A distanza di circa un anno torniamo sul tema dei minori non accompagnati: sono finalmente legge le misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati e sono entrate in vigore il 7 maggio 2017 (l. 7 aprile 2017, n. 47).
È una legge molto articolata e completa che cerca di dare una risposta di accoglienza vera ad una situazione che diventa di anno in anno sempre più esplosiva: sono oramai oltre 6500 gli infra diciottenni che hanno fatto perdere le loro traccie dopo l’arrivo in Italia.
Innanzi tutto la norma ci da la definizione del minore non accompagnato: il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’UE che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi italiane.
Molte le novità, di seguito le più importanti.

.(AP Photo/Andrew Medichini)
Divieto di respingimento
È vietato il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
Qualora sia comunque necessaria in base al T.U. sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) l’espulsione di un minore straniero, il provvedimento potrà essere adottato dal tribunale per i minori, su richiesta del questore, “a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore”.
Colloquio e identificazione del minore
Non appena minore entra in contatto o è segnalato alle autorità di polizia o giudiziaria, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell’ente locale, è previsto un apposito colloquio del minore con il personale qualificato della struttura di prima accoglienza, con l’ausilio possibilmente di organizzazioni, enti o associazioni di comprovata esperienza nella tutela dei minori.
Con un apposito regolamento verrà disciplinata la procedura del colloquio, nel quale comunque sarà assicurata la presenza di un mediatore culturale.
Il problema dell’età
Uno dei problemi più spinosi per i minori non accompagnati è l’individuazione della loro effettiva età anagrafica: quando vi sono dubbi fondati sull’età dichiarata e ferma restando l’accoglienza da parte delle apposite strutture di prima accoglienza per minori, l’autorità di pubblica sicurezza procede all’identificazione con l’ausilio di mediatori culturali e, se già nominato, con la presenza del tutore o tutore provvisorio.
In ogni caso si procede all’identificazione del minore solo dopo che è gli stata garantita un’immediata assistenza umanitaria.
L’accertamento dell’età avviene in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico/consolari.
L’intervento delle autorità consolari non è necessario quando:
- il minore abbia dichiarato di volersene avvalere;
- il minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale;
- dal colloquio sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale;
- ciò possa causare pericoli di persecuzione.
Solo se permangono dubbi fondati sull’età dichiarata, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni potrà disporre esami sociosanitari volti all’accertamento dell’età, non prima di averne informato il diretto interessato in una lingua a lui nota e con l’ausilio di un mediatore culturale.
Particolari accorgimenti sono poi previsti per lo svolgimento dell’accertamento sociosanitario dell’età e per la comunicazione del risultato.
Se anche dopo l’accertamento sociosanitario residuano dubbi sulla minore età, questa comunque si presume ad ogni effetto di legge.
È prevista anche la possibilità di impugnare il provvedimento di attribuzione dell’età secondo le norme del codice di procedura civile in tema di volontaria giurisdizione; in attesa della decisione è sospeso ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione.
Indagini familiari
Nei 5 giorni successivi al colloquio, su consenso del minore e nel suo esclusivo interesse, colui che esercita anche in va temporanea la responsabilità genitoriale sul minore deve inviare una relazione all’ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini. Il risultato delle indagini è trasmesso al Ministero dell’interno.
Se sono individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, questa soluzione dovrà essere preferita al collocamento in comunità.
Affidamento familiare
Al fine di ricostruire un ambiente familiare per il minore che ne risulta privo, è prevista la possibilità che gli enti locali promuovano la sensibilizzazione e la formazione di affidatari, allo scopo di favorire l’affidamento familiare dei minori come modalità prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.
Rimpatrio assistito e volontario
Il rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato può essere adottato quando il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponde al superiore interesse del minore.
Il provvedimento è disposto dal tribunale per i minorenni, sentiti il minore e il tutore e sulla base dei risultati delle indagini familiari e la relazione dei servizi sociali circa la situazione del minore in Italia.
Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati e la cartella sociale
Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è prevista l’istituzione del sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
Subito dopo il colloquio con il minore la struttura di accoglienza dovrà provvedere alla compilazione di una cartella sociale, nella quale confluiranno tutti i dati e gli elementi utili a individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell’interesse del minore.
Permessi di soggiorno per minori stranieri non accompagnati
E’ previsto un permesso di soggiorno specifico per minore età (valido fino al compimento della
maggiore età) o per motivi familiari, il cui rilascio è competnza del questore
Elenco dei tutori volontari
Presso ogni tribunale per i minorenni dovrà essere istituito un elenco dei tutori volontari: all’elenco possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali e delle province autonome per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle).
Per promuovere la nomina dei tutori volontari saranno stipulati appositi protocolli d’intesa tra i garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni.
Diritto all’assistenza legale
Il minore coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi, se ne ricorrono le condizioni, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
Misure in favore di minori vittime di tratta
Una “particolare tutela” è prevista per i minori stranieri non accompagnati vittime di tratta: in particolare, un programma specifico di assistenza dovrà assicurare adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psicosociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.
Misure per i minori richiedenti protezione internazionale
Ulteriore misura è quella che prevede l‘inserimento dei minori non accompagnati nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, occorre tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche del minore risultanti dal colloquio, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.
Intervento in giudizio delle associazioni di tutela
Le associazioni iscritte in un apposito registro sono legittimate ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.
Ora che le norme ci sono resta da verificare la loro attuazione e la loro reale rispondenza alle esigenze primarie di questi minori.