Lo Stato italiano tutela le vittime di reato? 1. Sì, ma solo per alcune: il listino dei risarcimenti

Duecentomila euro per chi indossava una divisa, cinquantamila per un omicidio, otto euro al giorno per una detenzione disumana. Prima delle quattro puntate dedicate alla gerarchia nascosta dei risarcimenti alle vittime innocenti.

C’è un corridoio, in ogni prefettura d’Italia, dove il dolore viene misurato in euro. Cinquantamila per un omicidio; sessantamila, ma soltanto ai figli, se a uccidere è stato il marito o il compagno; venticinquemila per una violenza sessuale, purché non ricorra l’ipotesi di minore gravità e purché il reddito della vittima non superi la soglia prevista per il patrocinio a spese dello Stato. Sono le cifre fissate dal decreto interministeriale del 22 novembre 2019, in attuazione di una legge — la 122 del 2016 — scritta in fretta mentre la Corte di giustizia dell’Unione europea si apprestava a condannare l’Italia, e che la condannò comunque, l’11 ottobre di quell’anno, per non aver garantito un indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti. In fondo a quel listino, però, c’è una postilla che quasi nessuno legge e che vale l’intera inchiesta: gli importi sono liquidati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Anche là dove lo Stato riconosce di dovere qualcosa, dunque, lo deve fino a esaurimento fondi.

Questa inchiesta, che si articolerà in quattro puntate a cadenza quindicinale, prova a rispondere a una domanda che il Parlamento sta per scrivere nella Costituzione senza averla ancora risolta nei fatti: lo Stato italiano tutela davvero le vittime di reato? La risposta, come si vedrà, cambia radicalmente a seconda di quale porta si bussi, e per descriverla conviene immaginare quattro cerchi concentrici. Nel primo, che è l’oggetto di questa puntata, lo Stato interviene per legge e stabilisce quanto vale un danno. Nel secondo tace, e lascia che siano i giudici — sempre più spesso quelli europei — a decidere se, quanto e a chi spetti un ristoro. Nel terzo la sua assenza smette di essere distrazione e diventa qualcosa di più grave: sono le 400.505 domande di bonus psicologo respinte a fronte di poco più di 3.300 accolte, sono i lavoratori che muoiono in stabilimenti che nessuno ha mai ispezionato, come Claudio Salamida, morto il 12 gennaio scorso nell’acciaieria 2 dell’ex Ilva di Taranto. Nel quarto, infine, lo Stato non omette affatto: interviene con precisione chirurgica per cancellare il diritto al risarcimento, come ha fatto con lo scudo erariale che dal 2020 esonera i funzionari pubblici dalla responsabilità per colpa grave — esattamente la colpa grave che, nel terzo cerchio, produce le vittime dei controlli mancati.

Cominciamo dunque dal cerchio più affollato di norme e dal più povero di coerenza.

La legge madre, e i suoi quarant’anni di rincorse. In cima alla gerarchia indennitaria italiana stanno le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e non è un caso che la norma fondativa dell’intero sistema porti la data del 1990. La legge 302 di quell’anno, infatti, compie un gesto che nessun provvedimento precedente aveva osato: accosta per la prima volta, in un testo legislativo, le vittime della violenza terroristica a quelle innocenti della criminalità mafiosa, estendendo alle seconde i benefici già riconosciuti alle prime dopo la strage della stazione di Bologna. Non era una scelta tecnica, ma politica: significava affermare che la mafia era un fenomeno di rilevanza nazionale al pari del terrorismo, e che i suoi morti erano morti dello Stato.

Da lì in avanti, però, la storia diventa una rincorsa. La legge 407 del 1998 aggiunge nuovi benefici; la legge 206 del 2004 eleva la speciale elargizione a duecentomila euro e introduce l’assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro mensili, ma li riserva alle sole vittime del terrorismo e delle stragi di quella matrice, ricreando in un colpo solo la disparità che la 302 aveva provato a cancellare; occorreranno altri tre anni e due leggi — la 222 e la 244 del 2007 — perché quei benefici vengano estesi anche alle vittime della criminalità organizzata, alle vittime del dovere e ai sindaci colpiti nell’esercizio delle loro funzioni. Diciassette anni, dunque, per costruire un’equiparazione che oggi diamo per scontata; e ogni scalino è stato conquistato dalle associazioni dei familiari, non concesso spontaneamente dal legislatore.

I due filtri che restano. Perché quell’elargizione arrivi davvero, però, non basta essere stati colpiti. La legge impone due condizioni che nella pratica escludono un numero considerevole di famiglie. La prima è l’estraneità del soggetto leso ad ambienti e rapporti delinquenziali: un requisito costitutivo, il cui onere della prova grava interamente sul richiedente, sicché non è lo Stato a dover dimostrare la contiguità, ma il familiare a dover documentare l’innocenza del proprio morto — e la giurisprudenza, in questi anni, si è mostrata rigorosa fino alla durezza. La seconda condizione è ancora più paradossale: per il riconoscimento occorre di norma che sia individuato l’autore del fatto, con la conseguenza che l’omicidio rimasto senza colpevole — cioè proprio quello in cui l’apparato investigativo dello Stato ha fallito — può tradursi nell’esclusione dei superstiti dal beneficio. E non è un’ipotesi di scuola: secondo i dati diffusi da Libera, oltre l’ottanta per cento delle famiglie delle vittime innocenti non conosce ancora la verità sulla morte del proprio congiunto. C’è infine una barriera temporale, che ha il sapore di una rimozione storica: i benefici si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1961, sicché chi ha perso un padre sindacalista ucciso dalla mafia negli anni Quaranta o Cinquanta — e furono decine, in Sicilia — non è, per l’ordinamento italiano, familiare di una vittima di mafia.

Da dove viene, oggi, la spinta a riaprire. Ed è qui che la discussione si sposta, in un modo che merita attenzione. Perché la richiesta di ridisegnare il perimetro non nasce da chi è rimasto fuori, ma proprio da chi quella legge l’ha ottenuta. Nel maggio 2025, per i suoi trent’anni, Libera ha lanciato la campagna «Fame di verità e giustizia», una piattaforma di advocacy che sta attraversando il Paese con flash mob e assemblee e che il 21 marzo scorso ha portato a Torino oltre cinquantamila persone per la trentunesima Giornata della memoria, con la lettura di più di millecento nomi. Le richieste sono puntuali e toccano esattamente i nodi che questa inchiesta attraversa: il riconoscimento dello status di vittima di mafia anche per chi è stato ucciso prima del 1961; l’equiparazione piena delle vittime delle mafie e del dovere a quelle del terrorismo; una riflessione sui meccanismi di prescrizione e decadenza che vanificano i percorsi giudiziari; l’inserimento del diritto alla verità in Costituzione come diritto fondamentale; e soprattutto il pieno recepimento delle direttive europee di tutela delle vittime, che impongono di riconoscere veri diritti e non — sono parole di Libera — ambigui «benefici». La distinzione lessicale non è un cavillo: un beneficio si concede, un diritto si esige.

Qui si apre un cortocircuito che vale la pena registrare. Mentre il Parlamento si appresta a scrivere nella Costituzione che la Repubblica tutela le vittime di reato, dal basso arriva da anni un’altra richiesta costituzionale — il diritto alla verità — che nessuno ha raccolto; e le due domande, quella dell’Aula e quella delle piazze, non si sono mai incontrate.

Sul versante della criminalità comune la spinta arriva invece soprattutto dalla Campania. Il Coordinamento dei familiari delle vittime innocenti e la Fondazione Pol.i.s., istituita dalla Regione, hanno messo nero su bianco che il nostro ordinamento presenta una totale assenza di disposizioni a beneficio delle vittime della criminalità comune, e che gli importi introdotti dalla legge 122 del 2016 sono di un’esiguità tale da non soddisfare neppure le esigenze più immediate: da qui la richiesta di una riforma complessiva che garantisca a tutte le vittime innocenti, senza distinzione alcuna, un indennizzo equo e adeguato. Non è una posizione teorica: già nel 2018 la Campania ha istituito con legge regionale un fondo per il sostegno formativo dei familiari delle vittime innocenti di camorra e di tutti i reati intenzionali violenti, superando in sede locale quella che i proponenti definirono apertamente una distinzione sbagliata. Che siano i familiari delle vittime di mafia a chiedere di non essere più una categoria a parte è, politicamente, il fatto più interessante di questa vicenda: la gerarchia viene contestata da chi ne sta al vertice.

Duemila euro per ogni punto di invalidità. Accanto alle vittime di mafia e terrorismo, e con importi equiparati, siedono le vittime del dovere, categoria costruita dalla legge 466 del 1980 e ampliata dalla legge 266 del 2005: duemila euro per ogni punto percentuale di invalidità permanente fino al tetto di duecentomila, l’intero importo ai superstiti in caso di decesso, un assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro mensili oltre i venticinque punti di invalidità, un ulteriore assegno di 258,23 euro, due annualità aggiuntive della pensione di reversibilità ai familiari, il tutto esente da imposizione fiscale.

È in questa categoria che si nasconde il dettaglio destinato a rendere assordante tutto il resto dell’inchiesta. Tra i soggetti equiparati alle vittime del dovere, infatti, il legislatore ha incluso espressamente coloro che abbiano contratto infermità permanenti per essere stati esposti, in ragione del servizio prestato, all’amianto, all’uranio impoverito, alle nanoparticelle di metalli pesanti. Lo Stato italiano, in altre parole, sa perfettamente riconoscere il danno da esposizione ambientale in ambiente di lavoro, sa quantificarlo, sa indennizzarlo con un meccanismo automatico che non richiede né processo né controparte; lo fa, però, soltanto quando la vittima indossava una divisa. L’operaio esposto per anni alle medesime sostanze in uno stabilimento privato non appartiene ad alcuna categoria, non compare in alcun listino, non entra in alcun corridoio: per lui esiste soltanto la strada del tribunale, che è materia della prossima puntata.

Il gradino intermedio e le sue clausole. Scendendo di un livello si incontrano le vittime dei reati intenzionali violenti, ammesse al Fondo di rotazione presso il Ministero dell’Interno con gli importi che si sono visti, con un rimborso delle spese mediche documentate fino a diecimila euro e con un requisito reddituale che ne restringe drasticamente la platea. Attorno a questo nucleo si dispongono, quasi nascoste, le altre ammissioni di responsabilità che lo Stato ha già messo nero su bianco senza mai chiamarle con il loro nome: la legge 210 del 1992, che indennizza i danneggiati dalle trasfusioni infette che i controlli pubblici non seppero fermare e dalle vaccinazioni che lo Stato stesso aveva reso obbligatorie; il Fondo per le vittime dell’amianto, istituito nel 2007 per una fibra vietata soltanto nel 1992, decenni dopo che le evidenze scientifiche erano divenute inequivocabili; la legge 4 del 2018 sugli orfani per crimini domestici, che destina almeno il settanta per cento delle risorse aggiuntive agli interventi in favore dei minori e prevede il sequestro conservativo dei beni dell’indagato a tutela del loro diritto al risarcimento; il Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura, che alle prime concede un’elargizione commisurata al danno patrimoniale e alle seconde un mutuo decennale senza interessi, ma soltanto a condizione che l’istante non abbia aderito, o abbia cessato di aderire, alle richieste estorsive — introducendo così un criterio di merito, la denuncia, che nel resto del sistema non esiste.

E poi ci sono le due voci che dicono la verità più cruda, perché riguardano il danno che lo Stato produce direttamente: la riparazione per l’ingiusta detenzione, che può arrivare a 516.456,90 euro secondo un parametro giurisprudenziale di circa 235 euro per ciascun giorno trascorso ingiustamente in carcere, e gli otto euro al giorno che l’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario liquida — come un listino della dignità — a chi abbia subito una detenzione contraria al senso di umanità.

Chi entra e chi resta fuori. Il principio del ristoro per colpa pubblica, dunque, esiste già nel nostro ordinamento, ed esiste da decenni: ciò che manca non è il principio, ma la sua coerenza. Perché l’ingresso nel cerchio non dipende dall’intensità del torto subito, bensì dalla forza — storica, mediatica, elettorale — della categoria che quel torto ha patito; sicché il figlio di un magistrato ucciso dalla mafia, il carabiniere esposto all’uranio impoverito e la vedova di un rapinatore ucciso durante il colpo si trovano su tre piani giuridici radicalmente diversi, non in ragione di una gerarchia morale esplicita e discussa in Parlamento, ma per sedimentazione di leggi scritte in momenti diversi sotto pressioni diverse.

Il perimetro, per giunta, si sta restringendo. La finestra straordinaria riaperta per i reati intenzionali violenti commessi tra il 30 giugno 2005 e l’entrata in vigore della legge 122 si è chiusa definitivamente il 31 dicembre 2025: chi non ha presentato domanda entro quella data non dispone oggi di alcuno strumento. Fuori dal cerchio restano poi le vittime della criminalità comune, per le quali una legge di risarcimento semplicemente non esiste, essendo decaduta nella scorsa legislatura la proposta organica di equiparazione; e restano, prive perfino di un nome giuridico, le vittime dell’omissione pubblica — quelle di cui parleremo nella terza puntata.

Il Parlamento, va riconosciuto, il problema lo ha intercettato. La proposta di legge costituzionale che inserisce nell’articolo 24 della Costituzione il principio per cui «la Repubblica tutela le vittime di reato» è stata approvata in prima deliberazione dal Senato il 14 gennaio 2025 e dalla Camera il 27 maggio scorso, con 216 voti favorevoli e nessun contrario; mancano ora le due seconde deliberazioni previste dal procedimento aggravato dell’articolo 138, che dovranno intervenire a non meno di tre mesi di distanza. È un passo di indubbio valore simbolico, salutato come storico da tutti gli schieramenti e criticato dall’Unione delle Camere penali, che vi legge il rischio di uno sbilanciamento del processo verso un modello vittimocentrico. Resta però una domanda che nessuno, in Aula, ha posto: una dichiarazione costituzionale, per quanto solenne, è anche un capitolo di bilancio? Perché nel frattempo giacciono fermi in commissione al Senato i disegni di legge Minasi e Basso, nati dalla tragedia del ponte Morandi, che vorrebbero estendere le elargizioni previste per il terrorismo a chi muore per l’incuria nella gestione di infrastrutture e servizi pubblici; e il cosiddetto ddl Giogiò, ispirato dal sacrificio del musicista napoletano Giovanbattista Cutolo, promette un Garante e nuovi reati, ma non un ristoro.

Il primo cerchio, in definitiva, non è il luogo dove lo Stato fallisce: è il luogo dove riesce, ma per pochi, e con una postilla che ne condiziona ogni promessa. Quando quella promessa non c’è affatto scritta, tocca a qualcun altro decidere.

Venerdì 21 agosto — Seconda puntata: «Solo se lo impone un giudice». Cestaro, Magherini, Aldrovandi: quando a risarcire le vittime italiane deve pensarci l’Europa. Il reato di tortura introdotto sedici anni dopo il G8 di Genova, e soltanto perché lo ordinò la Corte di Strasburgo.

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