L’evoluzione del mondo boia

La pena di morte non può essere giustificata dalla necessità sociale perché non è mai necessaria. La società può ricorrere ad altri mezzi per provvedere alla sua conservazione.

La pena si presenta, innanzi tutto, come “legge del taglione“, principio di diritto in uso presso le antiche popolazioni secondo il quale è giusto infliggere al reo la stessa pena inferta alla persona offesa. Volgarmente, il principio si esprime in ”occhio per occhio, dente per dente”, che deriva da un versetto della Bibbia. Nella stessa (Esodo, Levitico), leggiamo che le persone venivano giustiziate, solitamente mediante lapidazione, per crimini che andavano dall’omicidio alla sodomia. La pena di morte è stata abbondantemente applicata fin dai tempi delle “comunità preistoriche“. A quei tempi, le leggi venivano tramandate oralmente. Per questo motivo, oggi, non possediamo le testimonianze di codici penali scritti. Tra l’altro, le leggi erano applicate in modo soggettivo ed arbitrario da parte dei capi e la condanna a morte veniva utilizzata per punire crimini quali omicidi, furti, delitti di lesa maestà e sacrilegi. Solo con i Babilonesi compare il primo codice scritto, il “Codice di Hammurabi“. Pur trattandosi di un codice non equo (la gravità della colpa e della pena dipendono dalla classe sociale di appartenenza del colpevole e della vittima), esso rappresenta comunque una conquista importante perché elimina l’arbitrarietà e la soggettività dei giudizi grazie all’oggettività della legge scritta. Nel Nuovo Testamento, il principio del taglione viene annullato e ribaltato: “Ama i tuoi nemici“ (Matteo 5,38-45).

Il diritto romano prevedeva la pena di morte, ma, esclusivamente a favore dei cittadini romani, veniva concessa una garanzia speciale: la condanna a morte non poteva essere eseguita senza accordare al condannato la facoltà di appellarsi ai comizi centuriati tramite l’istituto della provocatio ad populum. Il primo Stato al mondo ad abolire legalmente la pena di morte per tutti i reati fu il Granducato di Toscana, il 30 novembre 1786, con l’emanazione del nuovo codice penale toscano. Il documento, firmato dal granduca Pietro Leopoldo, fu influenzato dalle idee di pensatori come l’illuminista Cesare Beccaria, secondo il quale nessun uomo poteva disporre della vita di un altro uomo. In precedenza, una forte limitazione alla pena capitale era avvenuta in Russia, nel 1753, per opera della zarina Elisabetta I. In merito all’abolizione “di fatto”, il primato spetta alla Repubblica di San Marino, nel cui territorio l’abolizione definitiva venne sancita per legge nel 1865. In Italia, il codice penale del 1889 soppresse la pena di morte, ma questa fu reintrodotta con il codice penale vigente (codice Rocco, 1931). Era prevista dall’art. 17, comma primo, n.1, ma il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244, per i delitti previsti dal codice penale, l’ha soppressa, sostituendola con l’ergastolo. L’art. 27, comma 3 della Costituzione dispone che “Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”, ma l’art. 1 della legge 13 ottobre 1994, n.589, l’ha abolita relativamente al codice militare di guerra ed alle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale (ergastolo. In realtà, il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena). Anche se non esiste una stretta correlazione fra forma politica di governo e pena di morte, in quanto essa è riconosciuta anche in parecchi Stati liberali, la pena capitale è sicuramente più diffusa nell’ambito degli Stati caratterizzati da una forma di governo autoritaria. In essi, l’individuo è subordinato alla comunità, e, se l’interesse della collettività lo richiede, la distruzione della sua vita può essere ordinata. La pena di morte non può essere giustificata dalla NECESSITÀ SOCIALE: essa non è mai necessaria in quanto la società, organizzata statualmente, può ricorrere ad altri mezzi per provvedere alla propria conservazione.

Non può essere giustificata nemmeno facendo ricorso al criterio della PREVENZIONE GENERALE, perché la minaccia della morte non distoglie i malviventi dal commettere reati. Non può essere giustificata neppure in riferimento al criterio della PREVENZIONE SPECIALE: se lo scopo è quello di procedere al recupero sociale del reo, l’esecuzione rende ciò impossibile. Il criterio retributivo è posto alla base della nostra concezione penale. Se si tratta di un criterio etico, dovrà essere preso in considerazione per verificare se la pena di morte possa, in certi casi, affermarsi come pena retributiva, e quindi giusta e necessaria. Bisogna quindi appurare se esistano fatti delittuosi considerati talmente gravi dalla coscienza morale della società da meritare l’inflizione della pena di morte. Il criterio retributivo è espressione del grado di civiltà e cultura di un popolo e, per quanto concerne l’Italia e molti Stati occidentali, la risposta, oggi, risulta negativa: non vi sono fatti delittuosi reputati così gravi dalla coscienza morale da rendere necessaria l’inflizione della pena di morte. L’art. 27, comma 2 della Costituzione, prevede, infatti, che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato“. Ricordiamo ora, brevemente, cosa accadde in Francia. Nel 1789, il dottor Joseph Ignace Guillotin inventò la ghigliottina, al fine di adottare uno strumento meno barbaro per eseguire le condanne a morte. Il battesimo della ghigliottina avvenne nell’aprile del 1792. Fu decapitato tale N.J. Pelletier. L’uomo che eseguiva le “alte opere della giustizia”, soprannominato il “boia di Parigi”, era C.H. Sanson, nato nel 1739, e di origine fiorentina. Con questa nuova tecnica, il suo lavoro divenne intenso, quotidiano, e dovette farsi aiutare anche dai figli. Trasformò la sua attività in uno spettacolo pubblico, che spostava via via in piazze diverse, da Place de Grève a Place de la Revolution ed altre. Si trattava di spostamenti dovuti anche a motivi di sicurezza per la salute pubblica: sembra che la quantità di sangue versato non potesse essere assorbita completamente dal terreno e provocasse miasmi pestilenziali. Nacque così una dinastia di boia. Sanson fu l’unico ad usare la ghigliottina sui colli di un re e di una regina.

Nelle sue memorie, si legge che, da un suo calcolo, le vittime della ghigliottina in Francia furono 14.000. Sembra che lui solo ne abbia giustiziate 2.800. Nei famosi giorni (28-31 luglio) in cui furono decapitati Robespierre ed i suoi seguaci, si racconta che in tre giorni finirono sotto la ghigliottina 1.306 persone. Nel 1851 fu stabilito di montare il patibolo di volta in volta davanti alle prigioni nelle quali erano custoditi i condannati, mentre, nel 1939, le esecuzioni avrebbero avuto luogo all’interno delle prigioni e senza pubblico. La ghigliottina fu usata per l’ultima volta il 10 settembre 1977 nel carcere di Marsiglia. In Francia, la pena capitale fu abolita nel 1981, grazie al politico Robert Badinter, il quale indusse il Presidente Mitterand a firmare un decreto con il quale le esecuzioni capitali venivano commutate in carcere a vita. Un altro importante capitolo nella storia della pena capitale è stato scritto il 18 dicembre 2007. Dopo una campagna ventennale, condotta dall’associazione Nessuno Tocchi Caino, dal Partito Radicale Transnazionale, da Amnesty International e dalla Comunità di Sant’Egidio, l’Onu ha approvato, su iniziativa italiana, una storica risoluzione per la Moratoria Universale della pena di morte, una sospensione internazionale delle pene capitali. Anche il rapporto 2010 di Nessuno Tocchi Caino conferma l’evoluzione positiva verso l’abolizione della pena di morte in atto nel mondo da oltre dieci anni. Sul fronte opposto, i primi tre ”Paesi – boia“ del mondo risultano essere Cina, Iran ed Iraq. I Paesi o i territori che hanno deciso di abolire la pena capitale, legalmente o di fatto, sono oggi 154, mentre quelli mantenitori sono 43. L’Asia si conferma il continente nel quale si consuma la quasi totalità delle esecuzioni nel mondo. Le Americhe costituirebbero un continente di fatto libero dalla pena di morte, se non fosse per gli Stati Uniti, l’unico Paese nel quale sono avvenute esecuzioni (52) nel corso del 2009. Lo strumento maggiormente utilizzato nelle condanne a morte risulta essere l’iniezione letale. Tale metodo si attua con un farmaco, il Sodio Tiopentale, più noto come Pentotal, il barbiturico presente in tutti i protocolli di iniezione letale dei vari Stati americani. Nel 1982, in Texas, avvenne la prima esecuzione in cui esso fu somministrato.

In Africa, nel 2009, la pena capitale è stata eseguita solo in quattro Paesi: Botswana, Egitto, Libia e Sudan. In Europa, la Bielorussia continua a costituire l’unica eccezione in un continente altrimenti totalmente affrancato. Molti Paesi mantenitori non forniscono statistiche ufficiali sulle esecuzioni, per cui i numeri effettivi potrebbe essere molto più alti. Un Paese solo, la Cina, ha effettuato circa 5.000 condanne a morte, quasi l’88% del totale mondiale. L’Iran ne ha effettuate almeno 402, l’Iraq almeno 77. Sono quindi questi i primi tre Paesi boia del 2009. In data 26 novembre 2010, il “China Daily“ riferisce che la Corte Suprema cinese ha annullato circa il 10% delle condanne a morte emesse dal 2007, anno in cui la Corte ha nuovamente avocato a sé il diritto di ratificare le condanne capitali pronunciate dai tribunali di rango inferiore. La maggior parte delle condanne a morte è stata annullata per insufficienza di prove, errori procedurali o perché la pena è stata ritenuta troppo dura. La Corte Suprema desidera essere certa che il ricorso alla pena di morte avvenga in maniera accurata ed esente da errori, in modo tale da rispettare gli imputati ed i loro diritti. Ciò costituisce una garanzia che la pena capitale venga applicata solo nei casi più gravi. La maggior parte delle esecuzioni in Cina riguarda reati violenti, come omicidi, rapine, traffico di droga ed alcuni casi di corruzione. Ma quante sono le persone giustiziate ogni anno in Cina? La cifra è classificata come segreto di Stato!

Federica Albini
Product Specialist in Medical Diagnostics for Human Reproduction at Origio Italia S.p.A.

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