1889: un anno importante

Quando venne promulgato il primo Codice penale italiano, la società aveva già “depenalizzato” l’omosessualità ed il ministro di allora si limitò a registrare un cambiamento culturale già avvenuto; dal nuovo Codice penale era cancellato il reato di “libidine contro natura”, cosa che portava l’Italia ad essere uno dei paesi più avanzati d’Europa.

Nell’Italia preunitaria, l’omosessualità era perseguita assai duramente in quanto reato e pertanto comportava lunghi periodi di detenzione e di lavori forzati. Il rapporto gay venne depenalizzato soltanto con l’introduzione del Codice napoleonico, ma, una volta caduto l’Impero ed attuata la fase storica della “Restaurazione”, lo Stato della Chiesa, il Regno di Sardegna e l’Impero d’Austria Ungheria (che occupava parte del nord del Paese) reintrodussero di buon grado leggi per punire il reato di “libidine contro natura”. A Roma, i gay potevano incorrere nel “Regolamento” di Papa Gregorio XVI (del 1832), che li condannava sostanzialmente all’ergastolo, a Milano e a Venezia, territori austriaci del Lombardo-Veneto, nel paragrafo 129 che li incarcerava per diversi anni, mentre a Torino, a Genova e a Cagliari nell’articolo 425 del regno di Sardegna: “425. Qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza, nei modi e nelle circostanze preveduti dagli articoli 489 e 490, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette, estensibile ai lavori forzati a tempo: se non vi sarà stata violenza, ma vi sarà intervenuto scandalo o vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione, e potrà la pena estendersi ai lavori forzati per anni dieci, a seconda dei casi”. La peculiarità di questo articolo, che già allora lo differenziava da quelli simili in vigore negli altri Paesi, consisteva, nella necessità della querela di parte e/o del pubblico scandalo. Con l’Unificazione (1861 – 1870) si pensò di estendere il Codice penale del Regno di Sardegna a tutti i territori annessi, ma, arrivati al Sud, alcuni articoli vennero abrogati e fra essi proprio quelli relativi alla punizione del rapporto omosessuale. Scrive lo studioso Giovanni Dall’Orto: “È questo un sintomo del disagio con cui le bigotte disposizioni legislative sarde sull’omosessualità venivano accolte nel resto d’Italia. Si tratta anche di un implicito riconoscimento degli effetti devastanti che una legge repressiva avrebbe avuto sui costumi del Sud Italia, dove una fase di comportamento omosessuale veniva data implicitamente per scontata nella vita di ogni individuo.

Fu insomma una prima silenziosa ammissione della diversità fra le due “culture” dell’omosessualità, quella mediterranea e quella nordica, esistenti anche oggi in Italia”. Anche altrove le cose non procedevano in modo omogeneo, dal momento che l’articolo 425, per quanto legge dello Stato, non veniva quasi mai applicato in Toscana, regione dove già prima dell’arrivo dei Savoia non era perseguito il rapporto “contro natura” e dove polizia e magistratura seppero chiudere un occhio sulla pratica omosessuale, sempre che non comportasse altri reati come lo stupro, l’abuso di minorenni o la coercizione. Inoltre, spogliando le sentenze dei processi che arrivano fino al 1889, ci si accorge di come l’omosessualità venisse perseguita sempre meno anche nei territori più a nord, segno che gli italiani non riferivano più alle autorità i casi di omosessualità: per la denuncia era infatti necessaria la querela di parte o il pubblico scandalo. Quando nel 1889 venne promulgato il primo Codice penale italiano, la società aveva già “depenalizzato” per conto suo l’omosessualità ed il ministro guardasigilli Giuseppe Zanardelli si limitò di fatto a registrare un cambiamento culturale già avvenuto; dal nuovo Codice penale era cancellato il reato di “libidine contro natura”, cosa che portava l’Italia ad essere, da questo punto di vista, uno dei paesi più avanzati d’Europa (la Gran Bretagna e la Germania vi arriveranno quasi un secolo dopo). Il pensiero liberale, di cui Zanardelli era una delle massime espressioni, riteneva che i reati “morali” non dovessero essere di competenza dello Stato, ma il dibattito sull’abolizione dell’articolo 425 fu tutt’altro che pacifico. Il giurista Giuseppe Ziino, e non fu il solo, ebbe a dire che: “Il nostro Codice ha realizzato il sogno degli ‘urningi’, i quali, avendo un po’ di furberia in modo da scansare gli occhi d’altronde non troppo vigili della Questura, possono a loro grado esercitare l’amore contro natura, sicuri di non essere passibili di castigo finché facciano le cose con garbo, e non déstino scandalo!”. La depenalizzazione dell’omosessualità non mutò la percezione negativa che la popolazione, specialmente quella rurale (che era la forte maggioranza), aveva verso i gay, come pure non fermò la strumentalizzazione e la conseguente trasformazione in scandali a fini politici di fatti e fattacci di cronaca che potevano riguardare gli omosessuali: in un’Italia profondamente spaccata fra forze clericali ed anticlericali, borghesi e socialiste (queste profondamente omofobiche e avverse all’omosessuale), anche i gay andavano bene per darsi addosso.

Enrico Oliari
Fondatore e presidente di GayLib

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