Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell’infanzia concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati

unicefArticolo 6

1. Gli Stati parte si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3, ivi compreso per l’ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.
2. Gli Stati parte adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parte si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

Articolo 8

1. Gli Stati parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:
a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
c) permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
d) fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
e) proteggendo, se del caso, la vita privata e l’identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
g) evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell’esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
2. Gli Stati parte si accertano che nessuna incertezza relativa all’età effettiva della vittima impedisca l’instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.
3. Gli Stati parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell’ordinamento giudiziario penale, l’interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
4. Gli Stati parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
5. Se del caso, gli Stati parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l’integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell’accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Articolo 10

1. Gli Stati parte prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parte favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parte incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.
3. Gli Stati parte si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili.
4. Gli Stati parte che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell’ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

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