Lo Stato italiano tutela le vittime di reato? 2. Solo se lo impone un giudice, e quasi sempre europeo

Nove anni per sentirsi dire da una corte europea ciò che in Italia nessuno aveva riconosciuto. Seconda delle quattro puntate sulla gerarchia nascosta dei risarcimenti alle vittime innocenti: il cerchio in cui la legge tace e il ristoro dipende da una sentenza

Questa inchiesta in quattro puntate ricostruisce il rapporto fra lo Stato italiano e le sue vittime attraverso quattro cerchi concentrici. Nella prima puntata abbiamo attraversato il cerchio in cui lo Stato paga per legge: nove provvedimenti che indennizzano le vittime del terrorismo e delle mafie, quelle del dovere, dei reati intenzionali violenti, delle trasfusioni infette, dell’amianto, dell’usura, dell’ingiusta detenzione — con importi che vanno dai duecentomila euro agli otto euro al giorno, e sempre «nei limiti delle risorse disponibili». Qui entriamo nel secondo cerchio: quello in cui una legge non c’è, e a stabilire se, quanto e a chi spetti un risarcimento è un giudice.

Il 5 novembre 2017, al termine di una partita di terza serie fra Vicenza e Sambenedettese, Gianluca Fanesi — quarantaquattro anni, tifoso ospite — scende dal pullman durante i disordini e si ritrova stretto fra una recinzione e un furgone della polizia. Un colpo di manganello alla nuca gli frattura il cranio e provoca un’emorragia cerebrale: centodiciassette giorni di ricovero, tre interventi chirurgici, coma farmacologico. Ne esce vivo e diverso. Oggi alterna fasi di calma a episodi di agitazione psicomotoria, ha disturbi della memoria e dell’attenzione, una grave alterazione del linguaggio che gli compromette la comprensione dei messaggi complessi; ha perso il lavoro, e il matrimonio è finito. La Questura, nelle prime ricostruzioni, parlò di una caduta accidentale. Un video girato da un residente lo mostra camminare con le braccia alzate poco prima di essere raggiunto alle spalle. Il procedimento fu archiviato dal gip di Vicenza. L’agente non è stato mai identificato.

Il 2 luglio 2026 — nove anni dopo — la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione, stabilendo che l’indagine condotta dalle autorità giudiziarie non fu sufficientemente approfondita e che il governo non aveva dimostrato in modo soddisfacente che le lesioni fossero dovute esclusivamente a fattori diversi dai maltrattamenti inflitti con i manganelli. Fra le lacune contestate, il mancato sequestro degli sfollagente in dotazione agli agenti. Il risarcimento disposto ammonta a centocinquantamila euro complessivi: centomila per danno materiale, trentamila per danno morale, ventimila per le spese legali, a fronte di una richiesta di settecentoquarantottomila. Il fratello Massimiliano, che ha portato avanti il ricorso con gli avvocati Fabio Anselmo e Antonella Mascia, ha commentato con due parole latine: veritas filia temporis, la verità è figlia del tempo. Nove anni, appunto.

Questo è il secondo cerchio. Qui una legge che stabilisca quanto vale il danno non esiste, e dunque non esiste nemmeno uno sportello: c’è un tribunale, ci sono i suoi tempi, i suoi costi, la sua alea. E sempre più spesso il tribunale che decide non è italiano.

Due corti, e non sono la stessa cosa. Vale la pena fissare una distinzione che il dibattito pubblico confonde di continuo, perché da essa dipende la comprensione di tutto il resto. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sede a Lussemburgo, è un organo dell’Unione: interpreta e impone il diritto comunitario, e può dichiarare uno Stato membro inadempiente rispetto agli obblighi che i trattati e le direttive gli impongono. La Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo, non appartiene all’Unione europea: è l’organo giurisdizionale del Consiglio d’Europa, organismo internazionale che riunisce quarantasei Stati, e applica la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, un trattato del 1950. Le sue sentenze non comminano sanzioni automatiche, ma liquidano un’equa soddisfazione caso per caso, e nelle violazioni sistemiche attivano la sorveglianza del Comitato dei ministri. Due giurisdizioni distinte, due fondamenti giuridici distinti — e due modi diversi di dire all’Italia che sta sbagliando.

Lussemburgo: la legge scritta sotto dettatura. Il primo cerchio, quello delle leggi indennitarie, non è nato tutto per iniziativa del Parlamento. La legge 122 del 2016, che indennizza le vittime dei reati intenzionali violenti, è figlia diretta di una procedura d’infrazione: la Corte di giustizia dichiarò l’Italia inadempiente l’11 ottobre di quell’anno per non aver dato attuazione alla direttiva del 2004 sull’indennizzo alle vittime di reato. E la tutela europea ha continuato a correggerla a colpi di sentenze: nel 2020 imponendo che l’indennizzo sia equo, adeguato e mai puramente simbolico; nel novembre 2024 — su rinvio del Tribunale di Venezia — bocciando l’ordine di priorità che escludeva i genitori della vittima quando esistano coniuge e figli. Tre pronunce in otto anni sullo stesso istituto: il legislatore ha scritto, l’Europa ha riscritto.

Strasburgo: quando manca perfino il reato. Sull’altro versante il caso limite porta la data del 7 aprile 2015 e il nome di Arnaldo Cestaro, che aveva sessantadue anni la notte in cui la polizia irruppe nella scuola Diaz-Pertini, durante il G8 di Genova del 2001. La Corte europea qualificò come tortura i maltrattamenti subiti, riconobbe quarantacinquemila euro di danni morali e indicò come rimedio strutturale un adeguamento della legislazione penale italiana, giudicata inadeguata: al termine del processo interno, infatti, nessuno era stato condannato per quei fatti, poiché i delitti di lesioni si erano estinti per prescrizione. Il reato di tortura, l’articolo 613-bis del codice penale, sarebbe arrivato solo nel luglio 2017 — sedici anni dopo i fatti, e unicamente perché una corte europea lo aveva ordinato. È il punto in cui il secondo cerchio rivela la propria natura: non si limita a supplire al legislatore sul quanto, gli impone perfino il cosa.

Il fronte senza fondo: l’uso della forza. Per le vittime di un uso eccessivo della forza da parte degli apparati dello Stato non esiste alcun fondo dedicato, nessuna procedura semplificata, nessuna soglia minima garantita: si applicano l’articolo 28 della Costituzione, che estende allo Stato la responsabilità civile dei suoi funzionari, e l’articolo 2043 del codice civile. Tradotto: bisogna fare causa. E il repertorio delle sentenze recenti dice quanto quella strada sia impervia. Il 15 gennaio 2026, con la sentenza Magherini e altri contro Italia, la Corte di Strasburgo ha riscontrato la violazione dell’articolo 2 — il diritto alla vita — nella morte di Riccardo Magherini, fermato nel 2014 in stato di evidente agitazione psicofisica e mantenuto in posizione prona per circa venti minuti: violazione sotto il profilo sostanziale, per l’assenza di linee guida adeguate sui rischi del contenimento prono, e sotto il profilo procedurale, per difetto di indipendenza delle indagini, dal momento che gli stessi agenti che lo avevano immobilizzato avevano poi compiuto atti investigativi, incluso l’interrogatorio di un testimone oculare. In Italia i militari erano stati assolti in via definitiva. Prima ancora c’era stato il caso di Federico Aldrovandi, diciottenne morto a Ferrara nel 2005 durante un fermo: la condanna penale degli agenti divenne definitiva in Cassazione nel 2012, ma il risarcimento ai familiari passò per un separato processo civile, senza alcun automatismo. È una costante che ha perfino un nome ricorrente negli atti: l’avvocato Fabio Anselmo, che ha assistito le famiglie Aldrovandi, Cucchi e ora Fanesi.

Sulla sentenza Fanesi è intervenuta la senatrice Ilaria Cucchi, chiedendo che si torni a discutere di body cam e codici identificativi per gli operatori in servizio di ordine pubblico — la misura che consentirebbe, appunto, di identificare chi colpisce. Il tema tornerà nella quarta puntata, perché è lì che il legislatore ha scelto di intervenire, ma in direzione opposta.

Anche in Italia, e con il conto in doppia copia. Non è solo questione di corti europee. C’è un intero territorio in cui è il giudice civile italiano a decidere caso per caso, perizia dopo perizia, quanto valga una vita spezzata: gli infortuni sul lavoro, l’incuria nella gestione di infrastrutture, la responsabilità sanitaria, che genera oltre trentacinquemila cause l’anno contro gli operatori, chiuse nel novantacinque per cento dei casi con un proscioglimento mentre il sistema brucia dieci miliardi in medicina difensiva.

Ed esiste un caso in cui il primo e il secondo cerchio si toccano, mostrando la logica dell’insieme meglio di qualunque argomentazione. Chi ha contratto un’infezione da trasfusione con sangue infetto ha diritto all’indennizzo della legge 210 del 1992: glielo riconosce una commissione medico-ospedaliera pubblica, che accerta il nesso fra la trasfusione e la malattia. Se però quella stessa persona vuole ottenere il risarcimento integrale del danno — che è cosa diversa, perché presuppone la colpa del Ministero della Salute per omessa vigilanza — deve fare causa; e in quella causa, come hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione nel 2008 e ribadito nel luglio 2023, il verbale della commissione pubblica non fa piena prova del nesso causale, valendo soltanto come elemento indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, con l’onere della prova che resta a carico del danneggiato. In altre parole: lo Stato ha già certificato, attraverso i propri medici, che quella malattia viene da quella trasfusione — ma nel processo contro sé stesso quella certificazione non basta, e il cittadino deve dimostrarla daccapo. E se alla fine vince, l’indennizzo già percepito viene interamente scomputato dalla somma risarcitoria, per evitare che il medesimo soggetto paghi due volte in relazione al medesimo fatto.

Il secondo cerchio, dunque, non è il luogo dove il risarcimento manca: è il luogo dove esiste, ma come giurisprudenza e non come diritto. Non si chiede a uno sportello, si chiede a un giudice; non si ottiene per appartenenza a una categoria, ma per resistenza processuale — economica, fisica, familiare. Ne consegue che il risarcimento nel secondo cerchio non misura la gravità del torto, bensì la capacità della vittima di sostenere un contenzioso lungo anni. Fanesi ha impiegato nove anni e ha avuto accanto un fratello che non ha mollato e due avvocati specializzati. Chi non li ha, resta fuori dal cerchio.

Rispondi