Kidnapping in famiglia

E’ nell’ambito della crisi delle coppie interrazziali che si verifica più frequentemente l’allontanamento del bambino dal paese di residenza. E ciò accade anche perchè a volte il coniuge straniero può contare non solo sulla possibilità di entrare “regolarmente” nel proprio Stato d’origine con il figlio, ma anche su legislazioni più favorevoli in materia di affidamento della prole

E’ fin troppo retorico dire che, spesso, i bambini – figli di coppie dove c’è odio al posto dell’amore – vivono sulla pelle il conflitto dei loro genitori. Ma è proprio così. E, a volte, capita addirittura che un genitore sappia essere talmente spietato da arrivare a “rapire” il proprio figlio allontanandolo dalle cure, dalle attenzioni e, soprattutto, dall’affetto dell’altro. Senza neppure mettere in conto la sofferenza, il dolore e il trauma così lucidamente inferto al figlio. Che è pur sempre anche figlio dell’altro. Il fenomeno della sottrazione dei minori è andato aumentando anche con l’ampliamento dell’integrazione razziale e, conseguentemente, con il crescere dei matrimoni cosiddetti “misti”. Matrimoni spesso destinati a fallire per le profonde diversità culturali, sociali e religiose tra i coniugi.

E’, infatti, proprio nell’ambito della crisi delle coppie interrazziali che si verifica più frequentemente il “kidnapping” (cioè l’allontanamento del minore dal paese di abituale residenza, a opera di un genitore e senza il consenso dell’altro). Potendo contare, il coniuge straniero, non solo sulla possibilità di entrare facilmente e “regolarmente” nel proprio Stato d’origine in compagnia del figlio, ma a volte anche su legislazioni a lui più favorevoli in materia di affidamento della prole. Sul tema, il nostro codice penale prevede due diverse ipotesi: la prima, regolata dall’art. 573 c.p., riguarda la sottrazione consensuale di minorenni (secondo cui “Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori, o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni …”); la seconda, disciplinata dall’art. 574 c.p., è relativa alla sottrazione di persone incapaci (e stabilisce che “chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o curatore, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio”).

Tuttavia, queste norme servono solo a punire l’autore della illecita sottrazione di un minore, ma non sono utili a tutelare il genitore dal quale viene allontanato il proprio figlio né ad aiutarlo a fare rientrare il bambino nel paese dal quale è stato portato via. E ciò, sia nel caso in cui il trasferimento del minore avvenga all’interno del nostro paese, sia nel caso in cui avvenga da uno Stato a un altro, senza il consenso di uno dei genitori. In quest’ultimo caso si parla, appunto di “sottrazione internazionale di minori”, e gli strumenti giuridici a disposizione del genitore vittima del rapimento sono, principalmente, due (purtroppo non ratificati da tutti gli Stati): a) la Convenzione de l’Aja dell 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minore; e b) la Convenzione Europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e ristabilimento dell’affidamento. Questi due trattati, pur tutelando i medesimi interessi e avendo molteplici punti in comune, sono parzialmente diversi tra loro. Infatti, il prima è applicabile a tutti i casi di “kidnapping”, indipendentemente dall’esistenza o meno di una pronuncia di affidamento da parte dell’autorità giudiziaria del paese di sua abituale residenza, ed è finalizzata al suo sollecito rimpatrio e alla regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore dal quale il piccolo è stato allontanato. Il secondo, invece, si applica solo ai casi in cui vi sia già un provvedimento sull’affidamento e la sottrazione del minore sia avvenuta in sua violazione.

Entrambe le Convenzioni, poi, prevedono che tutti gli Stati firmatari istituiscano un’Autorità Centrale, incaricata di adempiere gli obblighi previsti dai singoli Trattati e che, in sostanza, rappresenti l’aiuto concreto per il genitore vittima del rapimento del proprio bambino, a opera dell’altro. è, infatti, a questa istituzione (che nel nostro paese è rappresentata dal Dipartimento per la Giustizia Minorile) che il genitore deve rivolgersi per attivare tutte le tutele previste dalle Convenzioni e, dunque, per chiedere il rimpatrio del minore, la regolamentazione del diritto di visita e il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di affidamento da parte dell’autorità giudiziaria del paese in cui il figlio è stato condotto. Se, invece, il minore è stato trasferito in un paese che non ha aderito alla Convenzione, ci si può rivolgere sia al Ministero degli affari esteri (Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie), sia all’Interpol. è, in ogni caso, importante che il genitore chieda immediatamente di far controllare le frontiere (compresi porti e aeroporti) e di bloccare, se ancora possibile, l’espatrio del figlio.

è, però, anche possibile prevenire la sottrazione del proprio bambino. Infatti, coloro che formano una famiglia con un partner di altra nazionalità, possono informarsi sulla legislazione in materia di affidamento vigente nel paese del coniuge straniero, al fine di assumere tutte le opportune precauzioni; e, in caso di separazione (qualora vi sia il concreto pericolo che il genitore straniero si allontani con il figlio), è possibile chiedere al Giudice Tutelare territorialmente competente di vietare l’espatrio del minore senza il consenso di entrambi i genitori, anche inserendo il suo nominativo nelle liste di frontiera. Insomma, anche se i casi di sottrazione internazionale di minori sono sempre più numerosi, gli strumenti per difendere le vittime del kidnapping esistono (a cominciare dal passaporto personale dei figli custodito da persona di comune fiducia). Ma rimane l’amarezza di sapere che dove prima c’è stato l’amore, poi si insinuano ferocia e crudeltà tali da privare un genitore del bene più profondo, quello di suo figlio. E che, purtroppo, ci sono ancora alcuni Stati (quelli che non hanno firmato le due Convenzioni del 1980) che tutelano non le vittime, ma i carnefici.

Anna Maria Bernardini de Pace
Avvocato divorzista, giornalista e scrittrice

Massimiliano Fanni Canelles

Viceprimario al reparto di Accettazione ed Emergenza dell'Ospedale ¨Franz Tappeiner¨di Merano nella Südtiroler Sanitätsbetrieb – Azienda sanitaria dell'Alto Adige – da giugno 2019. Attualmente in prima linea nella gestione clinica e nell'organizzazione per l'emergenza Coronavirus. In particolare responsabile del reparto di infettivi e semi – intensiva del Pronto Soccorso dell'ospedale di Merano. 

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