Lo storytelling dalle aule ai romanzi contemporanei

Il giurista è un tecnico, ma è anche un intellettuale che utilizza, ogni giorno, un “linguaggio” che può intrecciarsi con quello letterario

Salvatore Prisco

“Chi conosce solo il diritto non conosce nemmeno il diritto” scrisse Francesco Carnelutti, giurista amante di letteratura e musica classica che partecipò anche alla sceneggiatura di un film. Molti giuristi italiani sono stati finissimi scrittori: Calamandrei, Capograssi, Pugliatti, Satta, ed ormai è diffuso ritrovare tra gli autori di best seller letterari avvocati, magistrati e perfino un cancelliere di Tribunale (Giuseppe Marotta, autore di Sfrattati, Corbaccio, 2015). Ricordo, fra i moltissimi, Gianrico Carofiglio, Francesco Caringella,Giancarlo De Cataldo, Michele Navarra e, ancora prima, Dante Troisi (Diario di un giudice, uscito nel 1955 e oggi riedito da Sellerio). Negli Stati Uniti – uno per tutti – John Grisham. Il giurista è un tecnico, ma è, innanzitutto, un intellettuale.
Pur mantenendo rigore e pieno controllo dei propri strumenti, deve esplorare linguaggi diversi e lasciarsene contaminare in nome della fluidità della vita concreta, che va ricostruita da chi l’analizza nella complessità delle intersezioni degli eventi con pluriformità di sguardi. Da un lato, dunque, sta il diritto, “linguaggio” con pretese di disciplinamento della realtà sociale quasi coattivo; dall’altro, letteratura, musica, teatro, arte figurativa, “linguaggi” con caratteristiche evocative ed emotive. Poi, scienze sociali, sociologia, scienza della politica, antropologia.
L’apertura delle tecniche giuridiche alla considerazione delle humanities è fondamentale nella pratica e, innanzitutto, per ricostruire correttamente la teoria del diritto: nello scontro tra legge astratta e decisione concreta, è sempre più evidente che il “caso” impone le sue esigenze e bisogna saper cogliere e insegnare modalità di approccio ai dati normativi fondate non solo su deduzioni sillogistiche.
Bisogna considerare che, negli ordinamenti giuridici pluralistici, specchi di più culture, più stili di vita, più fedi
religiose o nessuna, è necessario contemperare valori e principi giuridici. Per una concreta applicazione regolativa, i primi si incarnano attraverso continui bilanciamenti nella situazione di volta in volta esaminata e da risolvere.
Solo così si può adattare il diritto scritto alle sfide sempre nuove e diverse della realtà sociale.

Alessandro Giuliani, nelle Disposizioni sulla legge in generale, rileva una pluralizzazione delle norme di riconoscimento delle fonti del diritto, ormai costituite da tutte quelle funzionali all’applicazione concreta della regola, in rito o nel merito. Viviamo, infatti, in “un’epoca in cui nuove situazioni costituzionali, politiche, economiche hanno giustificato, nel mondo occidentale, l’aumento dei poteri del giudice, che rivendica un ruolo di interprete di valori collettivi” in nome della “ponderazione” di interessi da svolgere con “ragionevolezza” e che è spinto a compiere dalla pressione sociale verso l’obiettivo dell’equità della decisione nel caso concreto. Ed ecco motivato il “rinnovato interesse per le tecniche dell’argomentazione […] sulla base di un modello di razionalità critica, merchandialettica, giustificativa” e, di converso, il sempre maggiore interesse della letteratura per il mondo giudiziario in genere, anche al di fuori del classico “poliziesco”, fino a definire un nuovo genere: il “legal thriller”.
Altro elemento che rafforza l’avvicinamento del diritto alla letteratura è il valore determinante del ricorso alla psicologia, in particolare nel processo penale, caratterizzato dall’oralità.

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Una risorsa tanto dei letterati, che devono costruire personaggi, quanto della pratica giudiziaria effettiva, in udienza, e, fuori, degli avvocati (di difesa e parte civile) e del pubblico ministero, per poter incontrare il “vissuto” del giudice o della giuria popolare condizionandolo nell’effetto persuasivo sperato. Questo, in realtà, orienta la decisione più di quanto non ritenga il pubblico non esperto e non sostenga la vulgata ufficiale degli operatori del diritto.
Il giudice non è più la bouche de la loi, alla Montesquieu, ma, comunque lo si consideri, vincolato all’“interpretazione della legge”, conserva i suoi margini di creatività. Andrebbe condivisa, invece, la conclusione più realistica e radicale di autorevoli studiosi del diritto che egli prima intuisca la soluzione e solo dopo “ricerchi” la norma che la legittima. Anche il “fatto” processuale non è un dato pre-formato da individuare per poi applicarvi la norma che lo “risolve”. Anch’esso è oggetto di una complessa “ri-costruzione” cui partecipano gli attori della vicenda sub judice.
Le due grandi tradizioni giuridiche occidentali – civil law (fondata sulla legge scritta) e common law (fondata sul precedente vincolante) – viste in passato come continenti solidi e lontani, oggi sono percepite più come iceberg alla deriva che finiscono per accostarsi a formare un’unica western legal tradition, fondata sulla comune egemonia del diritto e articolata in varianti interne.
Questo accostamento è indotto dal processo di globalizzazione e dalla diffusione della soft law, una legge “morbida” in cui confluiscono regole diverse e, spesso, trasnazionali. Non sempre queste si impongono con la forza del diritto, ma, più spesso, con quella della persuasione. L’approdo comune e convergente di tanti rivoli evolutivi è, dunque, quello della presa d’atto della centralità del peso del “fatto” e dell’importanza dello sguardo rivolto allo storytelling, la “narratività a scopo di insegnamento e persuasione”, anche in contesti di civil law, a lungo dominati nell’Europa continentale dal prevalere delle visioni codicistico-pandettistiche, nel diritto civile e nel diritto penale, e monistico-sistematiche e statualistiche nel diritto costituzionale e pubblico in genere: facile, quindi, il passo di chi, nelle aule giudiziarie, si è abituato a “raccontare” le vicende processuali verso la narrazione letteraria vera e propria.
Oggi, insomma, la globalizzazione costringe anche giuristi teorici e operatori pratici a confronti inter e transdisciplinari e tra i differenti “linguaggi”, inducendo a rivalutare quegli antichi metodi di studio del diritto e quegli approcci alla materia che non si concentravano solo sui dati tecnici, né si fondavano unicamente sullo studio delle norme di formazione “pubblica” e “interna”, risalendo, così, alle radici remote dello jus commune consuetudinario dell’Europa e della canonistica.
Anche le ricerche sulla “giustizia riparativa” dopo conflitti sanguinosi e/o tribali e sul valore profondo della cultura della mediazione per la soluzione dei conflitti – la logica del con-vincere, dell’et – et, non dell’aut – aut – persuadono che, nel discorso giuridico, vada dato spazio alle emozioni.
Naturalmente, non si può tout court cedere alle “emozioni” nel fare diritto: quest’ultimo è istanza d’ordine e di stabilità, le prime sono, per loro natura, “volatili”. Tuttavia, non si può nemmeno ignorarle e non le ignora, infatti, la giurisprudenza: si pensi al ruolo che essa ha avuto, in Italia, nel precorrere le soluzioni legislative in materia di diritti delle unioni di fatto etero ed omosessuali, di ricerca, senza barriere di privacy, delle origini della persona (anche a fini di indagine penale: clamorosi sono stati gli sviluppi del “caso Gambirasio”), di scelta opzionale del cognome del figlio.
Una ricaduta pratica per i giuristi è la proposta avanzata da più parti di introdurre o potenziare in Dipartimenti di Giurisprudenza e scuole di formazione legale lo studio degli elementi di base di antropologia giuridica e di analisi
economica del diritto, aprendo anche all’insegnamento della storia comparata delle religioni, della retorica e delle strutture della narratologia.

Appare necessario, inoltre, creare un ponte con la psicosociologia giudiziaria, indispensabile, soprattutto, alla formazione penalistica, i cui temi e metodi sono già presenti negli insegnamenti di criminologia, medicina legale, antropologia e sociologia criminale. Tutte le discipline giuridiche sono chiamate a confrontarsi con questa sfida, anche quelle apparentemente e solamente più “tecniche”.
Per i giovani giuristi, non solo e non tanto law in the books, ma law in action e non solo e non tanto imparare dai libri, ma crescere collegando i testi con l’esperienza, pensare criticamente attraverso il “fare” e guardando “come si fa”. Sul fronte della letteratura, questa generazione di giuristi-scrittori ha trasfuso nel romanzo moderno quella capacità di racconto, faticosamente acquisita nelle aule giudiziarie, intrisa di una rinnovata empatia per il disorientamento dell’uomo del terzo millennio.
Salvatore Prisco, Ordinario di Diritto e letteratura presso l’Università Federico II di Napoli

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