Che ne sarà dei miei e-Book?

Libro cartaceo versus libro digitale: ci sarà ancora qualcosa da lasciare ai nostri eredi?

Gea Arcella

Che ne sarà dei miei e-book?

L’inesorabile avanzata del digitale ha scompaginato l’industria culturale del terzo millennio: prima la musica, poi il cinema, infine l’onda d’urto è arrivata ai libri.


Negli ultimi anni è completamente cambiato il modo in cui le persone fruiscono di suoni, video e testi. Colpa, o merito, di internet e di nuovi dispositivi, comodi, capienti, leggeri, che ci consentono di portare una sterminata biblioteca di musica, immagini e libri sempre con noi. È così che il cd ha ceduto il passo ai brani in formato mp3, il dvd ai film scaricati da internet e, per ultimo, il libro di carta sta perdendo terreno a favore dell’e-book.

L’eredità digitale

Grazie all’evoluzione tecnologica, testi, immagini, suoni, filmati non sono più oggetti materiali da conservare in modo tradizionale. Si sono smaterializzati, esistono solo in forma di bit nelle memorie di silicio dei computer o di altri dispositivi mobili, quando non sono conservati in un “nuvola” su qualche server al di là dell’oceano. Sono usufruibili solo attraverso i software capaci di leggerne il formato o richiedono la disponibilità di credenziali di autenticazione per potersi collegare alla risorsa internet sulla quale sono depositati, quando non sono singolarmente protetti da password che potrebbero renderli inaccessibili agli eredi.

Un tempo, morendo, si poteva lasciare agli eredi la propria biblioteca di libri antichi o, semplicemente, la propria enciclopedia. Oggi le cose sono più complicate. La successione digitale ha per oggetto beni digitali: musica, fotografie, testi, video. Ci occuperemo degli e-book, ma il problema è identico per tutti i contenuti digitali. La prima domanda da porsi è: di chi sono veramente i miei e-book? La risposta è: dipende.

Spesso, affermiamo sbrigativamente di aver comprato un libro. Quando, però, ne abbiamo effettuato il download, abbiamo, in realtà, concluso un contratto con il gestore della piattaforma on-line che può essere anche estremamente complesso. Potremmo aver acquistato solo una licenza d’uso dei contenuti pagati, un diritto che potrebbe estinguersi con la nostra morte.

L’ipotesi più frequente è che il diritto di accedere alla piattaforma non è trasmissibile agli eredi, ma che non è illecita la lettura dei libri già scaricati su memorie locali. In sostanza, ciò che viene ereditato è il dispositivo (pc, smatphone o e-book reader) e, con esso, i libri ivi contenuti. Se, però, il supporto hardware si rompe, non è possibile rivendicare alcun diritto su quanto era in esso memorizzato. Fin qui la situazione non sembra molto diversa da un libro tradizionale: una volta danneggiato (ad esempio perché finito in una vasca piena d’acqua) non si può più leggere e, certamente, non rientra tra i diritti dell’acquirente quello di farselo sostituire dal negoziante che gliel’ha venduto. Attenzione, però, una differenza c’è: il supporto materiale nei contenuti digitali è un “problema” dell’acquirente.
Se non siamo noi stessi a provvedere all’archiviazione ed alla conservazione in “locale” di un certo contenuto, ed al suo riversamento, quando possibile, su un supporto più moderno, nulla potremo trasferire dopo la nostra morte.

I libri “sulla nuvola”

Utilizziamo sempre più spesso servizi di archiviazione on-line. Sono comodi, ci permettono di accedere ai nostri contenuti preferiti con dispositivi diversi e non siamo necessariamente legati al singolo reader nel quale è stato “scaricato” il nostro best-seller preferito. Esiste, però, un profilo da tenere ben presente. La stragrande maggioranza dei servizi in cloud di cui ci serviamo fa rimando a clausole contrattuali regolate da ordinamenti stranieri.
La stessa giurisdizione, in caso di controversia, non è quella italiana, ma quella dello Stato in cui è domiciliato il prestatore del servizio web. Pertanto, dopo la morte del titolare dell’account, soprattutto se le credenziali (username e password) non sono note, l’erede dovrà contattare l’operatore on-line e dimostrare il proprio diritto all’accesso secondo una normativa profondamente diversa dalla nostra.

Il caso più comune è che le condizioni generali del servizio dichiarino applicabile la legge della California, sotto la giurisdizione esclusiva della Contea di Santa Clara, rinviando ad un diritto ignoto e la cui applicazione contempla dei costi insostenibili per chi quella legge non conosce e si trova al di qua dell’oceano. Generalmente, le filiali italiane dei grandi operatori negano qualunque competenza sui servizi offerti su internet. Questi vengono presentati come insediati in Paesi stranieri scelti soprattutto per il loro fisco favorevole.

Potrebbe sorgere anche un altro ostacolo: nelle condizioni generali, alcuni operatori (non molti) prevedono che, in caso di morte, l’account venga chiuso e reso inaccessibile a chiunque. L’idea che queste clausole comportino la distruzione irreversibile di dati qualificati da un valore economico o morale è difficilmente accettabile, non solo dai comuni cittadini, ma anche da molti giuristi, e vi sono già alcune pronunce a favore degli eredi. La giurisprudenza che va lentamente formandosi, infatti, sul punto tende a mitigare sia l’applicazione di una legge straniera nei confronti dell’utente, sia i diritti del gestore nei confronti degli eredi.

Si sta creando un nuovo diritto transnazionale, alimentato da fonti diverse, che non trova attuazione in norme rigide e precise (talora si parla di soft law, diritto morbido), comunque capace di indirizzare, a livello globale, il comportamento degli operatori. Se è possibile enucleare una tendenza, questa va nel senso del diritto degli eredi ad accedere alle risorse del defunto.

Le condizioni d’uso degli e-book

Cosa riportano le condizioni d’uso dei vari siti a proposito dell’eventuale morte dell’utente? In genere, non molto.
In quelle di Kindle di Amazon si legge: “Salvo diversa specifica indicazione, non potrai vendere, dare in noleggio o affitto, distribuire, trasmettere, concedere in sublicenza o altrimenti trasferire qualsiasi diritto relativo al contenuto Kindle o qualsiasi parte dello stesso a terzi, e non potrai togliere o modificare alcuna informazione o etichetta circa la proprietà riportata sul contenuto Kindle”.


In questo caso, le limitazioni sembrano proibire la rivendita dei contenuti, non tanto il loro passaggio agli eredi.
In teoria, anche quello ereditario è un trasferimento, ma il contesto sembra affermare il divieto dei trasferimenti volontari, non di quelli che avvengono a causa del decesso del titolare dell’account.

Dal possesso all’accesso

Il cambio di supporto è ormai avvenuto: leggiamo molto più spessi sullo schermo (del Kindle, del tablet, persino del telefono) che sulla carta. Ma siamo già alla versione 2.0 di questa evoluzione dei consumi di prodotti culturali o, almeno, di alcuni di essi: dal download stiamo passando allo streaming, il che significa che, al possesso di beni, divenuti comunque immateriali, sempre più persone prediligono l’accesso a immensi database di contenuti.

La musica è sicuramente avanti nella corsa ai servizi in streaming rispetto ad altri settori culturali, i quali, però, stanno rapidamente recuperando terreno: Netflix, appena sbarcato in Italia, consente di vedere film e serie tv tramite la rete internet a banda larga per un canone mensile molto basso; Kindle Unlimited, offerto da Amazon, consente, invece, di scaricare su qualunque dispositivo dotato dell’applicazione Kindle, quindi non solo sull’e-book reader, libri e audio-libri scelti tra centinaia di migliaia di volumi componenti il catalogo della libreria on-line al costo di € 9,99 al mese.
Sicuramente allettante, ma si tratta di un diritto personale di godimento, un servizio di lettura non trasmissibile a nessuno. Si estinguerà con la morte del fruitore senza che si possa trasmettere nulla in eredità. È come aver preso in prestito un libro in biblioteca: il testo va restituito e nulla potranno conservare gli eredi.

e-book
Se la comodità e la varietà dell’offerta possono senz’altro rappresentare un punto a favore di questi servizi (ma davvero leggiamo libri per l’equivalente di 120 euro l’anno?) esiste anche un ulteriore aspetto da considerare: per quel che riguarda la privacy, è bene sapere che stiamo dando sempre più informazioni sui nostri gusti e sulle nostre abitudini e queste informazioni sono sempre più dettagliate. Cosa stiamo leggendo, come, quanto velocemente, quando: tutte informazioni che forniamo ad Amazon che, a sua volta, le utilizzerà per farsi un’idea migliore di che clienti siamo. Questo non è un male in sé, ma potrebbe diventarlo. Di sicuro, possiamo dire addio all’anonimato consentito dal libro cartaceo.

 

Gea Arcella, Notaio, professore a contratto presso l’Università Carlo Bò di Urbino di Informatica giuridica e responsabile editoriale di Auxilia Onlus

Gea Arcella

Nata a Pompei, dopo gli studi classici svolti a Torre Annunziata, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Trieste nel 1987. Nel 2007 ha conseguito con lode un master di II livello presso l'Università “Tor Vergata” di Roma in Comunicazione Istituzionale con supporto digitale. E' notaio in provincia di Udine e prima della nomina a notaio ha svolto per alcuni anni la professione di avvocato. Per curiosità intellettuale si è avvicinata al mondo di Internet e delle nuove tecnologie e dal 2001 collabora con il Consiglio Nazionale del Notariato quale componente della Commissione Informatica . Già professore a contratto presso l'Università Carlo Bò di Urbino di Informatica giuridica e cultore della materia presso la cattedra di diritto Civile della medesima Università, attualmente è docente presso la Scuola di Notariato Triveneto e Presso la Scuola delle Professioni legali di Padova di Informatica giuridica e svolge attività formative sia interne che esterne al Notariato. E' socia di diverse associazioni sia culturali che orientate al sociale, crede che compito di chi ha ricevuto è restituire, a partire dalla propria comunità. 

Tags:

Rispondi