Un nuovo diritto di libertà

Pasquale Troncone

Nella sua configurazione giuridica, la privacy segna, e con decisione, un nuovo diritto di libertà della persona umana, un nuovo modo, moderno e deciso, di declinare il più ampio e tradizionale diritto alla libertà individuale.

Affrontare oggi il tema della privacy significa toccare uno dei nodi problematici più attuali, più controversi e, forse, più condizionanti della vita di relazione nella comunità umana moderna. Una comunità di uomini che ha la possibilità di vivere i rapporti interpersonali in due diversi ambiti relazionali, i concreti e reali contatti individuali e la vita immateriale della Rete la quale, in assenza di contatti fisici, è organizzata con connessioni e mezzi tecnologici. Va opportunamente premesso che il diritto alla libertà, su cui sono fondate tutte le Carte costituzionali contemporanee e che contribuisce a radicare il principio di Democrazia nella politica e di partecipazione dei cittadini alla vita comunitaria, trova progressivamente nuove forme di espressione che spostano sempre più in avanti le frontiere mobili dei diritti fondamentali della persona umana. Uno dei nuovi profili del diritto di libertà è proprio il diritto alla privacy il quale, pur non trovando un riconoscimento pieno e coerente nella legislazione moderna – quantomeno in Italia – si propone come nuovo terreno di ricerca e di tutela, spinto dalle rapidissime evoluzioni della ricerca tecnologica e delle sue sorprendenti applicazioni, ormai divenute onnipervasive per la vita di ciascuno di noi. Se è vero che il diritto di cittadinanza di ciascun membro della collettività si impone nella vita concreta della società umana organizzata, è tuttavia vero che un nuovo diritto di cittadinanza si affaccia all’attenzione dell’uomo e poi del giurista: è quello che, di fatto, ha trovato un suo specifico radicamento in una comunità umana virtuale, quale quella della Rete, nella quale la caratteristica di fondo è di non possedere regole e vivere le relazioni ed i contatti personali in maniera del tutto anarchica, senza alcuna possibilità di regolazione con la legislazione attuale. Occorre, dunque, interrogarsi se e fino a che punto il giurista e le sue regole siano compatibili con un mondo insofferente alla riservatezza personale e caratterizzato dalla veicolazione rapida e massiva di informazioni anche sensibili. Basta, per questo, pensare all’uso delle informazioni personali carpite dalle “piazze virtuali” o dai “social network”, improvvidamente diffuse e riutilizzate senza alcun consenso dell’interessato. Nella sua configurazione giuridica, la privacy segna, e con decisione, un nuovo diritto di libertà della persona umana, un nuovo modo, moderno e deciso, di declinare il più ampio e tradizionale diritto alla libertà individuale. Tuttavia, l’attuale legislazione in materia di privacy si presenta priva di una coerenza concettuale e le stesse norme, ormai inserite in diversi ed eterogenei settori normativi del nostro ordinamento giuridico, non soddisfano sempre il criterio di chiarezza e precisione. Privacy è un vocabolo che si presta a molteplici significati, dal tradizionale concetto di riservatezza della vita privata alla tutela dei dati identificativi della persona, fino alla tutela dei mezzi attraverso i quali passano le informazioni personali, come la corrispondenza o le comunicazioni telefoniche. Certamente, la Rete assume un ruolo centrale tra i mezzi di comunicazione quale modo per vivere relazioni personali oppure organizzare il mercato ed i commerci, ma nel cui ambito si insinuano sempre più frequentemente soggetti, anonimi, che la utilizzano come strumento per commettere reati, modalità di illecito profitto che sfuggono alle regole tassative definite dalla legislazione penale. Il furto d’identità, che ormai costituisce una delle maggiori preoccupazioni dei navigatori della Rete, non è oggetto di norme di tipo repressivo, allo stesso modo in cui il trattamento dei dati personali in Rete non è sottoposto alle regole di abilitazione stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 che regola il corretto trattamento dei dati personali (si pensi al consenso). Si tratta, in parte, di norme inadeguate e non al passo con i tempi, per altro verso di norme che sfuggono a qualsiasi tentativo di fare sistema e, di conseguenza, alla possibilità di esprimere una tutela giuridica completa, coerente ed efficace. Ecco perché la sfida che in futuro ci attende non sarà quella di condizionare la Rete, ma mettere in campo regole di protezione che riescano a far convivere la libera ed anarchica vita virtuale con la necessità di garantire a tutti il diritto di libertà e, con esso, il diritto alla privatezza personale.

Pasquale Troncone
Professore aggregato di Diritto Penale dell’Economia – Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi Federico II di Napoli

Massimiliano Fanni Canelles

Viceprimario al reparto di Accettazione ed Emergenza dell'Ospedale ¨Franz Tappeiner¨di Merano nella Südtiroler Sanitätsbetrieb – Azienda sanitaria dell'Alto Adige – da giugno 2019. Attualmente in prima linea nella gestione clinica e nell'organizzazione per l'emergenza Coronavirus. In particolare responsabile del reparto di infettivi e semi – intensiva del Pronto Soccorso dell'ospedale di Merano. 

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