Dalla lotta armata dei partigiani italiani contro l’occupazione nazi-fascista alla criminalizzazione della lotta armata dei partigiani palestinesi contro l’occupazione coloniale israeliana

Il 25 aprile rappresenta una data fondativa del processo che condurrà alla nascita della Repubblica italiana, legata alla liberazione dal nazifascismo e all’insurrezione partigiana del 1945, ed esito di una lotta che fu insieme politica, civile e armata. In quel contesto, la Resistenza non si configurò come un episodio isolato ma come un movimento diffuso e articolato che coinvolse ampi settori della popolazione nella costruzione di un’alternativa al regime fascista e all’occupazione tedesca.

La lotta armata costituì uno degli elementi cardine di questo processo di liberazione e contribuì, nel contesto del conflitto e della propaganda dell’epoca, a far sì che i partigiani italiani venissero spesso definiti “banditi” da esponenti politici e da parte della stampa del tempo. La memoria pubblica italiana ha successivamente riconosciuto quella esperienza come legittima opposizione a un’occupazione straniera, integrandola nella narrazione democratica nazionale e riconoscendo ai partigiani un ruolo costitutivo nella nascita dello Stato repubblicano, fino a farne un paradigma di liberazione e di lotta degli oppressi contro gli oppressori.

A distanza di decenni, tuttavia, la qualificazione giuridica e politica della lotta armata appare profondamente mutata quando viene riferita ad altri contesti e in particolare a quello palestinese. La resistenza contro l’occupazione israeliana – soprattutto nelle sue forme organizzate e armate – viene frequentemente ricondotta, negli ordinamenti e linguaggi pubblici occidentali, alla categoria del terrorismo internazionale, producendo una frattura tra memoria storica e pratiche contemporanee di classificazione giuridica.

È in questo quadro che si inserisce il caso giuridico di Anan Yaeesh: partigiano palestinese originario di Tulkarem, in Cisgiordania. Arrestato in Italia nel gennaio 2024 su richiesta delle autorità israeliane, Anan Yaeesh è stato accusato di associazione con finalità di terrorismo in relazione a presunte attività di sostegno a gruppi armati attivi nei Territori Palestinesi Occupati, in particolare in Cisgiordania, territorio qualificato dalle Nazioni Unite e dal diritto internazionale come occupato da Israele dal 1967.

La richiesta di estradizione, avanzata da Israele, è stata respinta il 12 marzo 2024 dalla Corte d’Appello dell’Aquila che ha riconosciuto il rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti nelle carceri israeliane sulla base di rapporti internazionali sui diritti umani e conosciuti pubblicamente grazie, soprattutto, alla diffusione online di foto e video delle torture a cui sono sottoposti i prigionieri e le prigioniere palestinesi che si trovano nelle carceri israeliane. Nonostante ciò, il procedimento penale è proseguito in Italia, arrivando il 16 gennaio 2026 a una condanna in primo grado a cinque anni e sei mesi di reclusione.

Nel corso del procedimento giudiziario, Anan Yaeesh ha rilasciato in più occasioni delle dichiarazioni spontanee e tra queste, quella pronunciata il 19 dicembre 2024 davanti alla Corte d’Assise dell’Aquila, in collegamento dal carcere di Melfi, ha assunto una forte rilevanza simbolica e politica:

«[…] Sono nato in Palestina e questa non è stata una mia scelta. Resistere, invece, è stata la scelta migliore della mia vita […]».

Questa affermazione si inserisce nel quadro delle posizioni espresse da Yaeesh nel corso del procedimento, attraverso le quali ha rivendicato il significato politico della propria esperienza nel contesto dell’occupazione dei territori palestinesi.

Un ulteriore elemento riguarda, infatti, il contesto territoriale in cui si collocano i fatti contestati. Le attività attribuite a Yaeesh si riferiscono alla Cisgiordania, territorio che le Nazioni Unite e il diritto internazionale qualificano come territorio occupato da Israele dal 1967. Tale qualificazione non è meramente descrittiva ma giuridicamente rilevante: essa implica l’applicazione del diritto internazionale umanitario e definisce Israele come potenza occupante. In questo quadro, la natura delle azioni condotte in tali territori non può essere valutata prescindendo dal contesto di occupazione militare e dalle dinamiche di conflitto che lo caratterizzano.

Nel dibattimento, la qualificazione degli spazi ha assunto un ruolo centrale. L’insediamento israeliano di Avnei Hefetz è stato presentato dalla Procura come “area civile”, mentre la difesa lo ha definito una struttura coloniale inserita nel sistema di occupazione della Cisgiordania. La possibilità di qualificare tali luoghi come civili o militari incide direttamente sulla valutazione giuridica delle condotte contestate, mostrando come la definizione stessa degli oggetti del processo costituisca parte integrante del conflitto interpretativo.

Nel caso di Yaeesh, inoltre, non sono emerse – secondo la ricostruzione della difesa e di alcune fonti giornalistiche quali Il Manifesto, Domani e Il Fatto Quotidiano – prove dirette di atti di violenza contro civili. Le accuse si fondano in larga parte su elementi indiziari, tra cui conversazioni e comunicazioni la cui interpretazione è stata contestata per errori di traduzione e contestualizzazione. Nonostante ciò, la Procura ha formulato richieste di pena particolarmente elevate, evidenziando uno scarto significativo tra la fragilità del quadro probatorio emerso nel corso del procedimento, così come sostenuto dalla difesa, e la severità dell’impianto accusatorio.

La vicenda ha assunto un valore paradigmatico. Essa mostra come, nel contesto italiano, la resistenza palestinese venga progressivamente ricondotta all’interno del diritto penale del terrorismo, anche in assenza di una chiara e condivisa distinzione tra atti contro civili e azioni inserite in un contesto di occupazione militare. Tale dinamica riflette una più ampia tendenza volta alla criminalizzazione della lotta palestinese, sostenuta anche da meccanismi di cooperazione giudiziaria internazionale e dall’utilizzo di materiale investigativo proveniente da autorità di Stati terzi o di Stati che portano sistematicamente avanti politiche coloniali come nel caso di Israele.

Il confronto con la Resistenza italiana mette in luce una sostanziale asimmetria nei criteri di riconoscimento della legittimità delle lotte armate. Se nel caso italiano la lotta partigiana è stata progressivamente riconosciuta come strumento di liberazione e fondamento della legittimità

democratica, nel contesto palestinese il ricorso alla violenza è più frequentemente qualificato come fenomeno criminale o terroristico.

Questa differenza non riguarda soltanto il piano simbolico, ma ha conseguenze concrete sul piano giuridico e politico, incidendo sulla vita delle persone coinvolte e sulle categorie con cui il conflitto viene interpretato.

In questo senso, il 25 aprile non è solo memoria storica, ma anche occasione per interrogarsi sui criteri contemporanei di legittimazione delle lotte di liberazione. Il caso di Anan Yaeesh evidenzia come la distinzione tra “partigiano” e “terrorista” sia influenzata non solo da norme giuridiche, ma anche da contesti politici, equilibri internazionali e cornici interpretative dominanti.

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