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Mediazione e riparazione del giudice di pace

  La novità più importante è senza dubbio la legge che attribuisce al giudice di pace alcune competenze penali. Il giudice di pace è un giudice onorario istituito nel 1995 e che finora aveva competenze limitate ai giudizi civili. Il Parlamento ha deciso di riconoscere al giudice di pace dei poteri penali soprattutto in relazione a reati che sono espressione della conflittualità minore (ingiurie, diffamazioni, danneggiamenti, minacce, lesioni personali) o che prevedono pene ridottissime. Questo intervento legislativo completa una grande riforma dell’ordinamento giudiziario italiano che tende a distinguere una giustizia “maggiore” riservata a reati di maggiore gravità e dotata di maggiori garanzie per l’imputato da una giustizia “minore” riservata a reati di minore allarme sociale e caratterizzata da procedimenti informali e da un sistema sanzionatorio totalmente rinnovato.

Questa legge introduce in modo organico un sistema di giustizia riparatoria anche in Italia.

Secondo questa legge, che entrerà in vigore nel 2001, il giudice di pace non può irrogare sanzioni detentive. Si prevede un sistema sanzionatorio articolato su tre tipi di pene: le prestazioni di attività non retribuite a favore della collettività, l’obbligo della permanenza a casa e misure prescrittive specifiche.

La parte offesa ha il potere – assolutamente inedito in Italia – di citare direttamente in giudizio l’autore del reato per ottenere la punizione del colpevole: questo potere può essere esercitato solo nei reati perseguibili a querela.

La natura “riparatoria” della giustizia di pace è resa particolarmente significativa da due disposizioni.

Il giudice di pace deve procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato. Questo significa che il tentativo di conciliazione non può essere ridotto ad un intervento burocratico – come accadeva nel passato – teso unicamente a registrare la volontà della parte offesa di rimettere la querela. Con questa riforma si chiede al giudice di pace, o a un suo delegato, di promuovere non solo la riconciliazione tra le parti in conflitto ma la riparazione e il risarcimento del danno.

Il giudice di pace può archiviare il procedimento penale (o comunque pronunciare una sentenza di proscioglimento) in ragione dell’attivazione dell’autore del reato per la riparazione e il risarcimento del danno. Questo significa che l’opera del colpevole per eliminare le conseguenze dannose del reato non si limita a garantire una diminuzione della pena ma consente addirittura la chiusura del procedimento penale.

La legge sulle competenze penali del giudice di pace può davvero collocare questo giudice onorario al centro di un sistema di mediazione-riparazione che assicuri una rete di interventi fondati sulla negoziazione e la gestione dei conflitti non solo in campo penale. Occorre tenere conto, infatti, che il giudice di pace è dotato di poteri conciliativi anche in sede civile nella quale le parti in conflitto possono presentarsi a lui anche informalmente per ottenere un intervento pacificatorio. Inoltre il giudice di pace può costituirsi quale utile punto di riferimento per tutte le attività pubbliche e private che favoriscono la mediazione e la gestione dei conflitti nell’auspicabile prospettiva di una strategia coordinata che affianchi alla giustizia formale una giustizia fondata sul consenso degli interessati.

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