La visita medica sportiva: un diritto che va garantito a tutti i minori

di Elena Rozzi

I minori stranieri regolarmente soggiornanti e i minori comunitari residenti o, comunque, titolari del diritto al soggiorno superiore a tre mesi (ad esempio, i minori figli di cittadini comunitari che lavorano regolarmente) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Regionale e godono di parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani1, con riferimento a tutte le prestazioni, inclusa la visita medica sportiva. Fino al 2012, i minori stranieri privi di permesso di soggiorno e i minori comunitari non residenti non venivano iscritti al SSR. L’Accordo Stato-Regioni “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” del 20 dicembre 2012, interpretando la normativa vigente alla luce della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata e resa esecutiva con legge n. 176/91, ha chiarito che tutti i minori stranieri presenti sul territorio, a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno, sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Regionale2. L’Accordo Stato-Regioni non fornisce specifiche indicazioni in merito ai minori cittadini comunitari non residenti. Tuttavia, è evidente che, in base ai principi di non discriminazione e del superiore interesse del minore sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ai quali fa riferimento lo stesso Accordo, dovrebbe essere garantita l’iscrizione obbligatoria al SSR anche ad essi3. Ad oggi, l’Accordo Stato-Regioni del 2012 è stato recepito dalla maggior parte delle Regioni italiane, tra cui Lazio, Puglia, Liguria, Campania, Calabria, Sicilia, Lombardia ed Emilia Romagna4. Purtroppo, a quasi due anni dall’approvazione dell’Accordo, la Regione Piemonte non ha ancora provveduto in tal senso. Ove non siano iscritti al SSR, i minori stranieri privi di permesso di soggiorno e i minori comunitari non residenti hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o, comunque, essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva attraverso il codice STP (per i cittadini stranieri) o ENI (per i cittadini comunitari)5. La visita medica sportiva non è, però, inclusa nell’ambito di tali prestazioni. Per tali motivi, i minori cittadini comunitari che non risultano residenti o, comunque, titolari del diritto al soggiorno superiore a tre mesi, non possono accedere alla visita medica sportiva a parità di condizioni con i minori italiani fino a quando non verrà applicato nella Regione Piemonte l’Accordo Stato-Regioni del 2012. Si auspica che la nuova Giunta Regionale piemontese voglia recepire l’Accordo al più presto, al fine di tutelare i diritti fondamentali di tutti i minori presenti sul territorio regionale, a prescindere dalla posizione in ordine al soggiorno, senza discriminazioni di sorta, come previsto dalla richiamata Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Elena Rozzi
A.S.G.I. Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

1 D.Lgs. 286/98, art. 34; circolare del Ministero della Sanità del 24.3.2000;
D.Lgs. 30/2007, art. 19, co. 2.
2 L’associazione NAGA ha realizzato un volantino (tradotto in diverse lingue, tra cui il Rumeno) che spiega in modo molto chiaro come funziona l’iscrizione al SSR per i minori irregolari nella Regione Lombardia. Il volantino può essere riadattato dagli operatori per la propria Regione.
3 Tale estensione è esplicitamente prevista da alcune Regioni, come Lombardia e Sicilia.
4 Sul sito della SIMM (Società Italiana Medicina delle Migrazioni) si trovano l’elenco aggiornato delle Regioni che hanno recepito l’Accordo e le relative disposizioni regionali.
5 D.Lgs. 286/98, art. 35, co. 3; circolare del Ministero della Sanità 24.3.2000;
circolare del Ministero della Salute 19.2.2008.

Rispondi