“Dopo di noi”: arriva la legge-guida per tutelare chi non potrà più beneficiare della nostra assistenza

Le ultime rilevazioni effettuate negli anni 2012-2013 stimano che il fenomeno della disabilità riguardi circa 3,2 milioni di individui, 2,5 dei quali anziani. La quota più alta si registra tra le donne, circa il 70% contro il 30% degli uomini. 1.800.000 persone sono disabili gravi e circa 500.000 hanno un’età inferiore a 65 anni. Nel Sud e nelle isole la quota di persone con limitazioni funzionali si mantiene significativamente più elevata rispetto alle altre aree territoriali, in un tessuto economico già per se stesso in sofferenza. A questa massa di persone, ed alle loro esigenze in continuo aumento, tenta di fornire una risposta la c.d. legge sul “dopo di noi” (l. 22 giugno 2016, n. 112). Essa si pone l’obiettivo di fornire assistenza reale alle persone portatrici di gravi disabilità rimaste prive del fondamentale sostegno della famiglia, la quale – come spesso accade in questi casi – si era fatta carico della cura e dell’assistenza per la loro intera esistenza. La platea dei potenziali beneficiari della legge è di circa 130.000 disabili di età inferiore ai 65 anni privi di sostegno familiare. Circa 40.000 di essi sono privi di entrambi i genitori e circa 90.000 li hanno anziani. Circa la metà dei disabili gravi di età inferiore ai 65 anni grava completamente sui familiari conviventi. Rispetto alle circa 50.000 persone che vivono sole, una quota del 19% – pari a circa 10.000 persone – non può contare su alcun aiuto.

Le finalità della legge

La “112” nasce dall’esigenza di assicurare assistenza, cura e protezione ai soggetti con grave disabilità quando venga meno, o comunque manchi, un adeguato sostegno da parte dei genitori e della famiglia. Fondamentale è l’individuazione del concetto di grave disabilità, la quale viene definita come la “condizione di minorazione fisica, psichica o sensoriale, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Qualora la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. La legge indica gli strumenti per prevedere le situazioni critiche dovute alla mancanza del sostegno familiare e per provvedere ad affrontarle in modo progressivo, anche già mentre i genitori del disabile siano ancora in grado di occuparsi personalmente di lui. La normativa stabilisce una definizione uniforme delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale istituendo un “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” con una dotazione di oltre 180 milioni di euro in tre anni (art. 3) affinché le autonomie regionali non si ritorcano contro i cittadini creando sperequazioni e diseguaglianze in un campo socio-assistenziale così delicato. I requisiti per l’accesso al Fondo sono stati individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 novembre 2016, pubblicato nella G.U. del 23 febbraio 2017. Il fondo è cospicuo. Per la precisione, 90 milioni di euro per l’anno 2016, 38 per il 2017 e 56 a decorrere dal 2018. Con questa dotazione si dovranno attuare programmi di residenzialità innovativi, ad esempio il co-housing e, in generale, realizzare progetti per la cura del benessere dei soggetti affetti da disabilità grave privi del sostentamento familiare, così come indicato dalle finalità delle nuove disposizioni.

Obiettivo primario della legge è la de-istituzionalizzazione dell’assistenza al disabile grave, facendolo uscire da ospedali e case di cura e promuovendo percorsi di supporto all’assistenza domiciliare in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, come, ad esempio, la domotica, al fine di impedire l’isolamento di queste persone. Per conseguire il risultato, la legge cerca di stimolare anche il settore privato promuovendo la stipula di polizze di assicurazione, trust, vincoli di destinazione ex art. 2.645 ter c.c. e fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario attraverso una fiscalità agevolata. Così facendo, il legislatore riconosce il ruolo che i privati possono assumere nel perseguire importanti finalità pubbliche, in una logica di sussidiarietà orizzontale (art. 118, ultimo comma, Cost.) rispetto all’intervento pubblico.

Gli strumenti disciplinati dalla legge

Al fine di consentire la realizzazione di un “programma di vita” del disabile grave idoneo a soddisfare le sue necessità e i suoi bisogni, la legge prevede importanti sgravi fiscali per: liberalità in denaro o in natura; polizze di assicurazione; trust; vincoli di destinazione di cui all’art. 2.645-ter del c.c.; fondi speciali – composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario – anche a favore di Onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza. Oltre alle donazioni in denaro, viene prevista una maggiore detraibilità (750 euro) per i premi relativi a polizze assicurative c.d. vita finalizzate alla tutela delle persone portatrici di disabilità grave. Gli altri tre strumenti previsti dalla legge hanno in comune la possibilità di destinare beni e diritti alla cura e all’assistenza della persona affetta da disabilità grave affidandoli ad un amministratore “professionale” o ad una Onlus riconosciuta come persona giuridica e che operi prevalentemente nel settore della beneficenza. In questo modo si crea un vincolo di destinazione sui beni che diventano un patrimonio separato da quello del soggetto che li ha conferiti/destinati a questa finalità e da quello del soggetto, persona fisica o giuridica, che li amministra. La separazione patrimoniale crea anche un effetto di “protezione patrimoniale”: il fondo nel quale sono confluiti i beni o i diritti non può essere aggredito dai creditori del gestore e da quelli di chi lo ha istituito. Il vincolo di destinazione è opponibile a qualunque terzo e garantisce che i beni siano durevolmente ed esclusivamente destinati all’assistenza del soggetto disabile per tutto il tempo della sua vita.

Vediamo le caratteristiche dei tre strumenti: 1. il trust (istituto di derivazione anglosassone privo di una disciplina esplicita in Italia, tanto che è necessario fare riferimento ad una legge straniera che lo regolamenti, ma che attraverso questa previsione viene pienamente legittimato per le finalità di protezione dei soggetti deboli) 2. i vincoli di destinazione ex art. 2.645 ter c.c. (a differenza dei trust, i beni oggetto del vincolo possono essere solo quelli immobili o mobili registrati) 3. i fondi speciali “composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario” (questo strumento è assai simile al trust, tanto da essere soprannominato trust all’italiana, ma non necessita di ricorrere ad una disciplina giuridica straniera. Rappresenta una novità assoluta in quanto, finora, non aveva trovato alcun riconoscimento legislativo). In quest’ultimo caso, il regime fiscale agevolato si estende anche ai fondi speciali istituiti a favore di Onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza. I benefici fiscali per i beni conferiti o destinati attraverso questo tipo di strumenti sono: l’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni all’atto della separazione patrimoniale; l’applicazione delle imposte ipotecarie, catastali e di registro in misura fissa all’atto della separazione patrimoniale riguardante un bene immobile; l’esenzione da imposta di bollo per gli atti relativi alla gestione dei patrimoni separati; una maggiore detraibilità delle erogazioni liberali effettuate da privati; possibili agevolazioni IMU, condizionate, però, all’autonomia dei Comuni. Tali disposizioni sono definitivamente operative: il Dipartimento delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno ritenuto non fossero necessarie apposite disposizioni attuative. Attenzione: una disposizione testamentaria o una donazione a favore di un soggetto con l’onere di occuparsi di un disabile grave non godono di queste agevolazioni fiscali. Anche da questo punto divista il legislatore ha cercato di incentivare strumenti nuovi e professionali rispetto alle modalità classiche con cui normalmente i privati affrontavano queste situazioni.

Condizioni e requisiti per i benefici

Per godere delle agevolazioni, i tre tipi di negozi di separazione patrimoniale devono essere redatti secondo alcuni criteri. Devono, inoltre, rispettare talune condizioni indicate nella legge (art. 6). Innanzitutto, è necessario che essi abbiano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave e che tale finalità sia espressamente indicata nell’atto istitutivo. Inoltre, è necessario: che il trust, il contratto di affidamento fiduciario o il vincolo di destinazione siano “fatti per atto pubblico” che gli esclusivi beneficiari siano le persone con disabilità grave; che i beni siano utilizzati esclusivamente per le finalità assistenziali dichiarate; che l’atto istitutivo/costitutivo contenga una serie di indicazioni quali: individuazione dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli; descrizione della funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave; indicazione delle attività assistenziali necessarie, specifici obblighi del soggetto gestore con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, oltre agli obblighi ed alle modalità di rendicontazione; individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni del gestore; termine finale della durata del trust, del fondo speciale o del vincolo di destinazione coincidente con la data della morte della persona con disabilità grave; destinazione del patrimonio residuo. Dal punto di vista soggettivo, non è necessario che tali negozi siano istituiti solo dai genitori a favore dei figli disabili. Chiunque può destinare beni per queste finalità purché a favore di soggetti con grave disabilità. L’auspicio è che questo intervento, fortemente incentrato sugli incentivi fiscali, faccia crescere le realtà positive già esistenti e non crei semplicemente delle strutture private professionali in sostituzione del pubblico tradendo quel desiderio di casa e di famiglia che rappresenta la vera base di questa legge.

Gea Arcella

Nata a Pompei, dopo gli studi classici svolti a Torre Annunziata, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Trieste nel 1987. Nel 2007 ha conseguito con lode un master di II livello presso l'Università “Tor Vergata” di Roma in Comunicazione Istituzionale con supporto digitale. E' notaio in provincia di Udine e prima della nomina a notaio ha svolto per alcuni anni la professione di avvocato. Per curiosità intellettuale si è avvicinata al mondo di Internet e delle nuove tecnologie e dal 2001 collabora con il Consiglio Nazionale del Notariato quale componente della Commissione Informatica . Già professore a contratto presso l'Università Carlo Bò di Urbino di Informatica giuridica e cultore della materia presso la cattedra di diritto Civile della medesima Università, attualmente è docente presso la Scuola di Notariato Triveneto e Presso la Scuola delle Professioni legali di Padova di Informatica giuridica e svolge attività formative sia interne che esterne al Notariato. E' socia di diverse associazioni sia culturali che orientate al sociale, crede che compito di chi ha ricevuto è restituire, a partire dalla propria comunità. 

Rispondi