Figli naturali e legittimi finalmente uguali. Le novità del decreto e le sue applicazioni pratiche

di Ornella Esposito

Nel Dicembre scorso il Governo ha definitivamente  cancellato, con un decreto legislativo, le disparità fra i figli legittimi e quelli nati fuori dal matrimonio. SocialNews ne discute con l’avvocato Carmine Pullano, esperto della materia.

Fonte: www.miofiglio.it

Fonte: www.miofiglio.it

E’ stato proprio in prossimità del Natale che il Consiglio dei Ministri ha inteso fare un doveroso “regalo” ai bambini dello Stivale, approvando in via definitiva il decreto legislativo di revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione che finalmente cancella le differenze tra figlio nato in costanza di matrimonio e figlio nato fuori dall’unione matrimoniale.

 La recente normativa è andata a completare una volontà parlamentare già manifestata con l’approvazione della legge del 10 dicembre 2012, n. 219 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”.

SocialNews commenta le novità del decreto, e le sue implicazioni pratiche con l’avvocato Carmine Pullano, esperto diritto di famiglia e consulente della sezione friulana dell’associazione nazione “Mamme e papà separati”.

 Finalmente i figli naturali sono per legge identici a quelli legittimi. Un passaggio epocale. Cosa cambia?

Le differenze tra figli legittimi (nati nel matrimonio), naturali (nati da coppia non sposata) e adottivi erano profonde –  soprattutto in materia di diritto successorio – ma quasi sconosciute ai più, nonostante oggi un quarto dei bambini e delle bambine nascano da coppie non coniugate. Secondo il mio parere è molto di più di un passaggio epocale; obbliga ciascuno di noi a rivedere la propria impostazione culturale quella con cui siamo cresciuti nel corso del tempo cioè della ingiusta differenziazione dei figli ingiustamente.

Con la legge da poco approvata è stato posto al centro il bambino che nasce e null’altro.

 Dalla potestà genitoriale si passa al concetto di responsabilità genitoriale. Un altro passaggio culturale molto importante. In termini pratici invece che cosa cambierà dalla potestà alla responsabilità?

Il cambiamento prosegue il percorso già iniziato con la legge sull’affidamento di condiviso del 2006 che vuole porre al centro i diritti del bambino ad avere in ogni caso i due genitori che si occupino di lui. Non ci sono diritti dei genitori da soddisfare sacrificando quelli del bambino ossia sacrificando la sua sana crescita. Il genitore “non comanda” più, ma e’ responsabile cioè obbligato a garantire  il sano ed effettivo sviluppo della personalità  del bambino. Gli effetti pratici, una volta che tali concetti sia divenuti patrimonio culturale (qui è la delicatezza del passaggio cioè nel superare ancestrali convincimenti di essere “potestà” dei propri figli), saranno rivoluzionari soprattutto per i bambini, costretti a vivere un conflitto genitoriale. Essi dovranno essere rispettati nei loro diritti. L’inosservanza, secondo me, esporrà i genitori a rispondere giuridicamente nei confronti dei figli.

Importanti novità anche per i nonni che da oggi in poi possono far valere il diritto di “mantenere una relazione significativa con minore”. In pratica cosa succederà? Questa disposizione potrebbe anche essere pericolosa quando ci sono nonni non tutelanti o che vivono con i figli (genitori del bambino) ritenuti non idonei? In questi casi, come è possibile tutelare il minore?

In realtà questa, secondo me, non una vera novità; è un recepimento normativo di quanto era riconosciuto dalla giurisprudenza. Il problema dei nonni con figli ( genitori) non tutelanti è molto serio e delicato, e secondo me spesso trascurato.  La tutela del minore va individuata caso per caso, a seconda della realtà concreta che il minore vive. Una soluzione potrebbe essere l’allontanamento temporaneo del genitore non tutelante. Ma credo che in questa materia solo attraverso il lavoro oculato e mirato degli Enti Territoriali si possa individuare la soluzione concreta più efficace per la tutela del minore.  E’ altresì importante l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano, altro elemento importantissimo inserito nella nuova normativa.

Altra novità riguarda l’adozione.  Cosa cambia?

E’ stato introdotto un unico stato di figlio, eliminando i riferimenti a “legittimo”, “naturale”, “adottivo”. C’è piena parificazione che investe anche i figli adottivi minorenni.

Per quanto riguarda invece l’eredità, quali i cambiamenti rispetto al passato?

 I figli nati da coppie non sposate hanno gli stessi diritti successori dei figli nati da coppie non sposate, quindi rispetto a tutti i parenti e non solo rispetto ai genitori come era in precedenza.

E’ stato limitato a cinque anni dalla nascita il termine per proporre l’azione di disconoscimento della paternità; per assicurare effettività a tale diritto è stato portato a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio.

Estremamente importante è la soppressione il “diritto di commutazione” ossia la possibilità per i figli legittimi di convertire in denaro o beni immobili la porzione di eredità spettante ai figli naturali.

Con la nuova normativa le competenze sulla filiazione “naturale” passano dal Tribunale per i Minorenni a quello Civile. Secondo lei, il Tribunale Civile è attrezzato per questa nuova competenza?

Si. Il cambiamento non priva il “figlio naturale” di un giudice “specializzato”. Piuttosto è ormai necessario disciplinare più dettagliatamente i procedimenti che riguardano tutti minori soprattutto nella fase istruttoria. Comunque il giudice ordinario, abituato a trattare i procedimenti in fase contenziosa, è molto più sensibile a che tale attività possa garantire risultati certi e incontestabili in grado di rispondere a tutte le criticità che sollevano le parti.

Infine, si parla da tempo dell’istituzione di un Tribunale per la Famiglia. Come valuta questa proposta? E cosa cambierebbe?

Si tratta di una novità normativa da introdurre  di cui non si può non sottolineare l’importanza e che è ormai assolutamente necessaria per adeguare concretamente il diritto di famiglia ai tempi. Sarà importante, secondo me introdurre  “il magistrato di turno  per il minore” che sappia rispondere senza perdite di tempo, e senza formalità di procedura alle esigenze concrete dei genitori in conflitto evitando una litigiosità che spesso è pretestuosa e puramente “vendicativa”.

Secondo me, peraltro, la sola esistenza del Tribunale di Famiglia, e al suo interno di tale figura, muterà la prospettiva e l’approccio dei genitori in conflitto di fronte ai contrasti quotidiani sulle scelte educative e di gestioni dei figli. Si formerà una nuova cultura genitoriale, e cresceranno le prospettive di soluzione concordataria delle crisi di coppia con figli.

Va sottolineato che oggi per le coppie sposate, il giudizio è scandito nei tempi e nei modi: c’è il ricorso, l’udienza presidenziale, il tentativo di conciliazione. Il confronto tra le parti  ha una tempistica in un qualche modo consente di “dipanare” questioni rese difficili dal carico emotivo che le accompagna. Per i figli naturali la nuova legge si è stabilire il rito camerale (le parti si confrontano dinanzi a tre giudici), cioè un rito che ha formalità ridotte e che per le coppie sposate si usa solo in una seconda fase, quella dell’eventuale appello contro la sentenza del giudice di primo grado.

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