Una convivenza forzata

Susanna Svaluto

La questione della privacy era vissuta, alla fine degli anni ‘90, come un attacco alla libertà di stampa e lo stesso sentimento è ricomparso con la discussione del decreto legge 259 del 2006, il quale ha suscitato ampie critiche in relazione al tema delle intercettazioni.

Nel 1996 viene istituita la figura del Garante della Privacy, la cui azione è volta a promuovere e a garantire la tutela dei dati personali in qualsiasi ambito. L’evoluzione del suo ruolo nel giornalismo è riassunta nel documento “ Privacy e giornalismo”, un progetto nel quale si ripercorrono le tappe che sanciscono il rapporto tra diritto di privacy e libertà di stampa. Il Garante rappresenta, inoltre, il simbolo dello sviluppo di una cultura e di una società sempre più consapevole dei propri diritti e, di conseguenza, sempre più decisa a farli valere.

Il rapporto tra libertà d’informazione e tutela della privacy presenta un confine molto labile e, spesso, sfocia in un conflitto. È abbastanza diffusa l’opinione che ad una maggiore tutela della riservatezza si accompagni un’attività di censura più o meno grave, anche se nessuna richiesta di censura è mai stata accolta, secondo quanto è riferito nel documento “Privacy e giornalismo”, a cura di Mauro Paissan. La questione libertà di stampa / diritto di privacy iniziò ad essere effettivamente disciplinata negli anni ‘90. Mentre in molti Paesi europei una legge sulla protezione dei dati personali era già stata promulgata, prima fra tutte la Germania, nel 1970, in Italia ciò è avvenuto con l’approvazione della legge n. 675 del 31/12/1996, solo a seguito di un richiamo da parte dell’Unione Europea. A questo proposito, tale ritardo fece scaturire come pena la temporanea esclusione dall’Accordo di Schengen. La legge, entrata in vigore l’anno successivo, prevedeva, peraltro, l’istituzione del Garante della Privacy. Questa figura, che trova il suo corrispettivo anche a livello europeo (GEPD), si pone come intermediario tra coloro che ritengono di aver subito una lesione del diritto di privacy e coloro che, al contrario, dovrebbero averlo violato. Per quanto riguarda i mezzi d’informazione, l’istituzione del Garante interrompe un po’ quella che era una prassi tipica, cioè ritenere il mondo del giornalismo al di fuori di queste dinamiche ed esente da sanzioni. I giornalisti godevano, infatti, di un’ampia libertà. In riferimento a questo ruolo, è importante sottolineare l’introduzione del Codice deontologico del 1998, che rappresenta un documento nel quale sono fissate le linee guida dell’attività di giornalisti e non: vi sono ricompresi, infatti, anche coloro che risultano iscritti nell’elenco dei pubblicisti e dei praticanti. Di conseguenza, sono soggetti al Codice anche coloro che, in maniera occasionale, tramite articoli, saggi, ma anche fotografie, esprimono una “manifestazione di pensiero”. Il Codice è stato pensato, innanzitutto, per adeguarsi ad una normativa europea vigente, ma, allo stesso tempo, con lo scopo di porre dei principi che non si limitassero a dettare delle regole interne, la cui violazione sarebbe stata oggetto di mere sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine, ma una vera fonte giuridica applicabile ad ogni persona intenzionata a fare informazione.
La legge 675/96 è stata abrogata, ma il suo contenuto è confluito nel Codice della Privacy, istituito con il D. Lgs. 196/2003. In esso sono disciplinati, oltre alle regole generali per il trattamento dei dati e le disposizioni specifiche per i singoli settori (giudiziario, sanitario, giornalistico, ecc.), anche i diritti e le modalità a cui l’interessato può far riferimento nell’ipotesi di trattamento illegittimo dei suoi dati.
Le norme internazionali, come evidenziato, giocarono un ruolo rilevante nell’evoluzione della legislazione interna. L’ordinamento italiano, infatti, rimanda alla Convenzione dei diritti e delle libertà fondamentali del 1950, la quale evidenzia la possibilità di limitare la libertà d’espressione in quanto “l’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.” (art. 10.2).
La normativa è tuttora in evoluzione a fronte anche della diffusione di altri mezzi di comunicazione, come internet. L’attività legislativa in questo ambito era vissuta, alla fine degli anni ‘90, come un attacco alla libertà di stampa e lo stesso sentimento è ricomparso con la discussione del decreto legge 259 del 2006, il quale ha suscitato ampie critiche in relazione al tema delle intercettazioni. La questione che si poneva, e che si pone tuttora (sono attualmente in discussione altri disegni di legge al riguardo), concerne il fatto se queste debbano essere pubblicate o meno e, in caso affermativo, in che momento e in che quantità. La disputa, sorta nel 2006, si soffermava sugli ultimi due quesiti. Il Garante aveva dovuto più volte richiamare i mezzi d’informazione in seguito alla pubblicazione di intercettazioni che non rispettavano i limiti imposti dalla legge. Più volte era, infatti, capitato che le conversazioni pubblicate comprendessero dialoghi tra l’indagato e terzi estranei al fatto, o che venissero pubblicate prima che il sospettato avesse ricevuto l’informazione di garanzia. In ragione di queste diverse violazioni, il Garante, con la decisione 1299615 del 26 gennaio 2006, ha disposto che “nel riportare le trascrizioni di intercettazioni telefoniche, i mezzi di informazione devono valutare più attentamente l’effettiva essenzialità di quanto pubblicato”. Quindi, quello che si ritiene importante nella trascrizione di una notizia è che essa si limiti il più possibile all’enunciazione dell’essenziale. Tuttavia, il pubblico appare sempre più interessato agli aspetti scandalistici di un fatto pubblicato, sia esso politico, di cronaca o di spettacolo. L’attenzione sembra diretta più alla vita personale dei soggetti pubblici piuttosto che al ruolo che ricoprono nella società, e diventa ancora più elevata attorno a questioni scabrose. Vi è proprio una continua ricerca dello scandalo. Così, per quanto riguarda i fatti di cronaca, questo “desiderio di conoscenza” viene saziato con l’organizzazione di autobus diretti a vedere il “mostro” che ha ucciso Sarah Scazzi, mentre, in politica, con il passare in rassegna tutti i numeri di “burlesque” avvenuti in casa Berlusconi. È quanto di più lontano dall’“essenzialità” dell’informazione. Si crea un circolo vizioso: i giornalisti si concentrano sempre più sugli aspetti privati dei soggetti “credendo” sia questo che il pubblico richiede. I politici, dal canto loro, rimangono coinvolti in dibattiti sulla rettitudine morale che dovrebbe loro appartenere, e il pubblico si nutre di questa mala informazione venendo accusato di essere esso stesso a richiederla. Purtroppo, è difficile stabilire chi abbia “cominciato il gioco”, se quindi sia il pubblico ad essere interessato solo alla vita personale e, di conseguenza, giornalisti e politici si adeguino, o se siano i giornalisti ad aver deciso che la vita privata debba essere condivisa e giudicata da tutti, ovvero, se siano piuttosto i politici a ricercare dei diversivi per intrattenere popolo e giornali e distrarli dalle questioni veramente importanti. In realtà, poco importa come si sia evoluta la situazione, le conseguenze sono negative per tutte le parti in gioco. Con questo atteggiamento, sia la classe politica, sia la classe giornalistica, suscitano nel popolo un sentimento di sfiducia che ha condotto ad una riconsiderazione in senso negativo del loro ruolo.
Per rispondere alla legge delle vendite, dell’audience, dello scandalo a tutti i costi, diversi giornalisti si sono dimenticati che il loro compito, oltre che informare, è anche quello di educare. Nel ruolo che rivestono, non si limitano a riferire la notizia, non compiono un lavoro neutro. Lo dimostra, in primo luogo, il fatto che sono loro stessi a decidere cosa diventerà notizia, cosa sia, quindi, rilevante e cosa possa, invece, rimanere in disparte. Nella stesura di un articolo, poi, a seconda delle scelte stilistiche, linguistiche e di contenuto, si traccia una direzione d’interpretazione. Questo tipo di influenza appare evidente nei fatti di cronaca. Se si prendono in considerazione casi come quelli avvenuti a Garlasco, Cogne, Perugia, l’influenza dei giornalisti risulta notevole. Le parole utilizzate per descrivere le situazioni trasformano ipotesi in sentenze. Così, un indagato diventa un probabile colpevole. Al fine di sostenere la tesi, si cercano incongruenze dove non ve ne sono, si scava a fondo cercando degli indizi di colpevolezza senza preoccuparsi dei limiti da rispettare, senza ipotizzare, anche solo per un secondo, che la persona di cui si sta invadendo la sfera privata senza remore possa essere innocente. E tanto più accanimento e sforzo viene impiegato nella ricerca di qualche scheletro nell’armadio, tanto meno impegno affiora nel ristabilire la reputazione di un uomo dichiarato, infine, innocente. Questa usurpazione di diritti non può rimanere impunita. La libertà di un individuo finisce dove inizia quella di un altro. Anche la libertà di stampa ha un limite che non deve essere avvertito come censura, ma quale diritto ad avere una buona stampa, a ricevere un’informazione che non si “compiaccia” davanti al “disastro umano”. A tale proposito, qualcuno che poteva essere definito un rivoluzionario, qualcuno che, indubbiamente, della libertà di parola aveva fatto il suo pane quotidiano, e che, proprio per la sua irriverenza, era stato censurato, in una canzone tra le più entusiasmanti, rivolto ai giornalisti, affermava: “avete troppa sete e non sapete approfittare delle libertà che avete, avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fate e in cambio pretendete la libertà di scrivere”. Era Giorgio Gaber.

Susanna Svaluto
Università di Padova – Facoltà di Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani

Massimiliano Fanni Canelles

Viceprimario al reparto di Accettazione ed Emergenza dell'Ospedale ¨Franz Tappeiner¨di Merano nella Südtiroler Sanitätsbetrieb – Azienda sanitaria dell'Alto Adige – da giugno 2019. Attualmente in prima linea nella gestione clinica e nell'organizzazione per l'emergenza Coronavirus. In particolare responsabile del reparto di infettivi e semi – intensiva del Pronto Soccorso dell'ospedale di Merano. 

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