Il lavoro, l’equo compenso, la parità di genere, la tutela della salute: utopia o diritto delle genti?

« Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.

Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. »

(art.1 della Dichiarazione universale dei diritti umani.)

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ed i Patti internazionali sui diritti umani

All’indomani della seconda guerra mondiale, dopo il genocidio ebraico e l’utilizzo di armi tali da distruggere l’intero globo terrestre (le due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki), in una Europa ancora ridotta ad un cumulo di macerie, il 10 dicembre 1948 fu firmata a Parigi la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo su impulso delle neonate Nazioni Unite.

Essa è essenzialmente un documento sui diritti individuali, ed è il primo tentativo di enucleare dei diritti che spettino all’uomo in quanto tale e non perché riconosciuti da uno stato o da una legge.

Dalla Dichiarazione (detta in sigla DUDU) a distanza di circa vent’anni derivano due Patti internazionali emanati sempre dalle Nazioni Unite nel 1966, rispettivamente sui Diritti Civili e Politici e sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, con i quali gli Stati che li abbiano ratificati si “obbligano”a riconoscere e progettare un’ampia gamma di diritti umani.

Di fatto dagli articoli 1-21 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani derivano i Diritti civili e politici o “diritti di prima generazione”, poi declinati dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PDCP): essi si riferiscono all’autonomia dell’individuo nella società e alla partecipazione alla vita politica.

I Diritti economici, sociali e culturali, o “diritti di seconda generazione”, sono invece contenuti negli articoli 22-27 della DUDU. A questo gruppo appartengono diritti che richiedono un intervento attivo dello stato per garantire un’eguaglianza sostanziale tra le persone ed in generale per favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e sono stati sviluppati nel Patto sui Diritti Civili e Politici e sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.

Fanno parte di questi diritti: il diritto al lavoro, ad un equo salario, alla sicurezza sociale, alla tutela sindacale, alla salute, all’istruzione (o più in generale alla formazione), a un livello di vita decorosa, alla partecipazione alla vita culturale.

Come abbiamo visto le disposizioni dei Patti riprendono i diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; tuttavia entrambi i Patti contengono un’importante enunciazione non contenuta nella DUDU: il diritto all’autodeterminazione dei popoli ed al pieno e libero utilizzo delle proprie ricchezze e risorse naturali.

L’entrata in vigore del Patto

La Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è entrata in vigore il 3 gennaio 1976, allorquando tutti i membri dell’ONU hanno sottoscritto e ratificato il trattato.

Successivamente il 6 maggio 2013 è entrato in vigore il Protocollo opzionale alla Convenzione, dopo il raggiungimento della decima ratifica (Uruguay): il Protocollo è importante poichè, come vedremo più avanti, istituisce un meccanismo grazie al quale anche un singolo individuo può denunciare gravi violazioni dei diritti sanciti nel Patto.

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I diritti economici sociali e culturali secondo il Patto

I diritti economici sociali e culturali riconosciuti nel Patto internazionale del 1966 sono i seguenti:

diritto al lavoro, a un salario equo, a un’esistenza decorosa per sé e la famiglia, a condizioni di sicurezza e di igiene nel lavoro, all’avanzamento di carriera, al riposo, agli svaghi, alle ferie;·

– diritto di costituire sindacati, a far parte di sindacati, diritto delle organizzazioni sindacali di formare confederazioni e organizzazioni sindacali internazionali;

– diritto di sciopero;

– diritto alla sicurezza sociale;

– diritto della famiglia alla protezione e all’assistenza;

– diritto a un livello di vita sufficiente per quanto concerne alimentazione, vestiario,alloggio;

– diritto alla salute;

– diritto all’istruzione;

– diritto di partecipare alla vita culturale e di godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;

– diritto a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti dalla produzione scientifica, letteraria, artistica, ecc.

– diritto all’esercizio di una attività lucrativa nei territorio delle altre parti contraenti;

– diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione e all’assistenza.·

La convezione prevede anche (parte II): divieto di discriminazione (art. 2), parità fra uomo e donna (art. 3), inderogabilità dei diritti del Patto (art. 4 e 5);

Il diritto alla proprietà privata non figura in nessuno dei due Patti internazionali del 1966 e neppure nella Convenzione europea del 1950; viene riconosciuto, invece, nel suo primo Protocollo aggiuntivo; nel Patto internazionale non figurano nemmeno il diritto all’ambiente e quello allo sviluppo: il loro riconoscimento figura invece nella Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli.

Le violazioni da parte della comunità internazionale e dei governi

Quale garanzia minimale di rispetto dei diritti economici, sociali e culturali è previsto un obbligo di rendicontazione periodica: «Gli stati “parti” si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, rapporti sulle misure che essi avranno preso (omissisi) al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto» (art 16, comma1 del Patto). L’organo destinatario dei rapporti è il Segretario generale delle Nazioni Unite, “che ne trasmette copia al Consiglio economico e sociale per l’esame» (art. 16, comma 2).

Si può parlare di violazione dei diritti economici, sociali e culturali quando lo Stato:

– non rispetta o non tutela un diritto né rimuove gli ostacoli alla sua immediata realizzazione

– adotta politiche o comportamenti discriminatori o aventi l’effetto di escludere gruppi o singoli per motivi inammissibili

– non dà priorità nella realizzazione degli aspetti essenziali di ciascun diritto alle persone emarginate, escluse o più vulnerabili

– pone eccezioni non previste dal diritto internazionale al godimento di un diritto

– ostacola o permette a terzi di ostacolare la realizzazione di un diritto

– non sanziona un abuso

– non istituisce o non garantisce l’effettivo funzionamento di un organo che controlli l’attuazione del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e intervenga a difesa delle sue violazioni.

Per garantire la piena attuazione dei diritti economici, sociali e culturali è necessario l’impiego di notevoli risorse economiche ed umane. Tuttavia la violazione di questi diritti non deriva dalla scarsità di tali risorse; sono le scelte politiche negligenti o discriminatorie che determinano la violazione dei principi della Convenzione.

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La difesa dei diritti economici, sociali e culturali

Tenuto conto che l‘entrata in vigore della Convenzione è del 1976 è solo dopo la fine della guerra fredda che soprattutto nei paesi appartenenti al blocco ex sovietico si è assistito alla rivendicazione dei diritti economici, sociali e culturali grazie alla mobilitazione dei movimenti sociali, alle denunce delle vittime, alla previsione di meccanismi procedurali per far valere la responsabilità degli autori delle violazioni e al rinnovato impegno della comunità internazionale.

Le organizzazioni non governative internazionali attive in questo campo si sono affermate a partire dalla fine degli anni Ottanta: oggi esiste una rete internazionale, attiva in quest’ambito: l’ESCR-Net (Economic, Social and Cultural Rights Network). Si tratta di un’iniziativa di collaborazione fra gruppi e singoli, provenienti da tutto il mondo del lavoro, che ha lo scopo di assicurare la giustizia economica e sociale attraverso i diritti umani. La rete ESCR-Net cerca di rafforzare tutti i diritti umani, con una particolare attenzione ai diritti economici, sociali e culturali e di sviluppare ulteriormente gli strumenti per realizzare la loro promozione, protezione e rispetto.

Meccanismi di controllo

Diversamente dal Patto sui diritti civili e politici, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali originariamente non prevedeva l’esistenza di uno specifico comitato di controllo. Solo nel 1985 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) decise di istituire il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, composto da 18 esperti indipendenti incaricati di monitorare la realizzazione del Patto da parte degli Stati, analizzando i rapporti periodici che questi ultimi sono tenuti a preparare ai sensi della parte IV, artt. 16-25 del Patto.

Il 10 dicembre 2008, al termine delle celebrazioni per il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, l’Assemblea Generale ha adottato all’unanimità, con Risoluzione A/RES/63/117, il Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: esso impegna gli Stati a riconoscere la competenza del Comitato a ricevere e considerare comunicazioni provenienti da individui, o gruppi di individui, che si reputano vittime di violazioni di uno o più diritti sanciti nel Patto.

Il Protocollo, inoltre, attribuisce altre competenze al Comitato, tra cui:

– ricevere e considerare comunicazioni inter-statali;

– richiedere ad uno Stato di adottare misure urgenti, in circostanze di eccezionale gravità, per impedire danni irreparabili per le vittime di presunte violazioni;

– in caso di violazioni gravi e sistematiche, predisporre una missione di inchiesta sul campo.

Purtroppo la trasgressione dei diritti previsti dal Patto da parte degli Stati non è perseguibile dalle Organizzazioni Internazionali, ma solo denunciabile attraverso campagne od appelli della società civile (ONG ed Istituti di Ricerca) che diventano una forma di pressione indiretta a che i diritti economici, sociali e culturali non vengano violati.

Ciò fa dimostra che siamo ancora lontani dalla piena attuazione dei diritti umani e che solo se le OIG e le ONG riusciranno a “fare sistema” si potrà spingere gli Stati più irrispettosi ad adottare una legislazione e delle politiche pubbliche che destinino risorse adeguate per lo sviluppo dei diritti economici, sociali e culturali.

Gea Arcella

Nata a Pompei, dopo gli studi classici svolti a Torre Annunziata, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Trieste nel 1987. Nel 2007 ha conseguito con lode un master di II livello presso l'Università “Tor Vergata” di Roma in Comunicazione Istituzionale con supporto digitale. E' notaio in provincia di Udine e prima della nomina a notaio ha svolto per alcuni anni la professione di avvocato. Per curiosità intellettuale si è avvicinata al mondo di Internet e delle nuove tecnologie e dal 2001 collabora con il Consiglio Nazionale del Notariato quale componente della Commissione Informatica . Già professore a contratto presso l'Università Carlo Bò di Urbino di Informatica giuridica e cultore della materia presso la cattedra di diritto Civile della medesima Università, attualmente è docente presso la Scuola di Notariato Triveneto e Presso la Scuola delle Professioni legali di Padova di Informatica giuridica e svolge attività formative sia interne che esterne al Notariato. E' socia di diverse associazioni sia culturali che orientate al sociale, crede che compito di chi ha ricevuto è restituire, a partire dalla propria comunità. 

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