Affido Congiunto o Condiviso

Da più parti si rileva come persista una certa confusione nell’approfondire il tema della condivisione dell’affido del figlio ad entrambi i genitori. Le leggi attuali prevedono infatti la possibilità (ben poche volte concessa) di ottenere nella separazione un affido congiunto che consiste essenzialmente nella conservazione per entrambi i genitori della pari potestà decisionale nei confronti dei figli, mentre l’affido condiviso non è previsto dalla legge ed è oggetto di un progetto al vaglio delle commissioni parlamentari grazie anche all’appoggio degli onorevoli Tarditi e Paniz. Prima di iniziare qualsiasi dibattito bisogna quindi comprendere come l’esercizio congiunto delle potestà genitoriale prevista dall’affido congiunto non sia l’esercizio differenziato delle potestà genitoriali che viene proposto nel progetto di affido condiviso. Nel primo caso infatti i genitori hanno l’obbligo decidere insieme sulle questioni ordinarie che riguardano il figlio, nel secondo si dovranno dividere anche i compiti e le competenze relative ai figli. Questo ultimo aspetto è di fondamentale importanza per incentivare il rapporto padre figlio ma anche per proteggere la donna da eventuali atteggiamenti disonesti di alcuni papà. Il padre dovrà ritagliarsi il proprio ruolo all’interno di un progetto educativo dei figli concordato insieme al giudice, avrà tutti i diritti quindi ma non potrà scappare davanti ai doveri.

Alla luce di questo appare sconcertante come alcune associazioni coinvolte nella lotta per valorizzare il rapporto bigenitoriale “condividano” l’attuale ordinamento giuridico dell’affido congiunto osteggiando il progetto dell’affido condiviso. La spiegazione di questa ambiguità forse si annida nella necessaria capacità di accordo che per alcuni deve essere intrinsecamente presente nei genitori per poter intraprendere la strada dell’affido ad ambedue le figure genitoriali. L’articolo 155 prevede infatti che l’affidamento congiunto possa essere concesso solo se sussistono contemporaneamente bassissima conflittualità fra gli ex coniugi, vicinanza di abitazioni, ampia disponibilità di tempi ed orari ecc. L’impraticabilità di questo ha però fatto sì che la quasi totalità dei casi i figli venissero affidati alla madre con l’esclusione del padre dalla famiglia. L’affidamento condiviso invece non necessita, a differenza di quello congiunto, di un accordo totale fra il padre e la madre, ma solo della disponibilità ad assumersi la propria responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nel rispetto delle reciproche competenze e possibilità. Una strada che probabilmente porterà ad una necessaria revisione sulle capacità ed istituzionalità della figura del mediatore familiare ma che, come risulta dall’esperienza di paesi esteri, ridurrà i conflitti a beneficio soprattutto dei nostri figli. Risalta quindi all’occhio come il tentativo di appoggiare l’affidamento congiunto da parte di alcune associazioni non sia altro che il tentativo di mantenere l’attuale orientamento giuridico, un tentativo che potrebbe essere ricondotto a molte spiegazioni di carattere politico, economico e culturale.

Claudio Cettolo

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