Chi paga l’imposta comunale?

Se è certo che il coniuge assegnatario della casa coniugale è tenuto al versamento dell’ICI per la propria quota dell’immobile di proprietà, alcuni dubbi emergono con riferimento alla restante quota di proprietà dell’altro coniuge,che di fatto non utilizza l’ immobile.

Ai sensi dell’art. 3 D.Lg. n. 504/92, il presupposto dell’ICI è costituito dal possesso di beni immobili, corrispondente all’esercizio della titolarità del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento quale l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi e la superficie.

Dunque, la natura reale del diritto vantato dal contribuente costituisce un elemento essenziale ai fini della soggettività tributaria dell’imposta comunale, e pertanto in assenza di tale connotazione deve essere affermata una sostanziale estraneità del soggetto al pagamento del tributo.

Un particolare aspetto della disciplina dell’ICI è l’esatta individuazione del soggetto passivo di imposta relativamente all’assegnazione, in sede di separazione legale personale o di divorzio, della casa o ex casa coniugale.

Se è certo che il coniuge assegnatario della casa coniugale, è tenuto al versamento dell’ICI per la propria quota dell’immobile di proprietà alcuni dubbi emergono con riferimento alla restante quota di proprietà dell’altro coniuge che di fatto non utilizza tale immobile.

Sul tema si sono sviluppate tesi opposte. In particolare, il Ministero delle Finanze, intervenuto sull’argomento con le circolari 28.05.98 n.136/E, 27.05.99, n.120/E e 7.06.00 n.118/E ha interpretato che il coniuge assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilato ad un diritto reale sull’immobile, è tenuto a corrispondere l’ICI oltre che sulla quota di sua proprietà anche sulla parte di proprietà dell’altro coniuge.

Parte della giurisprudenza di merito si è allineata a tale tesi ministeriale sostenendo che in applicazione del disposto di cui all’art. 218 codice civile, il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario e come tale, ai sensi dell’art. 1008, Codice civile, è obbligato a pagare le imposte che gravano sull’immobile. In conclusione il coniuge assegnatario è obbligato ai sensi dell’art. 3, D.Lgs.n. 504/92, al pagamento dell’ICI (Comm.trib.reg.Toscana, Sez. XXIX n.59 dd. 01.03.04; Comm.trib.prov.L’Aquila, Sez.II, n.110 dd.16.12.03; Comm.trib.prov.di Avellino n.139 dd.08.07.03).

Tuttavia, un’altra parte della giurisprudenza di merito, richiamandosi a quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità che ha qualificato il diritto dell’assegnatario alla casa coniugale come un diritto personale di godimento, (Cass.sez.II civ. n.7680/97; Cass.Civ. n.11508 dd. 22.11.193; Cass. Civ.n.13126 dd.11.12.92; Corte Costituzionale n. 454 dd. 27/07/1989), ha sostenuto la non soggettività passiva ICI del coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale.

In base a tale orientamento, ormai sempre più consolidato, il coniuge “assegnatario” è tenuto a corrispondere l’imposta esclusivamente sulla parte di immobile di cui è proprietario mentre sulla restante parte, l’ICI è dovuta dall’altro coniuge (Comm.trib.reg. Abruzzo, Sez.V, n.35 dd. 06.07.04; Comm.trib.reg.Toscana, Sez. XI n. 45 dd. 26.09.03 e n.34 dd. 28.05.03; Comm.trib.reg. Emilia Romagna, Sez. XXIII, n.25 dd. 07.03.01; Comm.trib.prov. Bari, n.750904 dd.28.04.04; Comm.trib.prov.Aquila, Sez V n.21, dd. 26.04.04 e Sez.II n.237 dd. 20.11.02;  Comm.trib.prov. Firenze n.11, dd. 10.02.03 e n. 154 dd. 09.11.01; Comm.trib. prov.Napoli, Sez XIX, n.574 dd.13.10.03; Comm.trib.prov.Lecco, Sez II, n.4 dd.19.02.03).

Da ultimo, la recente sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sez. V, n.35 dd. 06.07.04, ha sostanzialmente ribadito i seguenti principi:

-i coniugi o ex coniugi affidatari della prole e assegnatari della casa coniugale o ex casa non possono assumere la qualità di soggetto passivo dell’ICI, allorché il giudice della separazione o del divorzio assegna loro l’abitazione nella casa familiare

-il giudice della separazione o del divorzio non può né costituire né modificare un diritto reale di godimento;

-il diritto attribuito all’assegnatario della casa o ex casa coniugale non può rientrare nella categoria dei diritti reali di godimento (uso e abitazione) previsti dal comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs.504/1992, né può essere invocata l’assimilazione a siffatti diritti reali.

Se tale indirizzo giurisprudenziale, contrastante con l’interpretazione ministeriale, dovesse essere confermato anche dai supremi giudici della cassazione, forse le varie Amministrazioni comunali o statali interromperebbero tale imposizione tributaria evitando così un oneroso contenzioso tributario per il cittadino-contribuente e che i costi sostenuti dalla stessa amministrazione, che si avvale molto spesso della collaborazione esterna di professionisti della materia, siano posti a carico della collettività.

 

Daniela Carretti
Avvocato, specializzata in diritto civile e diritto di famiglia.
Ha svolto volto mansioni di giudice onorario presso il Tribunale Civile e Penale
di Gorizia e di presidente della Commissione Elettorale del Comune di Gradisca d’Isonzo.

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