Cos’è l’affidamento familiare

Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza

In Italia l’affidamento familiare è regolamentato dalla Legge 184/1983, che è stata successivamente modificata dalla Legge 149/2001. L’affidamento familiare consiste nell’accoglienza di un minore per un periodo di tempo determinato presso una famiglia, un single o una comunità di tipo familiare, qualora la sua famiglia d’origine stia attraversando un momento di difficoltà e per vari motivi (difficoltà educative e/o genitoriali, malattia, carcerazione, ecc.) non riesca a prendersi temporaneamente cura dei figli. L’affidamento è caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine e dal rientro del minore nella propria famiglia d’origine. L’affidamento è consensuale nel caso sia disposto dall’Autorità Giudiziaria. L’affidamento si ottiene su richiesta della famiglia naturale ai servizi stessi o in seguito disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’affidamento può essere diurno o part-time (quando è limitato ad alcune ore durante la giornata), oppure residenziale (quando il minore va a vivere per un periodo di tempo, presso la famiglia affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia naturale). L’affidamento decorre dall’accordo formale tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e la famiglia affidataria “ritenuta idonea” o in base a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria. L’ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età, mentre per età inferiori vengono individuate le forme più opportune di coinvolgimento del bambino. La durata dell’affidamento è temporanea (da alcuni mesi fino a un massimo di due anni come disposto dalla legge). Essa viene definita, di volta in volta, nell’ambito dell’accordo tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e quella affidataria e/o stabilita dal provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. L’affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà viene risolta dalla famiglia, da sola e/o con l’aiuto dei servizi, oppure in tutti quei casi in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.

Come si diventa famiglia affidataria

L’affidamento può essere a parenti o a terzi (intendendo, con questo termine, famiglie che non hanno con i minori affidati nessun rapporto di parentela). Possono offrire la disponità all’affidamento coppie (coniugate e non coniungate) con figli e senza figli e anche persone singole. Non sono fissati particolati vincoli di età degli affidatari rispetto al minore affidato. Per offrire la disponibilità ad essere affidatari occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali. Un’apposita equipe dei servizi sociali territoriali effettua incontri e colloqui di conoscenza con le famiglie disponibili all’affidamento, al fine di poter raccogliere informazioni utili a valutarne la corrispondenza rispetto alle caratteristiche e ai bisogni dei minori da affidare. I servizi sociali territoriali riconoscono alla famiglia affidataria un contributo economico “di norma a carattere mensile” ed una specifica copertura assicurativa. Nel caso di affidamento a parenti, il contributo economico può essere di entità mensile ridotta e comunque è determinato dopo specifica valutazione della situazione socio-economica familiare da parte dei servizi. Oltre a prevedere misure di sostegno e aiuto economico comprendenti anche particolari possibilità di rimborso spese, la legge per il sostegno alla maternità e alla paternità estende gli stessi diritti in materia di congedi lavorativi e riposi giornalieri anche ai genitori affidatari. Le famiglie affidatarie possono incontrarsi e confrontarsi con altre famiglie all’interno dei gruppi di preparazione e auto-aiuto promossi dai servizi sociali territoriali oppure possono rivolgersi anche alle associazioni che si occupano di affidamento per ricevere informazioni, sostegno e accompagnamento.

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