Codice rosso: pronto intervento contro la violenza sulle donne

E’ finalmente legge la normativa sul cosiddetto codice rosso in tema di violenza contro le donne: l’espressione coniata in ambito sanitario per contrassegnare i casi più gravi giunti in pronto soccorso, viene applicata anche alla giustizia penale quando è in gioco l’incolumità di soggetti deboli o che possono trovarsi in condizione di soggezione psicologica.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del  25 luglio 2019, la Legge 19 luglio 2019, n. 69 intitolata  “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”  diventerà applicabile dal 9 agosto 2019.

Molte le novità sia dal punto di vista sostanziale (individuazione di nuovi reati), che dal punto di vista delle procedure, vediamole nel dettaglio

La procedura: il cosiddetto codice rosso

Viene velocizzato l’avvio del procedimento penale in presenza di  alcuni reati particolarmente odiosi: tra gli altri i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale, l’effetto è quello di consentire la tempestiva adozione di eventuali  provvedimenti a protezione delle vittime. 

Inoltre è previsto un obbligo per la polizia giudiziaria, ricevuta la notizia di reato, di informare immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; da parte sua il pubblico ministero, nelle ipotesi riguardanti i delitti di violenza domestica o di genere, deve sentire entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato,  direttamente la persona offesa o chi ha denunciato il reato. Il termine può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, o nell’interesse della persona offesa;

Tutti gli atti d’indagine debbano essere svolti senza ritardo. 

La prevenzione

Più incisive anche le misure cautelari e di prevenzione ora estese anche ai casi di maltrattamenti contro familiari e conviventi: è  stato infatti modificato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, consentendo al giudice di prescrivere a carico del soggetto indagato l’utilizzo di mezzi di controllo  elettronici o di ulteriori strumenti tecnici (ad esempio come il braccialetto elettronico) al fine di garantire l’effettività del rispetto di tale misura.

I nuovi reati

Viene definitivamente individuato come reato autonomo il cosiddetto revenge porn ovvero la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, ora punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000,00 a 15.000,00  euro; la pena si applica anche a chi, essendo venuto in possesso in qualsiasi modo delle immagini o dei video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati (ad esempio inoltrando ad altri dei messaggi assolutamente privati). 

Diventa un’aggravante la commissione dei fatti nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o l’utilizzo di strumenti informatici (come ad esempio l’uso di social network o di strumenti di messaggistica come whatsapp o telegram).

E’ reato a se stante (e non solo lesione personale permanente) la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (la terribile acidificazione della vittima) , sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Se a seguito di questo reato la vittima muore,  la pena è l’ergastolo;

La costrizione o l’induzione al matrimonio viene punita con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori (le cosiddette spose bambine) e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;

La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima è sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni. 

Le pene

Vengono inasprite le pene già attualmente previste dal codice penale per taluni reati:

il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi passa da un minimo di due e un massimo di sei anni, a un minimo di tre e un massimo di sette; 

lo stalking da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni, passa a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi; 

la violenza sessuale viene ora punita da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque anni e il massimo di dieci;

la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, mentre prima era sanzionata col minimo di sei e il massimo di 12 anni.

I termini per la denuncia e le aggravanti

Da sempre punto dolente nelle denunce di violenza sessuale il termine troppo stretto entro il quale sporgere querela, poiché la decisione è spesso legata ad un lungo e complesso percorso che la vittima deve compiere per trovare la forza e le motivazioni per uscire allo scoperto: ora il termine concesso  per denunciare una violenza sessuale viene esteso dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. 

Vengono inoltre ridefinite ed inasprite le aggravanti quando la violenza sessuale sia commessa contro un minorenne: diventa un’aggravante che comporta l’aumento di pena fino ad un terzo il compimento di atti sessuali con minore di 14 anni  in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessa.

Nell’omicidio diventa circostanza aggravante l’esistenza di una relazione personale.

La formazione degli operatori

Di fondamentale importanza anche la formazione specifica degli operatori prevista dalla legge: per la prima volta si prende atto che in questa materia è necessaria una formazione specifica e strutturata degli  operatori della la Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo di Polizia penitenziaria che non può essere più lasciata all’iniziativa ed al buon senso dei singoli: la capacità di reazione di un ordinamento non è solo nella repressione e nella punizione dei reati ma anche e soprattutto nella capacità di cogliere i segnali di pericolo e di degenerazione evidenziati da talune situazioni che preludono a fatti gravi ed irreparabili cui anche la cronaca più recente ci ha messo di fronte.

Gea Arcella

Nata a Pompei, dopo gli studi classici svolti a Torre Annunziata, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Trieste nel 1987. Nel 2007 ha conseguito con lode un master di II livello presso l'Università “Tor Vergata” di Roma in Comunicazione Istituzionale con supporto digitale. E' notaio in provincia di Udine e prima della nomina a notaio ha svolto per alcuni anni la professione di avvocato. Per curiosità intellettuale si è avvicinata al mondo di Internet e delle nuove tecnologie e dal 2001 collabora con il Consiglio Nazionale del Notariato quale componente della Commissione Informatica . Già professore a contratto presso l'Università Carlo Bò di Urbino di Informatica giuridica e cultore della materia presso la cattedra di diritto Civile della medesima Università, attualmente è docente presso la Scuola di Notariato Triveneto e Presso la Scuola delle Professioni legali di Padova di Informatica giuridica e svolge attività formative sia interne che esterne al Notariato. E' socia di diverse associazioni sia culturali che orientate al sociale, crede che compito di chi ha ricevuto è restituire, a partire dalla propria comunità. 

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