Con l’emanazione del Decreto n. 144 del 23 luglio 2016 e delle relative “formule” è finalmente diventata effettiva la possibilità di contrarre unioni civili previste dalla legge del 20 maggio 2016, n. 76, c.d. legge Cirinnà, entrata in vigore il 5 giugno 2016: ecco perché è solo da qualche settimana che le cronache estive registrano le celebrazioni delle prime unioni tra persone dello stesso sesso nel nostro paese. Mancavano, infatti, alcune norme di attuazione riguardanti i registri dove trascrivere le nuove unioni, la procedura da seguire per la richiesta e la costituzione dell’unione nonchè le formule da adottare da parte dell’ufficiale di stato civile nei diversi atti relativi alla costituzione ed allo scioglimento dell’unione.
La legge è stata molta attesa ed in seguito alla sua entrata in vigore nel nostro Paese vengono riconosciute tre diverse formazioni sociali:
1. il matrimonio, cui possono accedere solo persone di sesso diverso
2. l’unione civile, cui potranno accedere solo le persone dello stesso sesso,
3. le convivenze di fatto, che potranno riguardare sia coppie eterosessuali che omosessuali.
Rinviando ad un prossimo articolo l’analisi delle norme relative alle convivenze, ci occuperemo di come si costituisce una unione civile e dei diritti e dei doveri da essa scaturenti.
Primo requisito per costituire una unione civile è che le persone dello stesso sesso che intendano costituirla siano maggiorenni e senza rapporti di parentela tra loro. Per stipulare un’unione civile si deve preventivamente farne richiesta all’ufficiale di stato civile che nei 15 giorni successivi verifica la sussistenza dei presupposti e l’assenza di impedimenti, quindi nella data concordata, bisogna rendere una dichiarazione sempre davanti all’Ufficiale dello Stato Civile e a due testimoni: l’atto sarà conservato nei Registri dello Stato Civile, in un apposito registro delle unioni civili.
Si può decidere che il cognome di una delle due persone sia comune ad entrambe o in alternativa l’altra può decidere di accompagnarlo al proprio, anteponendo o posponendo al cognome comune il proprio cognome.
Dall’unione civile discendono nei confronti di entrambi i partner pari diritti e pari doveri assimilabili a quelli derivanti dal matrimonio: le persone sono tenute alla coabitazione e alla reciproca assistenza e devono contribuire ai bisogni comuni; devono concordare l’indirizzo della vita familiare e stabilire la residenza della famiglia.
Con l’atto istitutivo dell’unione civile si instaura il regime di comunione legale dei beni: ovvero tutti i beni acquistati durante l’unione diventano di proprietà di entrambi i partner.
Si può optare per la separazione dei beni sia contestualmente alla costituzione dell’unione, rendendo una apposita dichiarazione all’ufficiale di stato civile, oppure dopo la costituzione dell’unione si può stipulare davanti al notaio e a due testimoni una convenzione patrimoniale, è possibile anche costituire una c.d. comunione convenzionale o un fondo patrimoniale, come per una qualsiasi altra coppia unita dal vincolo del matrimonio, e tutte queste convenzioni devo essere annotate a margine dell’atto istitutivo. Si applica ai partner dell’unione civile l’ Art. 230 bis c.c. che disciplina l’impresa familiare.
Tra i diritti nascenti dall’unione civile c’è il diritto di visita e assistenza in caso di malattia, di avere informazioni e di essere consultati in merito alle terapie da somministrare, nonché per il partner sano il diritto di essere preferito in caso di nomina di un amministratore di sostegno per il partner che a causa di malattia o altro tipo di infermità ne avesse bisogno.
Ulteriori diritti economici, sempre nascenti dall’unione, sono quello di ottenere la pensione di reversibilità e il TFR maturato dall’altro; nonché i diritti successori derivanti dalla morte di uno dei due componenti l’unione civile, essendo riconosciuto in capo al partner superstite il diritto alla quota di legittima e il diritto di abitare per tutta la vita nella casa in cui la coppia risiedeva, se di proprietà del defunto o di entrambi.
Come per le coppie eterosessuali anche per le persone dello stesso sesso vi sono casi in cui il vincolo perde efficacia:
- l’unione civile cessa se una delle due persone muore
- se uno dei due partner ottiene la rettifica dell’attribuzione di sesso all’anagrafe (diversamente se in costanza di matrimonio uno dei coniugi ottiene la rettifica o il cambiamento di sesso, il matrimonio può tramutarsi in unione civile e non necessariamente si scioglie)
- in caso di divorzio, che però non deve essere preceduto da un periodo di separazione in quanto alle unioni civili non si applica mai l’istituto della separazione personale
- infine la volontà di sciogliere l’unione può essere dichiarata anche separatamente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
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