Medicina in zona di guerra: quali diritti?

La nascita degli interventi umanitari in zone di guerra e l’iter che ha portato alle convenzioni internazionalia tutela delle vittime degli interventi bellici. Ancora troppi Paesi non ne riconoscono il valore e rifiutano di applicarle

Gea Arcella

“Un figlio, idolo dei genitori, allevato e curato per lunghi anni da una tenera madre che s’atterriva alla più lieve indisposizione di lui, un brillante ufficiale idolatrato dalla famiglia, che ha lasciato moglie e figli…. eccolo steso nel fango, nella polvere, bagnato dal proprio sangue. La sua maschia, bella figura è irriconoscibile, la sciabola o la mitraglia non l’hanno risparmiato, soffre, spira, il suo corpo, oggetto di tante cure, paonazzo, gonfio, orribile a vedersi, è destinato ad essere gettato, così com’è, in una fossa frettolosamente scavata. Non sarà ricoperto che da alcune palate di calce e terra…”.

Così Jean Henry Dunant, medico ginevrino presente sul posto – successivamente Premio Nobel per la pace nel 1901 – nel suo Un Souvenir de Solférino, descriveva l’orrore dei morti in battaglia a Solferino. Quella battaglia, 24 giugno 1859, con la sconfitta dell’Austria da parte dell’esercito francese e di quello piemontese, rappresentò il primo passo concreto verso l’unità nazionale italiana.
Per questo viene ricordata nei nostri libri di storia.
Tuttavia, con i suoi moltissimi morti e feriti, con le devastazioni alle coltivazioni, alle case e, soprattutto, per l’inadeguatezza dei servizi sanitari dei tre eserciti, resta uno snodo fondamentale nella storia moderna degli interventi umanitari. Grazie a quel testo, vibrata denuncia contro la guerra, e all’impegno di Dunant nel formare un servizio sanitario che si occupasse dei feriti a prescindere dalla loro nazionalità, nel 1863 nacque il Comitato internazionale della Croce Rossa, quale prima risposta alle atrocità della guerra. I conflitti armati ottocenteschi e, in gran parte, anche la Prima guerra mondiale, vedevano soprattutto scontri tra eserciti. La popolazione civile veniva coinvolta solo marginalmente. Per questo motivo, la prima Convenzione di Ginevra del 1864, e le revisioni del 1906 e del 1929, si occupavano prevalentemente del miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna. Le Convenzioni dell’Aia del 1899 e del 1907 si occuparono, invece, dell’adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione del 1864.
Il coinvolgimento delle popolazioni inermi come tecnica di guerra ha una data storica precisa: il bombardamento su Guernica del 26 aprile 1937.
L’incursione aerea fu un’azione di guerra che portò, per la prima volta, anche un attacco “terroristico” alla popolazione civile, inaugurando, purtroppo, una prassi poi adoperata in tutta la Seconda guerra mondiale da entrambe le parti. A Guernica vi erano obiettivi militari (il ponte, la ferrovia, alcune fabbriche di armi, usciti con pochi danni dall’attacco), ma le vittime del bombardamento furono soprattutto i civili. L’emozione di quell’episodio, ancora percepito come “eccezionale”, scosse numerosi artisti (l’evento venne ricordato da una scultura di René Iché e da un poema di Paul Éluard) e venne immortalato nel famoso quadro di Pablo Picasso. L’opera prende il nome della città e fu realizzata su commissione della Repubblica socialista spagnola in piena guerra civile contro i nazionalisti per essere collocato al centro del padiglione spagnolo in occasione dell’Esposizione internazionale di Parigi del 1937. Solo dopo la fine della Seconda guerra mondiale, però, e con una rinnovata coscienza di come le guerre non coinvolgano esclusivamente i militari in battaglia, ma anche, e soprattutto, le popolazioni che quelle guerre subiscono, il primo nucleo del Diritto Internazionale Umanitario venne esteso organicamente anche alle popolazioni civili con l’adozione delle quattro Convenzioni di Ginevra.

LE CONVENZIONI DI GINEVRA

Le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, unitamente ai due Protocolli Aggiuntivi del 1977 ed al Protocollo Aggiuntivo del 2005, costituiscono il corpo fondamentale del Diritto Internazionale Umanitario o dei conflitti armati e sono alla base dell’azione del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa. Esse proteggono le associazioni umanitarie che si trovino a prestare servizio in territorio di guerra e assicurano il rispetto del personale civile e di quello medico non coinvolto negli scontri.

Le Convenzioni si occupano di:

  • miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
  • miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare;
  • trattamento dei prigionieri di guerra;
  • protezione delle persone civili in tempo di guerra.

I protocolli aggiuntivi del 1977 sono dedicati alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e dei conflitti armati non internazionali durante le guerre civili. Le categorie tutelate dalle Convenzioni di Ginevra sono: la popolazione civile, i feriti, i naufraghi, gli ammalati, i caduti, i prigionieri di guerra. L’ampliamento del concetto di ‘vittima’ dei conflitti armati ha portato all’estensione, attraverso specifiche convenzioni internazionali (ad esempio la Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato), della tutela anche ad alcuni beni, come i beni culturali e l’ambiente. Le convenzioni garantiscono neutralità e protezione alle ambulanze, agli ospedali militari, al personale sanitario, al materiale sanitario, nonché ai feriti di ogni parte ed al personale civile di ogni parte che si adopera per migliorare la sorte dei feriti. È proibito sparare ad una persona o ad un veicolo che espone una bandiera bianca poiché essa indica l’intenzione di arrendersi o di patteggiare, così come l’emblema della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa, posto sui veicoli e sugli edifici umanitari e sanitari, fa sì che essi siano protetti dagli attacchi militari.
Per questo motivo, l’emblema della Croce Rossa deve essere usato solo per evidenziare:

  • strutture per la cura di feriti e malati dei membri delle forze armate;
  • equipaggiamento e personale medico delle forze armate;
  • personale sanitario e religioso al seguito delle forze armate;
  • gruppi della Croce Rossa quali il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e le Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa.

Le persone sotto la protezione della Croce Rossa o della bandiera bianca devono rimanere neutrali.
Non possono, quindi, compiere azioni ostili e atti di violenza o portare armi o munizioni poiché questo costituisce una violazione del codice di guerra.
Gli Stati firmatari sono tenuti a prevenire l’uso non autorizzato del nome e dell’emblema della Croce Rossa, in tempo di guerra o di pace, allo scopo di garantire il rispetto universale del simbolo. Ciononostante, l’emblema, con colori differenti, è diventato un simbolo internazionale che indica pronto soccorso, unità paramediche e simili, ma in maniera non del tutto autorizzata. L’uso dell’emblema della Croce Rossa è, infatti, consentito, come protezione, solo ed esclusivamente agli ospedali civili. Caratteristica comune di questo corpus di convenzioni è la c.d. ‘clausola Martens’: si tratta di una norma di chiusura che prevede, nei casi non contemplati dagli accordi, l’esistenza di un insieme di principi di natura consuetudinaria (“principi del diritto delle genti come risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza”), a tutela della popolazione civile e dei combattenti.
Il comportamento dei combattenti, pertanto, non può mai considerarsi senza limiti, ma deve sottostare a questi principi di diritto naturale. Le norme contenute nelle Convenzioni di Ginevra e, in particolare, il c.d. principio di umanità, sono state ritenute dalla Corte Internazionale di Giustizia parte integrante del diritto internazionale consuetudinario (ad esempio, nella sentenza del 1986 sulle attività militari e paramilitari in Nicaragua).
Ciò comporta la loro applicabilità anche al di fuori dei rapporti tra gli Stati firmatari. Nelle sentenze del 1995 e del 1997 sul caso Tadić, il Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia ha affermato, in sintonia con tale orientamento della Corte Internazionale di Giustizia, che non solo i principi umanitari contenuti nell’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra, ma anche quelli del Protocollo addizionale applicabile nei conflitti non internazionali costituiscono norme inderogabili del diritto internazionale generale. Il riconoscimento del valore universale di tali norme, anche in situazioni di guerra civile, è particolarmente importante e fonda l’azione umanitaria anche in quegli Stati i quali, non essendo firmatari delle Convenzioni e dei Protocolli, potrebbero rivendicare l’inapplicabilità degli stessi, con evidenti ricadute negative per le popolazioni civili.

Gea Arcella, Responsabile giuridico ed editoriale di @uxilia Onlus





Gea Arcella

Nata a Pompei, dopo gli studi classici svolti a Torre Annunziata, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Trieste nel 1987. Nel 2007 ha conseguito con lode un master di II livello presso l'Università “Tor Vergata” di Roma in Comunicazione Istituzionale con supporto digitale. E' notaio in provincia di Udine e prima della nomina a notaio ha svolto per alcuni anni la professione di avvocato. Per curiosità intellettuale si è avvicinata al mondo di Internet e delle nuove tecnologie e dal 2001 collabora con il Consiglio Nazionale del Notariato quale componente della Commissione Informatica . Già professore a contratto presso l'Università Carlo Bò di Urbino di Informatica giuridica e cultore della materia presso la cattedra di diritto Civile della medesima Università, attualmente è docente presso la Scuola di Notariato Triveneto e Presso la Scuola delle Professioni legali di Padova di Informatica giuridica e svolge attività formative sia interne che esterne al Notariato. E' socia di diverse associazioni sia culturali che orientate al sociale, crede che compito di chi ha ricevuto è restituire, a partire dalla propria comunità. 

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