ma anche i figli di stranieri che nascono in Germania (ius soli), purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel Paese da almeno otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato; o, se cittadino svizzero, sia in possesso di un permesso di soggiorno.
Un bambino di genitori ignoti che viene trovato in territorio tedesco è considerato figlio di cittadini tedeschi fino a prova contraria. I bambini che divengono cittadini tedeschi in base al principio del luogo di nascita acquisiscono contemporaneamente anche la nazionalità dei genitori stranieri.
Dal compimento della maggiore età hanno cinque anni di tempo per dichiarare la loro volontà di mantenere la nazionalità tedesca o quella del Paese d’origine dei genitori.
La cittadinanza tedesca si acquisisce anche attraverso l’adozione da parte di un cittadino tedesco. Il diritto si estende anche ai suoi discendenti.
Per tutti coloro che non sono Tedeschi per diritto di nascita, ma che vogliono diventarlo perché stabilitisi in Germania, la naturalizzazione non avviene in modo automatico, ma previa un’apposita richiesta da parte dell’interessato. Rientrano in questa fattispecie gli stranieri residenti stabilmente e regolarmente in Germania, i coniugi stranieri di cittadini tedeschi e i figli minori. In questi casi, occorre dimostrare la residenza stabile sul suolo tedesco per un periodo di otto anni.

GRAN BRETAGNA
Se al momento della nascita i genitori non sono cittadini britannici, la persona nata nel territorio del Regno Unito ha titolo a richiedere il riconoscimento della cittadinanza nei casi seguenti:
– se uno dei genitori diviene successivamente cittadino britannico o si stabilisce nel Regno Unito; il figlio però deve farne espressa richiesta entro il limite dei diciotto anni di età;
– se il richiedente ha vissuto nel Regno Unito per i dieci anni successivi alla nascita, non assentandosi per più di novanta giorni. Il coniuge straniero di un cittadino britannico può conseguire la cittadinanza dopo aver vissuto legalmente e in modo continuativo per almeno un triennio nel Regno Unito, purché sia in possesso dei requisiti prescritti per la naturalizzazione, personali e “residenziali”. Oltre alla maggiore età e alle necessarie condizioni di salute mentale e di onorabilità, l’aspirante cittadino deve comprovare la propria residenza nel Regno Unito e di avervi soggiornato, in modo legittimo e continuativo, nei tre anni precedenti.
La legislazione disciplina i casi di acquisto della cittadinanza britannica da parte della persona non nata sul suolo nazionale con norme specifiche previste per casi particolari.
Per l’acquisizione della cittadinanza al di fuori del matrimonio, il richiedente, oltre al possesso dei requisiti personali, deve dimostrare di essersi stabilito nel Regno Unito da almeno un anno e di avervi vissuto regolarmente per i cinque anni precedenti senza rilevanti interruzioni.

OLANDA
La procedura di opzione è stata introdotta dalla legge sulla cittadinanza del 19 dicembre 1984 ed è riservata in particolar modo agli immigrati di seconda generazione; consiste nella semplice sottoscrizione di una dichiarazione unilaterale, che peraltro non comporta necessariamente la rinuncia alla cittadinanza originaria.
La legge del dicembre 2000, entrata in vigore nel 2003, ha ulteriormente ampliato le categorie di persone che possono usufruire della procedura: è stata estesa, ad esempio, agli immigrati di seconda generazione che risiedono legalmente in Olanda dall’età di quattro anni. I tempi  sono di solito piuttosto rapidi: dalla presentazione della dichiarazione all’ufficio comunale di zona alla concessione finale della cittadinanza, passano circa tre mesi.
Il requisito generale per ottenere la naturalizzazione è risiedere in Olanda legalmente e in modo continuativo per almeno cinque anni, periodo che può essere ridotto nei casi di coniugi di cittadini olandesi, di persone nate in Olanda, di stranieri a cui è stato concesso asilo e di individui di alcune nazionalità.
Una volta trascorsi i cinque anni, per ottenere la naturalizzazione, i candidati devono superare un esame.

SPAGNA
In Spagna gli immigrati maggiorenni possono ottenere la cittadinanza dopo dieci anni di soggiorno regolare. Fanno eccezione i cittadini ispano-americani e i Filippini, per i quali sono sufficienti due anni di soggiorno regolare.
Per coloro che sono nati in Spagna: un anno di residenza. Stesso requisito anche per coloro che sono sposati con un cittadino spagnolo da almeno un anno e non sono separati legalmente o di fatto.
Il requisito è sempre un anno di residenza anche per coloro che sono, o sono stati, soggetti legalmente alla tutela, alla custodia o all’affidamento di un cittadino o di un ente Spagnolo per due anni consecutivi. Così come per i vedovi o le vedove di uno Spagnolo o di una Spagnola, se alla morte del coniuge non vi era separazione legale o di fatto.
Per coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati politici, invece, il requisito sale a cinque anni di residenza.
Nel caso in cui la filiazione o la nascita in Spagna siano accertati dopo il compimento del diciottesimo anno di età, l’interessato non acquista automaticamente la cittadinanza spagnola d’origine, ma ha due anni di tempo per optare in tal senso.

Andrea Stuppini
Dirigente della Regione Emilia-Romagna;
Esperto di welfare, esclusione sociale ed immigrazione.

Fonte: www.lavoce.info – pubblicato il 12-03-2013

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