Se il bambino non conferma in incidente probatorio, le accuse, magari precedentemente confidate solo alla mamma, non hanno di per sé alcuna rilevanza, tanto che il procedimento può concludersi, in assenza di ulteriori indizi perfino con richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero
I nostro codice di procedura penale non dà una definizione di persona offesa. Gli interpreti del diritto hanno fornito una sua pur minima identificazione in quel soggetto, titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale violata dall’autore del reato. Sicché il ruolo della “vittima” di un reato non solo è poco delineato dal nostro ordinamento ma è parte processuale solo eventuale. Paradossalmente le norme di procedura penale piuttosto che essere formulate ponendo attenzione alla tutela della vittima, sono costruite per la assoluta tutela di chi è sottoposto ad indagini e processato, tanto che, ad esempio, nella fase delle indagini preliminari, la stessa non è titolare del diritto alla prova.
Questa carenza assume una gravità ulteriore quando ad essere vittima è un fanciullo. In caso di minori, anche solo sporgere denuncia e quindi essere rappresentati sin dall’inizio del procedimento assume una particolare rilevanza, posto che la maggior parte dei reati commessi a loro danno sono perseguibili a querela di parte.
Quando la vittima è un ultraquattordicenne, sebbene la titolarità del diritto di querela sia prevista dall’art. 120 c. 3 del codice penale, è del tutto evidente che in caso di mancanza di rappresentanza o in caso di conflitto di interessi (anche i reati intrafamiliari sono quasi tutti a querela di parte), il minore necessiti di una tutela rafforzata non solo per una consapevolezza dell’entità del reato subito ma anche rispetto all’opportunità di procedere per la salvaguardia dei propri diritti ed interessi. In linea con alcune proposte di riforma, ritengo davvero opportuna la possibilità di nominare un curatore speciale anche per chi ha più di quattordici anni, con i poteri che ne conseguono. Non si tratta di meri tecnicismi da operatori del diritto. L’atto di querela se non è legittimamente e correttamente formulato può consentire all’indagato-imputato di vedere il proprio processo terminare con una sentenza di non doversi procedere per la mancanza di una condizione di procedibilità quale è la querela. Con ciò si vanifica ogni forma di intervento giudiziario penale. In occasione di episodi particolarmente gravi, come l’abuso sessuale a danno di minori, sarebbe auspicabile, già prima della denuncia-querela, l’assistenza oltre che del legale di uno psicologo specializzato; ciò costituirebbe un idoneo supporto per il minore e la sua famiglia, consentendo loro uno strutturato percorso processuale.
Recentemente abbiamo assistito al clamore suscitato dalla scarcerazione di quegli operatori scolastici accusati di abusi sessuali. Non bisogna però sorprendersi: quanto accaduto era inevitabile stante la mancanza, nelle forme dell’incidente probatorio, dell’audizione dei minori. L’incidente probatorio è un atto che anticipa una parte del contraddittorio processuale e, nello, specifico, l’ascolto del minore.
La presenza di un proprio consulente nelle more dell’audizione nonché, successivamente, la corretta conduzione dell’esame del minore, sono elementi essenziali per non vanificare spesso l’unica occasione per dare rilevanza processuale all’evento delittuoso.
Se il bambino non conferma in incidente probatorio, e solo in quella sede, le accuse magari precedentemente confidate solo alla mamma, queste non hanno di per sé alcuna rilevanza, tanto che il procedimento può concludersi, in assenza di ulteriori indizi, perfino con richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero. Manca nel nostro Legislatore la presa di coscienza di un movimento culturale e sociale il quale ritiene che le vittime del reato, soprattutto quando si tratta di fanciulli, abbiano la stessa dignità processuale degli autori del reato. Sin quando non saranno introdotti strumenti idonei, quantomeno ad attenuare, questo squilibrio, non si potrà investire e sperimentare in quella forma alternativa o parallela al processo quale è la mediazione penale, l’unica che possa ricostruire, quando possibile, le relazioni interpersonali violate.
Roberto Casella
Avvocato, esperto di Diritto Minorile