Condannare non basta

Tutti gli studi seri sulla pena di morte evidenziano che questa forma barbarica di punizione non produce affatto un’automatica e stabile diminuzione della criminalità di sangue. Ma ciò è ovvio, e già lo spiegava Cesare Beccaria: se compito del diritto è tenere elevato il livello di consenso ai valori fondamentali, l’esempio della pena di morte fa decadere automaticamente, nella coscienza sociale, la centralità del rispetto della vita

Credo sia necessario riflettere su che cosa vuol dire fare prevenzione. Se non parliamo mai della strategia preventiva, di quale modello di giustizia intendiamo accogliere, viene a mancare il fondamento per effettuare proposte innovative. La prevenzione esige che vi sia interesse a cosa fare prima della commissione dei reati e, dunque, che si intervenga sui fattori che offrono opportunità, sul piano economico come su quello culturale, alle attività illegali. L’intervento su questi fattori costa qualcosa a tutti. Ma solo una società che si autocomprenda almeno in parte corresponsabile dei fattori che favoriscono determinate scelte criminali potrà fare una buona prevenzione. La prevenzione dei reati, prima che dal diritto penale, è fatta dal diritto commerciale, dal diritto societario, dal diritto tributario, da tutti gli altri settori dell’ordinamento giuridico. Se vogliamo sbarrare la strada alle grosse organizzazioni criminali sono importantissime, per esempio, delle buone legislazioni bancarie e fiscali. Le carenze in questo settore hanno avuto molto spesso per alibi proprio l’affidamento dell’azione preventiva al solo diritto penale, che tuttavia interviene quando già il reato è stato commesso. Si dovrà dunque evitare che il diritto penale continui a fare da pretesto perché non siano adottati quegli interventi che limitano le possibilità di accesso alle condotte criminose, non solo comuni, ma anche di ambito economico. Ancor più a monte, si deve riconoscere che il primo livello della prevenzione è sempre di carattere educativo-culturale e politico-sociale. E pertanto, se vogliamo una buona prevenzione, non possiamo dismettere l’intervento sociale o trascurare la presenza credibile dello Stato sul territorio, in tutte le sue dimensioni. Ma non possiamo nemmeno teorizzare che la società democratica e pluralistica non abbia nulla da condividere sul piano dei valori, in tal modo rinunciando a un fondamentale impegno di formazione civile. Che cosa fare, invece, quando un reato è già stato commesso? È risaputo che da più di un secolo non si afferma più che si punisce perché sarebbe giusto ripagare il male con il male, ma per fare prevenzione. Tuttavia il modo concreto in cui si persegue il fine preventivo è rimasto legato all’inflizione e all’esecuzione di una pena che non è pensata – nel momento in cui viene inflitta – come un progetto per chi la dovrà scontare, bensì come una realtà negativa che corrisponde alla negatività del reato (solo dopo la sua inflizione, in quest’ottica, la pena dovrebbe essere piegata a intenti risocializzativi). In base al concetto corrente di giustizia, la pena non tiene conto della persona, ma ha il compito di esprimere attraverso una certa durata della detenzione la gravità del reato commesso. E la persona, di conseguenza, deve ritornare al centro. Nessuno può pensare di sostituire il diritto penale «del fatto» con un diritto penale dell’«autore». Vorrebbe dire affossare i principi garantistici: non si può attuare un intervento sanzionatorio perché una persona è fatta in un certo modo, perché ha certe tendenze o un certo carattere che non piace, ma soltanto se c’è stata la commissione di un reato. Questo, però, non vuol dire che una volta che sia stata accertata la commissione del reato, la risposta a quel reato non possa essere concepita come un percorso che riguardi il suo autore (ma anche il rapporto con la vittima e il ristabilimento di relazioni proficue con l’intera società).

Troppo spesso si dà per scontato che ciò che fa prevenzione generale e speciale sono l’inflizione e l’esecuzione di una conseguenza negativa (la pena) proposta come corrispondente alla gravità del fatto illecito. Ma qual è il modello di interazione tra ordinamento giuridico e cittadino sotteso a un simile assunto? Si tratta di un modello motivazionale che si fonda solo sull’aspetto coercitivo: che riconduce la prevenzione generale al timore e la prevenzione speciale alla neutralizzazione. Eppure la ricerca criminologica lascia emergere che quanto fa davvero prevenzione nella società non è il fattore timore, ma è il fattore consenso: lo Stato che fa più prevenzione è quello che riesce a tenere elevati i livelli di rispetto delle norme non per timore, ma per libera scelta, per convinzione. Non è un caso, per esempio, che tutti gli studi seri sulla pena di morte evidenzino come questa forma barbarica di punizione non produca affatto un’automatica e stabile diminuzione della criminalità di sangue. Ma ciò è ovvio, e già lo spiegava Cesare Beccaria: se compito del diritto è tenere elevato il livello di consenso ai valori fondamentali, l’esempio della pena di morte fa decadere, automaticamente, nella coscienza sociale la centralità del rispetto della vita. Tutto questo si rende per noi ancor più significativo con riguardo alla prevenzione speciale: che cosa si deve fare rispetto alla persona che ha già commesso un reato? Molti ritengono che si tratti soltanto di neutralizzarla per un certo numero di mesi o di anni, in modo tale che ciò serva per lui di ammonimento e di esempio agli altri. Ben diversamente da simile prospettiva, deve piuttosto constatarsi che nulla rafforza di più l’autorevolezza delle norme di quanto non avvenga attraverso l’esempio di una persona che rielabora la sua esperienza criminosa, prende le distanze dal reato e si attiva, per esempio, in una condotta riparativa. Non è un lusso della società lavorare per il recupero e per l’integrazione sociale del condannato: nulla rafforza l’autorevolezza della norma più di un percorso che abbia condotto colui che l’abbia trasgredita a compiere scelte libere diverse da quelle del suo passato, ristabilendo rapporti positivi con la società. Se noi partiamo da queste pur semplici considerazioni avvertiamo che la prevenzione non è un semplice «meccanismo», secondo il quale basterebbe il timore di una pena per far diminuire i reati.

La prevenzione è sempre qualcosa di dinamico, ha a che fare con la capacità dello Stato di tenere elevata la sua capacità di dialogo con i cittadini, perfino con i cittadini che hanno commesso un reato, in modo da motivare scelte per convinzione e, pertanto, un’adesione spontanea alle esigenze di rispetto delle norme fondamentali. Ciò considerato, ritengo che si debba arrivare a diversificare l’apparato delle sanzioni penali. In Italia, infatti, la pena applicata in sentenza è pressoché sempre detentiva, salvo presso il giudice di pace e nei pochi casi in cui è applicabile la sola pena pecuniaria.

Superare la centralità del ricorso al carcere significa, in quest’ottica, superare lo schema secondo cui la pena costituirebbe l’equivalente negativo rispetto alla gravità del reato commesso e accogliere la logica di una pena che inizi ad autocomprendersi come un percorso razionalmente motivato e magari impegnativo, ma tale da non configurarla a priori come pura e semplice realtà negativa. Nessuno ha mai messo in dubbio che un percorso di ristabilimento dei rapporti umani e sociali dopo che sia stato commesso un fatto illecito significativo possa essere difficile: ma deve trattarsi di un percorso che abbia un senso, non di un percorso sempre e comunque segnato da un imprinting negativo. La bozza di riforma del codice penale recentemente presentata al ministro (per la sola parte generale) compie in effetti alcuni passi importanti nella direzione indicata, prevedendo in particolare, quanto al sistema sanzionatorio, molte novità significative. Nessuno dei membri della Commissione di riforma, peraltro, si sentirà padre di questa bozza, perché essa rappresenta un compromesso tra molti punti di vista. La Commissione, infatti, non è del tutto omogenea nelle sue sensibilità. Anzi, è stato più facile trovare delle convergenze su certe soluzioni concrete che non condividere una visione di fondo rispetto al problema complessivo della prevenzione. Ma alcuni strumenti nuovi nella bozza ci sono. Per la prima volta nel nostro Paese veniamo ad avere, soprattutto, pene applicabili in sentenza di tipo fra loro diverso (con eliminazione delle attuali pene accessorie).

– Viene prevista, innanzitutto, la rivalutazione della pena pecuniaria, applicata non solo per entità determinata (come già oggi la conosciamo), ma anche «per tassi». Quest’ultima modalità comporta che sia il povero che il ricco siano condannati a un medesimo numero di tassi di pena pecuniaria, salvo poi rapportare l’entità del tasso al reddito, al patrimonio e ai carichi familiari di ciascuna persona (in Germania i tre quarti delle condanne penali sono a pena pecuniaria per tassi). La pena pecuniaria può consentire di agire in maniera consistente soprattutto nel contesto della criminalità motivata da lucro, anche con riguardo a delicati settori dell’attività economica. È una pena che non sconvolge la vita di una persona e che può assumere, ove venga espressamente utilizzata per determinate finalità sociali, un significativo orientamento solidaristico. Sono contemplate, poi, pene di carattere prescrittivo, il che risulta assai importante. Si tratta infatti di pene che non consistono semplicemente in un «subire» passivamente, ma in un percorso che può anche assumere i contorni del «fare» (che esige il consenso del condannato). Sulle pene prescrittive si gioca una partita culturale delicata, perché (come si evince dalla stessa bozza di delega) esse possono privilegiare la dimensione della sorveglianza – il condannato resta in libertà, ma con tutta una serie di prescrizioni e di obblighi, a fini di mero controllo – oppure possono essere orientate nell’ottica del sostegno all’integrazione sociale, anche attraverso il supporto degli Uffici dell’esecuzione penale esterna. Non può non riconoscersi, d’altra parte, come vi siano molte situazioni umane che si possono accostare positivamente solo attraverso seri interventi di aiuto, il che non si renderebbe praticabile ove prevalesse l’ottica del mero controllo extradetentivo. Ancora una volta, la scelta dipenderà anche dalla nostra presenza culturale, come pure dalla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, per esempio spiegando che un percorso di aiuto extradetentivo validamente seguito costa molto meno della permanenza in carcere per il medesimo periodo di tempo e ha esiti statistici, dal punto di vista della recidiva, nettamente migliori.

– Un ulteriore elemento di sicuro interesse è dato dal fatto che la bozza prevede, non solo nell’ambito della sospensione condizionale della pena, ma anche come provvedimento autonomo (per pene detentive fino a tre anni) la possibilità di un percorso di «messa alla prova». Non si menzionano esplicitamente, invece, le procedure di mediazione penale: ma nulla vieta che esse possano trovare spazio proprio nell’ambito della «messa alla prova», com’è proficuamente accaduto finora presso alcuni tribunali per i minorenni.

– Oltre alle pene pecuniarie e alle pene prescrittive diverrebbero pene principali, secondo la bozza, anche le pene interdittive, che senza dubbio sono molto delicate. Esse infatti possono incidere pesantemente nella vita di una persona ove impediscano l’unica attività professionale realisticamente praticabile dalla medesima, il che, è ovvio, non deve avvenire. Pertanto il loro uso deve essere oculato e a mio avviso, anche rispetto ad esse dovrebbe rimanere applicabile la sospensione condizionale. Nondimeno, la pena interdittiva può avere, soprattutto in ambito amministrativo od economico, un significato concreto estremamente rilevante (si pensi al divieto di ricoprire determinati ruoli concernenti l’amministrazione di imprese o la titolarità di uffici politici).

– L’ambito stesso delle pene incidenti sulla libertà personale verrebbe differenziato, prevedendosi non soltanto la tradizionale detenzione in carcere, ma anche la detenzione domiciliare sia per fasce orarie sia per giorni della settimana. È bene sottolineare, tuttavia, che il ricorso alla detenzione domiciliare, quale valvola di sfogo del carcere a potenziale costo zero, non deve esonerare lo Stato dall’impegno teso a delineare per i casi in cui ciò risulti necessario, come già si evidenziava, adeguati percorsi di aiuto. Si tratta di un tema molto importante, in quanto attiene ancora una volta all’esigenza che qualsiasi modalità sanzionatoria persegua, non solo formalmente, obiettivi di integrazione sociale. Per quanto concerne specificamente la pena detentiva tradizionale, si tratterà innanzitutto di verificare se davvero alla diversificazione dell’apparato sanzionatorio si accompagnerà l’intento di ridurre effettivamente e in modo stabile l’ambito di utilizzazione in concreto del carcere. Su questo punto si gioca la credibilità dell’intera proposta di riforma. Ove la diversificazione dell’apparato sanzionatorio aggiungesse nuova penalità senza ridurre la popolazione penitenziaria o provocando disinteresse verso il destino di chi, nondimeno, dovrà affrontate una pena detentiva, la riforma risulterebbe solo apparente. Molto dipenderà dalla nostra capacità di presenza culturale.

Atti della Giornata di Studi Nazionale, Persone, non reati che camminano. Ripensare la pena

Venerdì 25 maggio 2007 – Casa di Reclusione di Padova (www.ristretti.it/)

Luciano Eusebi
Professore ordinario di diritto penale
dell’Università Cattolica di Piacenza,

membro della commissione ministeriale per la riforma del codice penale

Massimiliano Fanni Canelles

Viceprimario al reparto di Accettazione ed Emergenza dell'Ospedale ¨Franz Tappeiner¨di Merano nella Südtiroler Sanitätsbetrieb – Azienda sanitaria dell'Alto Adige – da giugno 2019. Attualmente in prima linea nella gestione clinica e nell'organizzazione per l'emergenza Coronavirus. In particolare responsabile del reparto di infettivi e semi – intensiva del Pronto Soccorso dell'ospedale di Merano. 

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