Economia della conoscenza e libertà dell’informazione: nuove prospettive tra utilizzazioni libere e vietate in tema di diritto d’autore e libertà intellettuale.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) rivestono un ruolo fondamentale per la produttività, la crescita e l’occupazione. L’UE ed i suoi Stati membri si trovano in un periodo sociale in cui devono cogliere rapidamente le occasioni che esse offrono (tenuto conto delle loro continue evoluzioni) per superare i deficit di competenze informatiche e realizzare una vera economia della conoscenza, traducendo in concreto aspirazioni ed innovazioni che solo pochi lustri fa apparivano ottime sceneggiature da fantascienza. La Commissione ha rilevato che alle competenze informatiche non viene attribuito un peso politico di primo piano; non esiste una strategia globale in materia di competenze informatiche a livello UE oppure persistono rilevanti differenze fra le normative dei vari paesi. Occorre porre rimedio al deficit di immagine ed al calo dell’offerta di professionisti altamente qualificati nel campo delle TIC, nonché alla carenza di mano d’opera nel settore che ne consegue. L’impegno è quello di approfondire il divario fra l’offerta e la domanda di alcune competenze informatiche, mentre continua a mancare una cultura informatica. Per sostenere iniziative nel settore, la Commissione, oltre ad insistere sull’esigenza di definire un programma di azione a lungo termine, ha più volte sottolineato che l’attuazione di tali misure rientra nella sfera di competenza degli Stati membri. Tuttavia, esse devono essere strutturate in modo tale da rappresentare un reale ed innovativo valore aggiunto europeo. Pare evidente che la svolta non può non passare attraverso la cooperazione a lungo termine fra le varie parti in causa (autorità pubbliche, settore privato, università, accademie, ecc.), gli investimenti nelle risorse umane, la promozione dei vari settori scientifici ed accademici e la valorizzazione delle relative professioni, in particolare fra i giovani, ed una attenzione particolare alla valorizzazione delle espressioni autorali oggetto di sussunzione nelle svariate fattispecie pertinenti alla proprietà intellettuale.
La Commissione ha proposto cinque linee di azione, con attività che dovrebbero completarsi entro il 2010, tra cui segnaliamo il programma di apprendimento permanente, il settimo programma quadro di ricerca e innovazione tecnologica (PCRDT), il programma per l’innovazione e la competitività (PIC), nonché i Fondi strutturali destinati al sostegno dell’occupazione ed alla coesione regionale. Sappiamo tutti come le tecnologie dell’informazione siano all’origine della società dell’informazione. L’Unione Europea intende promuovere lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), conformemente agli articoli 163 – 172 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (CE). L’Unione mira inoltre a favorire lo sviluppo di applicazioni e di contenuti, pur sostenendo le iniziative che incoraggiano gli europei a trarre vantaggio dalla società dell’informazione e consentono loro di parteciparvi. Dall’anno 1998, la liberalizzazione del mercato europeo delle telecomunicazioni ha sicuramente cooperato allo sviluppo globale. Le sempre maggiori possibilità di accesso ai servizi a banda larga (sviluppo di reti mobili avanzate) e le possibilità di diffusione dei contenuti (disponibilità molto ampia di dispositivi digitali) aprono nuove prospettive sia all’industria europea del contenuto on-line, sia ai consumatori europei. Pare interessante rilevare che gli introiti generati dalla vendita di contenuti on-line sono passati da 1,8 miliardi di euro nel 2005 a quasi 8 miliardi nel 2009. Il panorama evolutivo tecnologico, tuttavia, nonostante i notevoli sforzi europei, tra cui l’iniziativa del 1 giugno 2005 identificata «i2010», nella quale la Commissione affronta in modo integrato la società dell’informazione e le politiche in materia di audiovisivi nell’Unione europea, stride fortemente con una normativa in materia di diritto d’autore e tutela della proprietà intellettuale che ha visto in Italia un aggiornamento degno di tale definizione solo nell’anno 2000 (L. 248/2000), dopo oltre 50 anni di oblio normativo nel campo dell’hightech law. La legge sul diritto d’autore italiana prevede che l’autore abbia il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo (art. 12, 2° comma della legge 633/41 – LDA per comodità). La legge stessa, però, fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze di pubblica informazione, libera discussione delle idee, diffusione della cultura ed esigenze di studio. I limiti sono indicati nel capo intitolato “Utilizzazioni Libere”, di cui agli articoli 65 – 71. L’art 68 LDA regola l’uso personale e la copia privata.
A seguito della modifica operata dalla legge n. 248 del 18 agosto 2000, è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere, per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi non idonei a spaccio o diffusione del lavoro nel pubblico. Il 2° comma stabilisce, invece, che è totalmente libera la fotocopia di tali opere, se eseguita per i servizi della biblioteca, mentre lo è solo nei limiti stabiliti dal 4° e 5° comma dello stesso articolo 68 LDA, se eseguita per uso personale. Secondo quanto indicato, la riproduzione non può superare il 15% del totale del volume, se effettuata per mezzo di fotocopie, xerocopie o mezzo digitale analogo, e all’autore ed agli editori spetta un compenso corrisposto dal responsabile del centro o punto di riproduzione. Rimane quindi libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale. Ma se la riproduzione è effettuata mediante fotocopia, xerocopia o mezzo analogo, non può essere superiore al 15% del volume, esclusa la pubblicità. Il responsabile del centro o punto di riproduzione deve corrispondere un compenso, predeterminato dalla legge e legato al numero delle pagine riprodotte, destinato ad essere ripartito tra gli autori e gli editori. Non sarà quindi consentito riprodurre interi volumi o fascicoli, salvo opere rare fuori catalogo, presso biblioteche pubbliche e reti digitali bibliotecarie, riprodurre per un’utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica dell’autore, riprodurre oltre il limite del 15% per uso personale, riprodurre senza il pagamento del compenso, quando previsto e spacciare delle copie, fatte per uso personale, nel pubblico. L’art. 69 LDA richiede poi specifici requisiti, in mancanza dei quali l’utilizzazione non è consentita. Secondo tale articolo, le biblioteche e le discoteche dello Stato e di Enti pubblici possono prestare al pubblico, per uso personale, le opere protette, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, senza l’autorizzazione da parte dell’autore, al quale non è dovuta alcuna remunerazione.
Il prestito ha per oggetto esclusivamente gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali, i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche, audiovisive o sequenze d’immagini in movimento, sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione di dette opere e sequenze di immagini. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento, sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici. L’art. 69 LDA, ovviamente, non si applicherà nel caso in cui un terzo consulti sul posto un’opera che gli sia stata all’uopo prestata, in quanto il prestito finalizzato a questo tipo di consultazione è sempre libero. Dalla lettura normativa, risulta palese come il legislatore abbia voluto degradare il diritto esclusivo dell’autore a diritto a compenso per le riproduzioni di opere ad uso personale, effettuate nei punti specializzati e nelle biblioteche pubbliche. In questi casi, oltre al vincolo quantitativo del 15% dell’opera, l’autore beneficia di un compenso, la cui misura ed i criteri di determinazione sono stabiliti dall’art. 181-ter, introdotto dalla l. 248/2000. L’art. 181-ter indica la SIAE quale ente intermediario incaricato di concordare con le associazioni di categoria degli utilizzatori la misura e la riscossione del compenso. In mancanza di accordo sulle misure e modalità del compenso, le stesse sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Se la SIAE non esercita attività di intermediazione per gli aventi diritto le cui opere sono soggette alle riproduzioni analizzate in questa sede, la ripartizione dei compensi avviene tramite le associazioni di categoria, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La riproduzione di opere rare esistenti nelle biblioteche pubbliche è esente da limiti quantitativi, quindi le opere di difficile reperibilità sul mercato sono liberamente riproducibili dietro pagamento di un compenso, se effettuate per uso personale.
L’ultimo comma dell’art. 68 LDA dispone che “è vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore”. Quest’ultima disposizione non ha subito modifiche di rilievo nel corso degli anni. Si può ritenere una norma di sbarramento a forme di utilizzazione idonee a recare un ingiustificato pregiudizio ai diritti degli autori. Il progetto europeo di condivisione dei contenuti culturali, scientifici ed accademici dei Paesi aderenti trova quindi limitazioni che vanno ad incidere su iniziative di sviluppo ed innovazione culturale, scientifica e sociale. La migrazione dei contenuti cartacei in quelli digitali si deve poi scontrare con situazioni che null’altro hanno a che vedere se non con interessi di natura patrimoniale e falsamente difensivistici dei diritti morali degli Autori, remando contro l’iter intrapreso. Come sottolineato dall’Osservatorio Internazionale sulla Legislazione Comunitaria Europea attinente alle biblioteche, attualmente impegnato in particolare sul fronte del copyright legato a opere su supporto elettronico, pare avvicinarsi “un futuro nel quale niente potrà essere visto, letto, usato o copiato senza autorizzazione e senza un pagamento addizionale”.
Alberto Patron
Professore di Diritto d’Autore e dello Spettacolo
Università di Trieste