La partecipazione del volontariato negli interventi destinati ai minori dell’area penale è un’esperienza ampiamente diffusa e sostenuta in ragione dei valori proposti da tale settore: l’adesione e condivisione di regole, la partecipazione attiva e propositiva, l’offerta delle competenze e del contributo individuale è l’espressione concreta della solidarietà sociale
Nel sistema Giustizia, la partecipazione dei volontari è previsto dall’Ordinamento Penitenziario (L. 354 del 1975) secondo le modalità e le forme previste dagli artt.17 e 78, quindi come collaborazione alla realizzazione di interventi di trattamento destinati ai detenuti o agli ammessi a misure alternative alla detenzione. “Volontariato” è sia la partecipazione del singolo che quella di gruppi formalmente associati.
Il pieno riconoscimento del ruolo del volontariato è dato con la legge quadro sul volontariato, L. 266/91, con i principi generali di riferimento anche rispetto alle collaborazioni tra Associazioni ed Amministrazioni pubbliche; successivamente, la Legge 328/2000, che definisce organicamente e complessivamente il sistema dei Servizi Sociali nella direttiva dell’integrazione operativa, ribadisce e valorizza il ruolo cardine del volontariato e del Terzo Settore.
In ambito minorile, la partecipazione del volontariato ha da sempre costituito una risorsa importante nella realizzazione di attività destinate al minore, sia in fase detentiva che all’esterno. Con il codice di procedura penale per i Minorenni l’ampliamento delle misure da svolgere “all’esterno” ha diversificato e potenziato il coinvolgimento di tale settore in quanto modello concreto di cittadinanza attiva, presente e diffuso in tutto il territorio nazionale. Nell’esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile, il volontariato è risorsa sociale del territorio: gli organismi di volontariato partecipano secondo un modello di intervento che viene attualizzato e contestualizzato dall’Associazione e dal Servizio Minorile secondo le esigenze specifiche del minore.
L’attività del Volontariato nel sistema penale minorile si realizza in due aree: 1) quella in cui il minore è destinatario-fruitore dell’intervento, 2) quella in cui il minore è soggetto attivo e viene inserito nelle attività dell’Associazione.
1) L’accoglienza all’interno dell’organizzazione, ove il minore non risulta utente del servizio, ma partecipa alla produzione ed erogazione di servizi, acquista implicitamente un contenuto pedagogico orientato a far realizzare esperienze di socializzazione, impegno, responsabilizzazione e riparazione al minore corrispondendo, allo stesso tempo, agli obiettivi di destigmatizzazione e di restituzione al sociale previsti dal processo penale minorile.
La tipologia delle attività in cui il minore viene impegnato varia anche in relazione all’ambito di intervento dell’associazione, che va dalla tutela dell’ambiente, all’accompagnamento di persone disabili, alle attività di supporto ai servizi di mensa, al soccorso sanitario etc. Il minore viene inserito in alcune delle attività svolte dall’associazione in base a criteri di opportunità e di competenza richiesti per lo svolgimento del compito specifico. Tali criteri vengono definiti concordemente dagli operatori dei Servizi Minorili e delle Associazioni.
2) L’area delle prestazioni offerte dal volontariato, destinate al singolo minore o al gruppo, soprattutto negli Istituti Penali per Minorenni, ma anche nelle Comunità o nel luogo di residenza del minore, sono molto diversificate e investono moltissimi campi: dallo svolgimento di attività didattiche, di sostegno scolastico, di educazione musicale, artistica, sanitaria, alle attività sportive, all’accompagnamento educativo.
Barbara Castellazzi
Responsabile del Servizio 2°, programmazione tecnica operativa
Maria Teresa Pelliccia
Responsabile del Servizio 2°, promozione e divulgazione interventi