Interessi superiori alla riservatezza

Paolo Di Marzio

La tutela della privacy diventa un problema quando questa confligge con altri interessi costituzionalmente rilevanti. Gli organi di informazione devono svolgere il loro compito di informare il pubblico, ma non sembra che, a tal fine, possano utilizzare fonti rivelatesi inidonee a perseguire il diverso fine che ha giustificato l’acquisizione dei dati personali.

Il diritto alla privacy è, secondo la definizione più diffusa, “il diritto di essere lasciato in pace” (the right to be let alone, L. Brandeis).
Facile riscontrare che, oggi, questo “diritto” è a rischio di essere pregiudicato più che in ogni altra epoca. Tutti siamo infastiditi dalle decine di telefonate di piazzisti da noi ricevute e dal riempimento delle nostre cassette postali con materiale pubblicitario non richiesto.
Ma la definizione citata pecca, forse, per genericità. Probabilmente, è possibile circoscrivere la nozione ed affermare che la tutela della privacy è il diritto alla riservatezza dei dati personali, con particolare riferimento ai c.d. dati sensibili.
Il problema, sempre esistito, sta divenendo sempre più grave a seguito della diffusione degli strumenti di comunicazione di massa in forma elettronica. È oggi possibile far conoscere indiscrezioni ad un numero anche molto elevato di utenti della rete in tempo reale. Non solo. La diffusione della possibilità di concludere transazioni commerciali mediante internet sta moltiplicando i problemi di tutela dei dati di ogni persona, perché riuscire ad appropriarsi di questi dati, commettendo un c.d. furto d’identità, permette ai criminali informatici di concludere, in nome del derubato, quasi ogni tipo di contratto, e la vittima non ha sempre un compito semplice per dimostrare di essere estranea alla vicenda.
Le istituzioni, anche in Italia, cercano di fare la loro parte. Nel 2003 è stato promulgato il D.Lgs. n. 196, che detta un’articolata normativa a tutela della privacy, sostituendo, dopo solo sette anni, la precedente legge sulla riservatezza. Nel nostro Paese opera anche il Garante per la protezione dei dati personali, ed è stato costituito un nucleo speciale della Guardia di Finanza per la tutela della privacy. Si tratta di iniziative condivisibili e lodevoli. Ciononostante, la tutela della riservatezza oggi garantita non appare rassicurante. Questo dipende anche da alcune opinioni consolidate le quali, forse, meriterebbero qualche ripensamento.
Sembra possa considerarsi un dato acquisito che esista un interesse pubblico alla conoscenza della realtà. Ad esempio, è espressione propria dei regimi autoritari (impegnarsi a) controllare l’informazione, specie per ostacolare la conoscenza del dissenso e pure della condotta della classe dominante. Pare corretto, allora, che le informazioni sulla vita dei protagonisti della scena pubblica debbano poter essere diffuse, anche limitando il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte. In altre realtà, penso agli Stati Uniti, ad esempio, la condotta privata riprovevole di un uomo politico nuoce in misura determinante alla sua carriera. Tanto, peraltro, non impedisce che alcuni esponenti rimangano coinvolti in scandali di vario genere.
Da noi, in Italia, siamo evidentemente più permissivi, ed i comportamenti sconvenienti che coinvolgono uomini politici di tutte le appartenenze sono socialmente sanzionati in misura assai più lieve. Tuttavia, mi sembra giusto che il cittadino, nel momento in cui si trova ad esprimere un voto, debba avere la possibilità di eleggere una persona moralmente non censurabile, anche se questo non è sempre possibile con la legge elettorale vigente. Se ne sono resi conto subito anche coloro che l’hanno proposta e votata.
Quello che sembra già dubbio, però, è che, per il solo fatto di essere un personaggio pubblico, si debba rimanere esposti alla diffusione di qualsiasi informazione sulla propria vita privata, anche mediante la pubblicazione di immagini. Anni fa, perse il giudizio una nota attrice che contestava la pubblicazione non autorizzata di sue fotografie in cui appariva svestita. Tenuto conto che si trattava di foto relative ad un film in cui tutti avevano potuto vederla senza veli, la decisione, allo stato della legislazione e dell’orientamento giurisprudenziale vigente, poteva apparire corretta. Il corpo è un elemento essenziale per chi recita e, se si tratta di un’attrice famosa, può ammettersi che esista un interesse pubblico a conoscerlo. Mi sembra, però, che questo discorso non valga nella stessa misura quando il personaggio è sì pubblico, ma non ha nulla a che fare con la recitazione. Anche settimanali ad ampia diffusione pubblicarono, anni fa, le fotografie in cui l’Avvocato di Torino appariva senza nulla indosso e senza, naturalmente, che avesse autorizzato la pubblicazione delle sue immagini. Non si trattava di un attore, ma di un imprenditore. Quale interesse pubblico esisteva a conoscerne la nudità? Siamo in presenza di un conflitto tra diritti, ed occorre operare un bilanciamento, in questo caso tra il diritto alla riservatezza ed il diritto di cronaca.
A maggior ragione, poi, sembra debba assicurasi la miglior tutela della riservatezza di chi un personaggio pubblico non è, e questo discorso coinvolge una pluralità di tematiche.
La Cassazione, sez. III, sent. 30.01.2009, n. 2468, ha condannato una struttura sanitaria per la diffusione dei dati relativi all’accertata infezione da HIV di cui era risultato affetto un suo paziente dal quale non era stato acquisito il consenso all’effettuazione delle indagini. La struttura sanitaria ed il medico che le aveva disposte si sono difesi sostenendo che le analisi erano state svolte nell’interesse del paziente, ma la Suprema Corte ha ritenuto che il consenso dovesse comunque essere acquisito. La Cassazione ha anche precisato che l’effettuazione di analisi senza consenso può ritenersi lecita quando occorra tutelare interessi superiori alla riservatezza stessa, come la salute degli altri pazienti e del personale medico e paramedico. Anche in simili casi occorre, quindi, operare un bilanciamento tra gli interessi in gioco. Peraltro, quello che è stato giudicato comunque colpevole dalla Suprema Corte è che un dato sicuramente sensibile non sia stato custodito con adeguata attenzione presso la struttura sanitaria, in modo da evitarne la diffusione.
Merita, in proposito, di essere specificato che, ai sensi della legislazione sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003, art. 4), sono considerati dati personali sensibili, e pertanto oggetto della massima tutela, quelli idonei a rivelare: l’origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche; l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute e la vita sessuale. Altri dati di indubbio rilievo, come il reddito percepito, non sono inclusi nell’elenco e ricevono, pertanto, una tutela ridotta. Questa scelta ha suscitato perplessità. Non c’è dubbio che i dati sul reddito possano e debbano essere accertati dagli organi competenti ai fini dell’imposizione fiscale. Tali organi, in conseguenza, avranno la disponibilità dei dati. Più dubbio è che questi dati non ricevano la massima tutela avverso la loro diffusione, specie quando riguardino singole persone e non intere categorie.
Peraltro, il settore in cui il conflitto tra l’interesse alla conoscenza del dato e la tutela della riservatezza risulta più evidente è forse proprio il mondo giuridico. Ne è espressione la polemica in atto in materia di intercettazioni. Sembra corretto partire dalla premessa che l’attività giudiziaria, per sua natura, sia quando risulti promossa dalle parti private come avviene di regola per la giustizia civile, sia quando trovi impulso nell’iniziativa degli organi dello Stato a tutela della collettività, come avviene di regola nel settore penale, comporta l’acquisizione di dati riservati. Negli ultimi anni, in riferimento al più delicato settore penale, la giustizia in Italia ha potuto contrastare più efficacemente la diffusione della criminalità organizzata, un triste primato del nostro Paese, grazie all’apporto assicurato dai collaboratori di giustizia. Oggi, pure gran parte dei processi di questo tipo utilizza ampiamente lo strumento delle intercettazioni, telefoniche ed ambientali. Non credo se ne possa fare a meno, ne dipende la sicurezza di noi tutti e, comunque, la possibilità di assicurare la migliore tutela della legalità. Il problema sembra essere questo: o l’intercettazione è utilizzata nel processo cui è finalizzata, e quando diviene pubblica secondo la legge potrà essere anche diffusa dagli organi di informazione; oppure, se pubblicata, si risolve in un’intromissione nella vita privata delle persone che pare ingiustificata. Sembra possa dubitarsi che le intercettazioni non utilizzabili in un giudizio debbano essere regolamentate nella loro diffusione, si tratta invero di atti lesivi della privacy e non pare priva di fondamento l’opinione che, semplicemente, non debbano essere pubblicate. Gli organi di informazione devono svolgere il loro compito di informare il pubblico, ma non sembra che, a tal fine, possano utilizzare fonti rivelatesi inidonee a perseguire il diverso fine che ha giustificato l’acquisizione dei dati personali.
La tutela della sicurezza suggerisce anche altre riflessioni in materia di protezione dei dati personali. In un processo celebrato con rito direttissimo, pochi mesi fa, ho avuto la sorpresa di costatare che la prova regina della responsabilità del malvivente per aver commesso una grave rapina dipendeva dal fatto di essere rimasto immortalato mentre fuggiva “da una delle telecamere poste lungo le vie della città”, come scriveva l’informativa della Polizia Giudiziaria. Pur vivendoci, non mi ero reso conto che la città di Napoli disponesse di un efficace sistema di videosorveglianza. Ora, una registrazione di immagini a ciclo continuo può probabilmente giustificarsi a tutela della sicurezza dei cittadini, ma qual è la sorte delle riprese? Quando vengono distrutte? È possibile che, se sono sorpreso dalle telecamere, ad esempio mentre conduco la mia autovettura ed ho ha bordo tre studentesse, possa derivarmene nocumento?
Un problema complesso, quello della tutela della privacy, quando questa confligga con altri interessi costituzionalmente rilevanti. Impegnerà anche le generazioni future perché le normative in materia, non solo primarie, avranno bisogno di continui aggiornamenti, anche in conseguenza degli sviluppi delle tecnologie, che un giorno consentiranno di monitorare gli spostamenti e, semmai, anche i dialoghi di ciascuno di noi, servendosi, che so, di un satellite. Un problema su cui la società civile deve interrogarsi e ricercare soluzioni equilibrate, e la politica deve essere in grado, a seguito di un confronto leale, di recepirle.

Paolo Di Marzio
Magistrato Tribunale di Napoli

Massimiliano Fanni Canelles

Viceprimario al reparto di Accettazione ed Emergenza dell'Ospedale ¨Franz Tappeiner¨di Merano nella Südtiroler Sanitätsbetrieb – Azienda sanitaria dell'Alto Adige – da giugno 2019. Attualmente in prima linea nella gestione clinica e nell'organizzazione per l'emergenza Coronavirus. In particolare responsabile del reparto di infettivi e semi – intensiva del Pronto Soccorso dell'ospedale di Merano. 

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