Uccidere la città: quando l’urbicidio è genocidio

Da Sarajevo a Gaza, passando per Mostar, Grozny, Aleppo, Mariupol e Raqqa, la distruzione deliberata delle città non è il danno collaterale della guerra moderna: ne è spesso lo scopo. E mentre i giuristi continuano a discutere il significato della parola «genocidio», cresce la domanda che fa più paura ai potenti — perché radere al suolo una città, con la sua memoria, le sue case e la possibilità stessa del ritorno, può essere un modo per distruggere un popolo. A pagarne il prezzo sono sempre gli stessi: i civili che non possono fuggire.

Urbicidio e genocidio · Giugno 2026

Mostar, 9 novembre 1993. Quando i carri armati del Consiglio croato di difesa abbattono lo Stari Most — il ponte ottomano che per quattrocentoventisette anni aveva unito le due rive della Neretva, capolavoro di un allievo del grande Sinan —, i testimoni raccontano che l’acqua del fiume parve tingersi di rosso, e gli abitanti dissero che il ponte non era stato semplicemente distrutto, ma «ucciso». Quel lessico — un ponte che muore, una città che viene assassinata — non è un eccesso retorico nato dallo strazio del momento, perché lo stesso architetto serbo Bogdan Bogdanović, ex sindaco di Belgrado, lo aveva già fissato in una pagina rimasta celebre, parlando apertamente, per le città dei Balcani in fiamme, di «assassinio della città». E mai come oggi, davanti alle macerie di Gaza, quel lessico — e la domanda che porta con sé: se uccidere una città non sia un modo per distruggere un popolo — è tornato al centro del mondo.

È, anzi, il cuore di un concetto che la riflessione giuridica e politica ha imparato a nominare: urbicidio, la distruzione deliberata della città in quanto tale. Studiosi come Martin Coward e Stephen Graham, sulla scia del filosofo Jean-Luc Nancy, hanno mostrato che colpire l’ambiente costruito — le case, le reti idriche ed elettriche, gli ospedali, le scuole, i mercati, gli archivi, perfino i cimiteri — non significa produrre un effetto secondario del combattimento, ma aggredire il supporto materiale stesso della vita in comune, della memoria condivisa e della pluralità. Il suffisso «-cidio», che evoca un’uccisione, descrive proprio questo: una violenza che mira a uccidere, disciplinare o negare la città ai suoi abitanti, trasformandola in un guscio inabitabile e, spesso, in un’enclave etnicamente o politicamente omogenea.

La distruzione della città non è il danno collaterale della guerra moderna: ne è, sempre più spesso, lo scopo dichiarato.

La parola amputata

Per capire perché l’urbicidio sfiori — e talvolta integri — il genocidio bisogna tornare al 1944, all’anno in cui il giurista polacco Raphael Lemkin coniò la parola «genocidio». Nella sua formulazione originaria, il termine non indicava soltanto lo sterminio fisico di un gruppo, ma la distruzione coordinata delle fondamenta stesse della sua esistenza: le istituzioni, la lingua, la cultura, l’economia, i monumenti, l’intero tessuto sociale e materiale che fa di una comunità un popolo. La città, in questa visione, è il luogo per eccellenza in cui quella vita collettiva si concentra e si tramanda.

La Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata nel 1948, amputò però proprio quella dimensione: sotto la pressione di diverse potenze — molte delle quali, ironia da non sottovalutare, democrazie e imperi coloniali — la nozione di «genocidio culturale» fu espunta dal testo, e la fattispecie venne ridotta a un elenco di atti materiali. Tra questi figura, all’articolo II lettera c), il «sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocarne la distruzione fisica, totale o parziale»: ed è in questa formula che si annida lo spazio giuridico per la tesi più scomoda, perché rendere una città inabitabile — privarla di acqua, ospedali, case, e dunque della possibilità del ritorno — può rientrare esattamente in quelle «condizioni di vita».

Resta l’ostacolo più alto di tutto il diritto internazionale: il dolus specialis, l’intenzione specifica di distruggere il gruppo «in quanto tale». È una soglia probatoria formidabile, tanto che in oltre settant’anni la Corte internazionale di giustizia ha accertato l’intento genocidario in un solo caso, Bosnia-Erzegovina contro Serbia del 2007, relativo al massacro di Srebrenica — e perfino lì la Serbia, come Stato, non fu ritenuta direttamente responsabile del genocidio, ma soltanto di non averlo prevenuto e punito. È su questo crinale stretto che si gioca tutto: l’urbicidio non «è» automaticamente genocidio, ma può esserne al tempo stesso lo strumento e la prova.

La galleria delle città uccise

La storia recente offre una galleria impressionante. A Sarajevo, durante il più lungo assedio di una capitale nella guerra moderna, le forze serbo-bosniache rovesciarono sulla città una media di oltre trecento granate al giorno, con un picco di quasi quattromila in una sola giornata del luglio 1993; trentacinquemila edifici furono completamente distrutti, e nell’agosto del 1992 le fiamme inghiottirono la Vijećnica, la Biblioteca nazionale e universitaria, insieme a quasi due milioni di libri: una giovane bibliotecaria, Aida Buturović, fu uccisa in quei giorni, mentre cittadini e colleghi formavano una catena umana per salvare i volumi, e il violoncellista Vedran Smailović suonava tra le macerie. Non a caso una delle voci enciclopediche più diffuse definisce quell’assedio «un urbicidio a colpi di cannone». A Mostar, la distruzione dello Stari Most fu giudicata dal Tribunale per l’ex Jugoslavia un obiettivo militare, ma con un danno «sproporzionato» alla popolazione civile bosniaca: la pulizia etnica procedeva di pari passo con una pulizia culturale.

Sull’asse russo-siriano la sequenza si ripete con metodo. Grozny rasa al suolo a cavallo del 2000, Aleppo sventrata tra il 2012 e il 2016, e poi Mariupol nel 2022, distrutta tra l’ottanta e il novantacinque per cento secondo le diverse stime: lì il teatro cittadino, sul cui piazzale i civili avevano scritto a grandi lettere la parola «bambini» nella speranza di essere risparmiati, fu bombardato ugualmente, poi demolito dagli occupanti — un gesto che gli ucraini denunciarono come occultamento del crimine — e infine «riaperto», nel dicembre 2025, dopo una ricostruzione russa, mentre le vie venivano ribattezzate e la città russificata. Lo stesso relatore speciale dell’ONU Balakrishnan Rajagopal ha citato insieme Aleppo, Grozny e Mariupol come esempi di una distruzione sistematica delle case che è insieme cancellazione di un’identità e ingegneria demografica.

Quando è l’autocrate a radere al suolo la città, le democrazie invocano il tribunale; quando è la democrazia a raderla, lo stesso vocabolario viene sospeso, rinviato, trasformato in «danno collaterale».

Sarebbe però una mistificazione consolatoria credere che l’urbicidio sia un monopolio degli autocrati. A Raqqa, nel 2017, la coalizione a guida statunitense — Stati Uniti, Regno Unito, Francia — distrusse circa l’ottanta per cento della città, danneggiando o radendo al suolo undicimila edifici e sparando, secondo un alto ufficiale americano citato da Amnesty International, più proiettili d’artiglieria di qualunque conflitto dai tempi del Vietnam; il segretario alla Difesa James Mattis aveva annunciato una «guerra di annientamento», e annientamento fu. Poi venne la negazione: la coalizione ammise in un primo momento appena ventitré vittime civili, e il ministero della Difesa britannico arrivò a sostenere di non averne provocata nessuna — «un’improbabilità statistica», commentò Amnesty. Una sola famiglia, i Badran, perse trentanove membri. La democrazia, anch’essa, uccide le città; e poi affida ai suoi giuristi il compito di renderlo indicibile.

Il caso Gaza e la Corte

È su questo sfondo che irrompe il caso che ha riacceso l’intero dibattito: Gaza. Secondo il Centro satellitare delle Nazioni Unite (UNOSAT), all’11 ottobre 2025 — alla vigilia del cessate-il-fuoco — circa l’81 per cento di tutte le strutture della Striscia risultava danneggiato: oltre centoventitremila edifici interamente distrutti, su un totale di quasi duecentomila strutture colpite, e più di duecentoquarantacinquemila unità abitative compromesse secondo le rilevazioni dei mesi precedenti. Non sono stati risparmiati i luoghi della vita collettiva che danno all’urbicidio il suo significato più profondo: oltre l’83 per cento delle moschee è stato danneggiato o raso al suolo, le scuole — molte trasformate in rifugi per gli sfollati, comprese quelle dell’ONU — sono state colpite in massa e le università ridotte in macerie, al punto che, accanto a urbicidio e domicidio, si è cominciato a parlare di «scholasticidio».

Per il giurista Luigi Daniele — docente di diritto internazionale all’Università del Molise e tra i collaboratori dei rapporti di Francesca Albanese — questa non è la somma di danni collaterali, ma lo strumento stesso del crimine: la distruzione metodica delle case, delle moschee e delle scuole, cioè di ogni infrastruttura essenziale alla sopravvivenza, è parte costitutiva del disegno genocidario. Negarlo, sostiene, significa cadere in un equivoco — scambiare il dolo specifico del genocidio per una pretesa distruzione «gratuita» del gruppo —, quando invece annientare le condizioni materiali di vita di un popolo è precisamente quell’intento.

Dietro le cifre c’è la dissoluzione di una società intera. Circa un milione e duecentomila persone — grosso modo il sessanta per cento della popolazione — hanno perso la casa; quasi tutti gli abitanti della Striscia sono stati sfollati, spesso più volte; e si stima che diecimila corpi giacciano ancora sotto le macerie. Il Programma di sviluppo dell’ONU ha calcolato che la guerra ha cancellato sessantanove anni di sviluppo, mentre lo sgombero dei circa cinquanta milioni di tonnellate di detriti potrebbe richiedere ventun anni; la ricostruzione delle sole abitazioni, nello scenario più ottimistico, non si concluderebbe prima del 2040, e lo stesso Rajagopal stima fino a ottant’anni nelle condizioni attuali di blocco. Sono i tempi delle città uccise nel Novecento — Stalingrado impiegò oltre vent’anni a rinascere, Varsavia arrivò agli anni Ottanta —: l’urbicidio, qui, è letteralmente una violenza che si misura in generazioni.

L’urbicidio è una violenza che si misura in generazioni: a Gaza la distruzione non si è fermata con le bombe, ma prosegue come impossibilità organizzata del ritorno.

È esattamente la dinamica che Rajagopal ha definito «genocidio e domicidio a rilento», paragonando la scala della distruzione a quella di Dresda o di Hiroshima. Uno studio della Banca mondiale e delle Nazioni Unite, pubblicato nell’aprile 2026, ha quantificato la ricostruzione in circa settantun miliardi di dollari; e mentre un «Board of Peace» a guida statunitense assume la gestione del dopoguerra — con piani che, avverte il relatore ONU, non offrono alcuna garanzia sul diritto all’autodeterminazione palestinese —, lungo la cosiddetta «Linea Gialla» la popolazione resta esclusa da una porzione crescente della propria terra.

Sul piano giuridico, intanto, il quadro è sempre più netto. Una Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso, nel settembre 2025, che Israele ha commesso genocidio; alla stessa qualificazione erano già giunte Amnesty International, nel dicembre 2024, e i rapporti della relatrice speciale ONU per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Nel procedimento intentato dal Sudafrica nel dicembre 2023, la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto «plausibile» il rischio di atti genocidari e, nell’ordinanza su Rafah del maggio 2024, ha imposto a Israele di non infliggere alla popolazione palestinese «condizioni di vita» tali da provocarne la distruzione fisica — una formula che ricalca quasi alla lettera l’articolo II lettera c). È vero che la Corte non ha ancora deciso il merito; ma è proprio qui che si misura l’amarezza più profonda, perché mentre il diritto procede con i suoi tempi dilatati — contromemoria israeliana depositata nel marzo 2026, replica sudafricana fissata addirittura al novembre 2027, controreplica al 2029 —, e mentre potenze come la Germania prima annunciano di costituirsi a fianco di Israele e poi si defilano, la distruzione si è ormai compiuta e l’impunità si consolida. Israele rivendica il diritto all’autodifesa dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023; ma nessuna esigenza di sicurezza può giustificare l’annientamento materiale delle condizioni di vita di un intero popolo, la cancellazione delle sue case, dei suoi ospedali, delle sue scuole e della sua stessa possibilità di restare sulla propria terra.

L’obiezione, e la replica

Le obiezioni a questa tesi meritano di essere prese sul serio, e non liquidate. La prima è giuridica: la morte e la distruzione, per quanto immani, non bastano da sole a dimostrare il genocidio, perché la legge esige quell’intenzione speciale che è la cosa più difficile da provare — lo ricorda il precedente di Srebrenica. La seconda è concettuale: se ogni città rasa al suolo diventa «genocidio», la parola rischia di diluirsi, di farsi luogo comune e di perdere la forza di chiamare alla responsabilità — un timore espresso anche da chi ha seguito da vicino i tribunali internazionali. La terza è politica e specchiata: chi invoca il genocidio per Gaza spesso ha taciuto su Grozny o su Aleppo, e viceversa; l’indignazione selettiva taglia in tutte le direzioni.

Eppure nessuna di queste obiezioni dissolve l’intuizione di fondo. Il punto non è gonfiare la parola, ma riconoscere due cose insieme: che l’urbicidio sistematico può essere la prova materiale di un disegno genocidario — l’inabitabilità ingegnerizzata, l’impossibilità del ritorno, la cancellazione dell’archivio di un popolo —, e che, là dove l’intento non sia dimostrabile, esso resta comunque un crimine gravissimo di per sé, quello che Rajagopal propone di nominare «domicidio» e di iscrivere tra i crimini contro l’umanità. Non è una lettura isolata: storici del genocidio come Mark Levene ed Elyse Semerdjian inquadrano la distruzione di massa delle infrastrutture nella «dottrina Dahiya» israeliana e la definiscono apertamente urbicidio e «strumento di genocidio», mentre l’Osservatorio euro-mediterraneo per i diritti umani ha descritto l’annientamento sistematico delle città palestinesi come «una chiara manifestazione del genocidio». Lo scandalo più profondo, in realtà, non è semantico ma politico: ad essere selettiva è la prontezza a nominare il crimine. Il diritto internazionale, nato per vincolare i potenti, troppo spesso si piega a loro. È la tesi che lo stesso Daniele ha condensato fin dal titolo del suo ultimo libro, Il diritto del più forte. La distruzione dell’ordine internazionale (Laterza, 2026): l’ordine giuridico mondiale, sostiene, è stato smantellato a partire dalle bombe su Gaza, con il sostegno dell’Occidente, lasciando il posto a una «violenza destituente» — armata e politica — che riporta la guerra al rango di strumento ordinario nei rapporti tra Stati.

L’Italia e l’obbligo di prevenire

E qui la domanda torna a casa, in Italia e in Europa. Dal momento delle misure cautelari del gennaio 2024, ogni Stato contraente è formalmente a conoscenza di un rischio «reale e imminente» di genocidio, e dunque vincolato all’obbligo di prevenirlo — un obbligo che, come ha argomentato davanti al Senato nel luglio 2025 il professore di diritto penale internazionale Triestino Mariniello, può essere violato anche solo continuando a trasferire armi e materiali a duplice uso, dal momento che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’assistenza non deve nemmeno essere determinante perché si configuri la responsabilità. L’Italia non ha autorizzato nuove licenze di esportazione verso Israele dal 7 ottobre 2023, in applicazione della legge 185 del 1990, e nell’ottobre 2025 ne ha revocata una — la seconda revoca in trentacinque anni, osservano le reti per il disarmo —; ma i contratti firmati prima di quella data hanno continuato a produrre spedizioni, e il Paese resta il secondo importatore di armamenti israeliani dopo gli Stati Uniti. La formula con cui il ministro Crosetto ha riassunto la posizione del governo — stare «con Israele ma non con Netanyahu» — fotografa l’imbarazzo europeo; l’avvertimento del premier spagnolo Sánchez, secondo cui «non ci può essere impunità», ne fotografa la domanda.

C’è poi un dettaglio che rende il silenzio dei governanti ancora più eloquente: l’Italia possiede una propria legge sul genocidio, la 962 del 1967, intitolata appunto «Prevenzione e repressione del delitto di genocidio». Essa punisce con la reclusione da ventiquattro a trent’anni chi sottoponga un gruppo nazionale «a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso» — una formula, per di più, più ampia di quella internazionale, perché non richiede nemmeno che l’atto sia «deliberato» — e con quindici-ventiquattro anni chi ne deporti i membri a fine di genocidio: due fattispecie che descrivono con impressionante aderenza ciò che a Gaza è accaduto, e di cui la legge, all’articolo 9, affida il giudizio alla Corte d’assise. Riconoscere apertamente il genocidio significherebbe saldare i due obblighi che ne discendono: quello di prevenzione, che impone agli Stati di agire fino alle sanzioni, e quello di repressione, che esporrebbe al giudizio i responsabili — e, con loro, chi quelle responsabilità ha contribuito ad alimentare. Non nominarlo è il modo più comodo per non doverlo fare: ed è forse questa, più di ogni prudenza diplomatica, la vera ragione del silenzio.

Perché in ognuna di queste città i morti sono sempre gli stessi. Sono i civili troppo poveri per fuggire, l’anziano di ottant’anni sotto le macerie di Raqqa, la famiglia di trentanove persone cancellata in un giorno, la bibliotecaria uccisa mentre salvava i libri, i bambini che scrissero «bambini» sull’asfalto e furono bombardati ugualmente, gli sfollati che non torneranno mai a casa perché la casa non esiste più. L’urbicidio è la più lenta delle violenze: non uccide soltanto chi sta sotto le bombe, ma la possibilità stessa che un popolo ritorni, ricordi e resti. Ed è qui che il cerchio si chiude. Se uccidere una città significa distruggere le condizioni stesse in cui un popolo vive, ricorda e si riconosce, allora ogni urbicidio chiama in causa, automaticamente, la parola più grave che il diritto conosca. Non si tratta di pronunciarla a sproposito, ma di non avere più alibi per tacerla: davanti a una città rasa al suolo, a un popolo cancellato insieme alle sue case, ai suoi ospedali, alle sue scuole, chi rifiuta di dire «genocidio» non sta esercitando prudenza, ma complicità. Dare alle cose il loro nome non è un eccesso retorico: è il primo, minimo atto di giustizia che dobbiamo a chi resta — ai sopravvissuti e ai loro familiari, a chi non ha più una casa né una città. Ed è da questo atto di giustizia che quella internazionale dovrà ripartire, per condannare i responsabili e obbligarli a ricostruire, dalle fondamenta ai pilastri, ciò che hanno raso al suolo. Perché una città — le sue strade e i suoi vicoli, le piazze dove giocano i bambini, i mercati e i caffè, il ponte gettato sul fiume, i minareti e le campane che al tramonto si rispondono, gli scorci affacciati sul mare — non è un ammasso di pietre, ma la forma viva, quotidiana, dell’identità e della cultura di un popolo.

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