Le norme ci sono. Usiamole

La legge n.269 del 3 Agosto 1998 rappresenta un’importante strumento di lotta e repressione dei fenomeni di pedofilia ed abuso. Deve pero’ essere applicata immediatamente ed in tutta la sua severita’ ogni volta che vengono segnalate, dalle diverse organizzazioni operanti nel mondo, violazioni della stessa o di parti di essa

 L’atroce cronaca quotidiana non lascia più spazio a dubbi, incertezze od equivoci in merito alla drammatica situazione mondiale dello sfruttamento sessuale dei minori.

Sempre più paesi, in particolare appartenenti al terzo e quarto mondo, sono in “vetta alle classifiche” per il primato del cosiddetto turismo sessuale. In questi paesi vi sono vere e proprie organizzazioni (criminali) che offrono pacchetti all-inclusive nei quali, accanto all’albergo, i pasti, le visite guidate, viene offerta la possibilità di trascorrere “dolci momenti” in compagnia di un/a bambino/a del posto.

Da questi paesi proviene anche la stragrande maggioranza del materiale pedo-pornografico che viene divulgato tramite internet e che sta avendo una tale diffusione che, definirla  preoccupante, significherebbe sminuire il dramma che si sta consumando.

Nel 1998, con la l. 3 agosto n. 269, il legislatore italiano ha voluto colpire questi fenomeni di sfruttamento in danno di minori considerandoli come una nuova forma di riduzione in schiavitù. Preoccupazione primaria del legislatore è stata quella di comminare adeguate sanzioni nei confronti di chi, con il suo comportamento, compromette il diritto del bambino o dell’adolescente ad un armonico sviluppo della sua personalità. Questo in attuazione dei principi della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 1989 che, all’art. 34, impegna gli stati membri a proteggere il fanciullo da ogni forma di violenza e sfruttamento sessuale, impedendo l’incitamento o la costrizione a dedicarsi ad attività sessuali illegali, lo sfruttamento della prostituzione minorile, anche finalizzato alla produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Punti qualificanti della normativa sono  costituiti, innanzi tutto, dal fatto che tutte le fattispecie di reato previste dalla disciplina sono procedibili d’ufficio, il che rende non necessaria la denuncia (spesso resa impossibile) della vittima del reato, poiché l’Autorità Giudiziaria può procedere autonomamente appena venga informata della notizia di reato.

In secondo luogo, i reati contenuti nella legge sono punibili anche quando il fatto è compiuto all’estero da cittadino italiano o da uno straniero in concorso con un cittadino italiano, oppure ancora se la vittima è di cittadinanza italiana: ciò permette di punire più efficacemente condotte che, anche se compiute all’estero, possono essere perseguite dall’Autorità Giudiziaria italiana. Per rendere maggiormente efficace questo punto e per attribuirgli anche un effetto “intimidatorio”, la legge 269/98 prevede  l’obbligo per gli operatori turistici di inserire in maniera evidente nei loro materiali propagandistici, nei programmi o nei documenti di viaggio consegnati ai clienti, nonché nei loro cataloghi, un’ apposita avvertenza circa la punibilità, ai sensi della legge italiana, dei reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

La procedibilità d’ufficio e l’applicazione della legge italiana in territorio straniero costituiscono due importanti strumenti di contrasto e lotta al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione minorile. A questi due elementi deve essere dato maggior risalto internazionale e si deve fare in modo, attraverso un costante controllo della reale situazione, che non risultino un mero spauracchio ma    siano un potente strumento di repressione.

Scopo di questa normativa è, dunque, colpire il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione minorile, punendo non solo chi induce, favorisce o sfrutta un minore a fini di prostituzione, ma anche il cosiddetto cliente, ovverosia colui che compie atti sessuali anche con persona di età compresa tra i 14 e i 16 anni in cambio di denaro o di altra utilità economica.  Va sottolineato che, prima di tale legge, la condotta di un cliente  di un minorenne indotto alla prostituzione, oscillava tra l’irrilevanza penale e la punibilità solamente nel caso in cui si fosse trattato di un infraquattordicenne. Il vuoto relativo alla fascia intermedia, tra i 14 ed i 16 anni, è stato dunque finalmente colmato con la legge in questione.

Altro obiettivo importante della legge è quello di colpire il fenomeno dello sfruttamento del minore a fini pornografici. La legge prevede la punizione di tutti coloro che sfruttano il minore al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e poi di farne commercio. Sono inoltre perseguiti la distribuzione, la divulgazione e la pubblicazione, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica.

In via residuale, infine, la norma prende in considerazione anche il comportamento di chi consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale del minore. Tale ultima ipotesi presuppone quindi che l’autore del reato non sia il produttore del materiale, non ne abbia nemmeno curato la commercializzazione, non abbia neppure posto in essere un’attività mirante alla sua diffusione. Si tratta quindi di colpire anche chi abbia “semplicemente” ceduto gratuitamente o a pagamento, ma in ogni caso in qualità di privato, senza un’organizzazione commerciale alle spalle, materiale pornografico.

Appare chiaro, pertanto, come l’intenzione del legislatore sia stata quella di colpire tutte le fasi del mercato della pornografia minorile: produzione, commercio, domanda ed offerta, cessazione anche a titolo occasionale, personale e gratuito.

In conclusione, dopo una veloce analisi della normativa, ritengo opportuno ricordare un fondamentale pensiero di Cesare Beccarla secondo il quale non è tanto importante la severità della pena quanto la sua certezza.  La legge 3 agosto 1998, n. 269  rappresenta un importante strumento di lotta e repressione di questi fenomeni, deve però essere applicata immediatamente ed in tutta la sua severità ogni volta che vengono segnalate, dalle diverse organizzazioni operanti nel mondo, violazioni della stessa o di parti di essa. Non è possibile continuare a far finta di nulla e permettere che lo sfruttamento sessuale dei minori diventi una triste consuetudine ed un nuova forma di riduzione in schiavitù. Bisogna smuovere le coscienze, non voltare mai le spalle al problema perché i minori hanno diritto ad essere tutelati e difesi da noi.

 

Matteo Corrado
Istituto Internazionale per lo Studio dei Diritti dell’Uomo

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