DPR 448/88 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi generali del processo minorile

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esso non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne.

2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

Art. 2 – Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

b) giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;

c) il tribunale per i minorenni;

d) il procuratore generale presso la corte di appello;

e) la sezione di corte di appello per i minorenni;

f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Art. 3 – Competenza

1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

Art. 4 – Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

1. Al fine dell’eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l’autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell’inizio e dell’esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

Art. 5 – Sezione di polizia giudiziaria per i minorenni

1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

Art. 6 – Servizi minorili

1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Si avvale altresì di servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

Art. 7 – Notifiche all’esercente la potestà genitoriale

1. L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la potestà dei genitori.

Art. 8 – Accertamento sull’età del minore

1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell’imputato, il giudice dispone, anche d’ufficio, perizia.

2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minore degli anni quattordici.

Art. 9 – Accertamenti sulla personalità del minorenne

1. Il pubblico ministero ed il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari sociali ed ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità ed il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali ed adottare gli eventuali provvedimenti civili.

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

Art. 10 – Inammissibilità dell’azione civile

1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno cagionato dal reato.

2. La sentenza penale non ha effetto di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

Art. 11 – Difensore di ufficio dell’imputato minorenne

1. Fermo quanto disposto dall’art. 97 c.p.p., il consiglio dell’ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.

Art. 12 – Assistenza all’imputato minorenne

1. L’assistenza affettiva e psicologica all’imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede.

2. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi indicati nell’art. 6.

3. Il pubblico ministero ed il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell’interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

Art. 13 – Divieto di pubblicazione e di divulgazione

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.

2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

Art. 14 – Casellario giudiziale per i minorenni

1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l’ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è richiesta l’iscrizione da particolari disposizioni di legge, l’estratto dei provvedimenti indicati nell’art. 686 c.p.p. riguardante i minorenni nati nel distretto.

2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all’estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell’ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorità giudiziaria.

Art. 15 – Eliminazione delle iscrizioni

1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all’ufficio del casellario giudiziale previsto dall’art. 685 c.p.p. al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.

2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di età della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età.

CAPO II

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LIBERTÀ PERSONALE

Art. 16 – Arresto in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell’art. 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.

2. (secondo comma abrogato)

3. Nell’avvalersi delle facoltà previste dal comma I gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tener conto della gravità del fatto nonché dell’età e della personalità del minorenne.

Art. 17 – Fermo di minorenne indiziato di delitto

1. È consentito il fermo di minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell’art. 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

Art. 18 – Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all’esercente la potestà dei genitori e all’eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia.

2. Quando riceve la notizia dell’arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede ad indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell’età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l’abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.

3. Oltre che nei casi previsti dall’art. 389 c.p.p., il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamnente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l’applicazione di una misura cautelare.

4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sè.

5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli artt. 390 e 391 c.p.p..

Art. 18 bis – Accompagnamento a seguito di flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla consegna all’esercente la potestà dei genitori o all’affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre ad invitare l’esercente la potestà dei genitori o l’eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.
3. L’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell’obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento (v. art. 18 bis disp. att. sub art.18).

4. Quando non è possibile provvedere all’invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l’obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica autorizzata che provvede ad indicare.

5. Si applicano le disposizioni degli artt. 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.

Art. 19 – Misure cautelari per i minorenni

1. Nei confronti dell’imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste dal presente capo.

2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell’art. 275 c.p.p., dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell’art. 275 comma 3, secondo periodo c.p.p..

3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l’imputato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

5. Nella determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure cautelazi si tiene conto, oltre che dei criteri indicati dall’art. 278, della diminuente della minore età.

Art. 20 – Prescrizioni

1. Se, in relazione a quanto disposto dall’art. 19 comma II, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l’esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l’art. 19 comma 3.

1. L’autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorrono le esigenze di assicurare nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l’assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.

2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.

3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

Art. 21 – Permanenza in casa

1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

2. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall’abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

3. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minore vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall’art. 6 nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.

4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell’articolo 657 c.p.p..

5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dall’abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

Art. 22 – Collocamento in comunità

1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall’art. 19 comma III.

3. Si applicano le disposizioni dell’art. 21 commi 2 e 4.

4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena non inferiore nel massimo a cinque anni.

Art. 23 – Custodia cautelare

1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 380, comma 2 lettere e), f), g), h) c.p.p. (1) nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.

2. Il giudice può disporre la misura cautelare:

a) se sussistono gravi ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova;

b) se l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;

c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delittti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.

3. I termini previsti dall’art. 303 c.p.p. sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento. (2) (3) (4)

Art. 24 – Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini

1. Quando l’imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può imporre le prescrizioni previste dall’art. 20.

CAPO III

DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO E GIUDIZIO DIBATTIMENTALE

Art. 25 – Procedimenti speciali

1. Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II (applicazione della pena su richiesta delle parti) e V (procedimento per decreto) del libro VI c.p.p..

2. Le disposizioni del titolo III (giudizio direttissimo) del libro VI c.p.p. si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall’articolo 9 e assicurare al minorenne l’assistenza prevista dall’art. 12.

2 bis. Salvo quanto previsto nel comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell’articolo 18 bis.

Art. 26 – Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità

1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l’imputato è minore degli anni 14, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.

Art. 27 – Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l’esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa del reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall’art. 127 c.p.p. e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.

Art. 28 – Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore ad un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

3. Contro l’ordinanza posono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato ed il suo difensore.

4. ( La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immadiato. ) (1)

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

Art. 29 – Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli artt. 32 e 33.

Art. 30 – Sanzioni sostitutive

1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare la pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

2. Il publico ministero competente per l’esecuzione trasmette l’estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine all’esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.

Art. 31 – Svolgimento dell’udienza preliminare

1. Fermo quanto previsto dall’art. 420 comma 4 c.p.p., il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato non comparso.

2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l’allontanamento del minore, nel suo esclusivo interesse, durante l’assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.

3. Dell’udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per i minorenni e all’esercente la potestà dei genitori.

4. Se l’esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice può disporre l’allontanamento dell’esercente la potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell’art. 12 comma 3.

5. La persona offesa partecipa all’udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall’art. 90 c.p.p.. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati dall’art. 9.

Art. 32 – Provvedimenti

1. Nell’udienza preliminare, prima dell’inizio della discussione, il giudice chiede all’imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall’articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto. (1) (2)

2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tal caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l’imputato ed il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emeso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l’imputato non è comparso, dalla notificazione dell’estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile.

3 bis. L’esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all’opposizione non sia definito con sentenza irrevocabile.

4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione

Art. 32 bis – Opposizione

1. Con l’atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.

2. L’opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L’inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l’opponente può proporre ricorso per cassazione.

3. Quando non deve dichiarare l’inammissibilità, il giudice trasmette l’opposizione con il fascicolo formato a norma dell’art. 431 c.p.p. al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.

4. Nel giudizio conseguente all’opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna.

5. Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici concessi.

6. Con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

Art. 33 – Udienza dibattimentale

1. L’udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse.

2. L’imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l’udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l’opportunità di procedere in udienza pubblica, nell’esclusivo interesse dell’imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente.

3. L’esame dell’imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all’imputato.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.

Art. 34 – Impugnazioni dell’esercente la potestà dei genitori

1. L’esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l’impugnazione che spetta all’imputato minorenne.

2. Qualora sia l’imputato che l’esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l’impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell’impugnazione proposta dall’imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana l’irregolarità dell’altra anche in relazione ai motivi.

Art. 35 – Giudizio di appello

1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per i minorenni.

CAPO IV

PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Art. 36 – Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni

1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti dei minorenni è eseguita nelle forme previste dagli artticoli 20 e 21.

2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall’art. 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell’articolo 22.

Art. 37 – Applicazione provvisoria

1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 c.p., il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.

2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall’art. 224 c.p. e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni. Allo stesso modo provvede in caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall’rticolo 38.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.

Art. 38 – Procedimento davanti al tribunale per i minorenni

1. Nei casi previsti dall’art. 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall’art.678 c.p.p. e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e i servizi indicati dall’articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell’articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria.

2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37 comma 2.

Art. 39 – Applicazione di una misura di sicurezza in dibattimento

1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 e 98 c.p. o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre l’applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste nell’articolo 37 comma 2.

Art. 40 – Esecuzione delle misure di sicurezza

1. La competenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.

2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l’eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.

Art. 41 – Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni

1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorennio l’imputato, l’esercente la potestà dei genitori, il difensore ed il pubblico ministero.

2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti.

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