LA FAMIGLIA DI FATTO

L’espressione famiglia di fatto è usata comunemente per indicare un’aggregazione familiare che non è fondata sul matrimonio. Tradizionalmente la differenza tra la famiglia di fatto e quella legittima sta nel fatto che solo la seconda è regolata dal diritto. Soltanto se l’unione si fonda sul matrimonio la legge disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi. Due persone che convivono possono essere amici, conoscenti, colleghi o altro ma alla legge non interessa. In realtà la differenza tra l’unione matrimoniale e quella non matrimoniale sta affievolendosi. I grandi cambiamenti sociali e demografici che hanno coinvolto le famiglie così come le trasformazioni giuridiche finalizzate alla tutela dei processi di autonomizzazione delle persone all’interno dei nuclei familiari hanno avvicinato le due tipologie. La legge tende sempre più a rispettare il modello di convivenza che le coppie scelgono autonomamente. Un segno evidente di questa evoluzione si rintraccia nel superamento della discriminazione tra figli nati durante o indipendentemente dal matrimonio. La differenza più rilevante riguarda la scissione della coppia, per disaccordo o per morte di uno dei due. In caso di coppia sposata la legge disciplina, con la separazione e il divorzio, come i soggetti si devono comportare dopo nei confronti dei figli e dell’altro. Ad esempio se uno dei due non ha il modo per mantenersi l’altro ha l’obbligo si corrispondergli un reddito. Nel caso della coppia non sposata questo non è previsto; è importante solo il rapporto con i figli. Ugualmente il convivente superstite non è considerato erede del defunto, salvo che non venga disposto dalla persona prima di morire con testamento. In ogni caso però il partner deve rispettare la distribuzione delle quote che spettano di diritto ai parenti legittimi.

Francesca Saudino

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