Tra affido ed adozione

cosa dice la legge

 Il desiderio di genitorialità nel nostro Paese è un fenomeno in crescita esponenziale cui purtroppo non corrisponde un sistema normativo organico ed efficiente tale da poter dare risposte sollecite ed esaustive a tale desiderio. Il nostro ordinamento da sempre fa riferimento – per quanto attiene questo specifico delicato aspetto della vita etico-sociale – a due istituti cardini: l’adozione e l’affido. Per quanto attiene l’adozione ci si deve riferire alla Legge n. 184/83 dd. 04.05.1983 modificata dalla Legge 149/01 dd. 28.03.2001 che sancisce per il minore il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, specificando altresì che allorquando la famiglia non sia in grado di provvedere a tale incombenza la norma citata offre sostegno affinché ciò si possa realizzare attraverso istituti appositi. Per quanto attiene l’affido la menzionata Legge n. 184/83 recita all’articolo 1° “… Obbiettivo principale dell’affido è di restituire il minore alla sua famiglia. Parlare di affido quindi, prima di tutto significa aiutare le famiglie in difficoltà a risolvere i loro problemi”. All’articolo 2 la legge recita “… L’importanza di un contesto familiare, dove trovare sia risposta ai bisogni materiali che, e soprattutto, psicologici è concordemente ritenuto un elemento essenziale per lo sviluppo armonico e sereno dei minori”.

Trattasi di due istituti oggi più che mai alla ribalta della cronaca in quanto soprattutto per quanto attiene specificatamente l’affido la nuova legge in materia (149/2001 modificante la legge 184/83) ha introdotto la norma che prevede la chiusura degli istituti per i minori entro il 2006. Recita infatti la citata norma all’art. 2: “Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31.12.2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e rapporti interpersonali”. Se a questa realtà normativa si aggiunge la circostanza che attualmente i bambini che vivono in istituti di accoglienza sono circa 3.000, ai quali è necessario aggiungere i bambini accolti in altre comunità, il numero cresce vertiginosamente di circa 30.000 unità. Il desiderio di genitorialità – però – pur a fronte di una disponibilità di minori su territorio nazionale nei termini sopra indicati – non trova il giusto riscontro inducendo le coppie o i singoli interessati a intraprendere la strada  delle adozioni e degli affidi internazionali, in quanto allorquando un bambino, residente in Italia, è privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori (o dei parenti) e viene dichiarato lo stato di abbandono e adottabilità dal Tribunale per i Minorenni, in media solo 12 domande su 100 vengono accolte. Tali istituti promanano dalla stessa ratio di quelli menzionati a livello nazionale, mutandone unicamente le dinamiche attuative. L’adozione internazionale prevede un percorso inverso rispetto a quella nazionale. L’iter comincia con un’indagine sulle famiglie che ne fanno specifica richiesta. Quando la coppia vene giudicata idonea, può partire alla ricerca di un bambino abbandonato. La coppia che ha intenzione di adottare un bambino ne fa richiesta al Tribunale dei Minorenni. La domanda può essere presentata insieme a quella per l’adozione nazionale. La coppia, una volta trovato il minore all’estero e ottenuta la dichiarazione di adozione dalle autorità del Paese prescelto, rientrato in territorio italiano rivolge apposita istanza al Tribunale competente per territorio che accerta e dichiara l’adozione o l’affidamento preadottivo, a seconda che vi sia stato o meno un periodo di affidamento di un anno. In media, una domanda su tre viene accolta (12 mila negli ultimi cinque anni). L’età dei minori che possono essere adottati all’estero varia da un anno a circa 10 anni. L’affido internazionale promana principalmente da convenzioni fra lo Stato Italiano e determinati Stati Esteri i quali dichiarano la loro disponibilità di assegnare in affido a famiglie italiane minori provenienti dal loro territorio.

Spesso tale forma di affido inizia con un affido nei periodi di vacanza che può risultare uno strumento utile per supplire alle difficoltà che può incontrare una famiglia con una carente rete di supporto sociale nei periodi nei quali non c’è la scuola.

 Marcello Giordano
Avvocato civilista specializzato in Diritto di Famiglia

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