LA MEDIAZIONE PENALE NELLA GIUSTIZIA ORDINARIA
Il quadro normativo
La mediazione ha avuto una discreta accoglienza nella giustizia penale minorile dalla prima metà degli anni ’90 mentre nella giustizia penale ordinaria sta muovendo i primi passi.
La legge processuale penale entrata in vigore nel 1989 dava al pubblico ministero il potere di tentare la conciliazione tra la vittima e l’autore del reato solo per i reati perseguibili a querela.
Una recentissima riforma processuale dell’inizio dell’anno 2000 ha tolto questo tentativo di conciliazione al pubblico ministero e lo ha attribuito al giudice.
La legge processuale penale premia il comportamento dell’autore del reato che risarcisca la vittima o che elimini le conseguenze dannose del reato con una diminuzione della pena.
Alcune norme processuali tutelano la parte offesa attribuendogli il potere di costituirsi parte civile e riconoscendo i diritti di presentare memorie, di indicare elementi di prova, di essere informata in caso di archiviazione e di richiedere al pubblico ministero di impugnare la sentenza.
In alcuni casi al condannato possono essere imposti degli obblighi di fare a favore della vittima e della collettività. In particolare il condannato a una pena non superiore ai tre anni può essere affidato in prova al servizio sociale con l’obbligo di adoperarsi a favore della vittima; al condannato che non paga la pena pecuniaria può essere imposto un lavoro sostitutivo a favore della collettività; infine al condannato per reati a sfondo razziale possono essere imposti obblighi di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività.