Normative e accoglienza

Massimiliano Arena

Dal 1999, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite appare particolarmente attento al destino dei bambini coinvolti nei conflitti armati e sulla materia ha adottato sei Risoluzioni.

Come uomo di legge ed amante del diritto nella sua forma più pura, e come avvocato a disposizione dei più piccoli, sono sempre dell’idea che sia necessario partire dalle leggi che gli ordinamenti nazionali e sovranazionali ci mettono a disposizione. Ripercorriamo le tappe fondamentali della lotta contro il coinvolgimento delle bambine e dei bambini nei conflitti armati dal 1949 al 2002, con particolare riferimento alla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia:
1949: adozione della Convenzione di Ginevra (il relativo Protocollo aggiuntivo verrà approvato nel 1977);
1989: Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Bandisce l’arruolamento nei conflitti armati e l’uso di bambini minori di anni 15 ed impone che gli Stati assicurino forme di riabilitazione sociale e psicologica dei bambini vittime della guerra;
1996: pubblicazione del Rapporto “L’impatto dei conflitti armati sui bambini”, a cura di Graça Machel, esperta indipendente ed ex Ministro dell’Istruzione del Mozambico;
1997: nomina di Olara Otunu a primo Rappresentante Speciale del Segretario Generale per i bambini e i conflitti armati. Dal 7 febbraio 2006 il ruolo è ricoperto da Radhika Coomaraswamy, avvocato ed ex presidente della Commissione sui diritti umani dello Sri Lanka;
1997: adozione, il 30 aprile, dei “Principi di Città del Capo” da parte dell’UNICEF e delle principali ONG (Organizzazioni Non Governative);
1998: istituzione della Coalizione internazionale “Stop all’uso dei bambini soldati”. Ne sono membri fondatori Amnesty International, Terre des Hommes, Human Rights Watch, Save the Children, Jesuit Refugees Service e Quaker United Nations Office. La Coalizione agisce anche a livello nazionale, attraverso omonimi raggruppamenti di ONG;
1999: adozione della Convenzione n. 182 dell’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), che definisce l’impiego militare dei minori “una delle peggiori forme di lavoro e sfruttamento minorile”. A gennaio 2007, la Convenzione n. 182 risulta ratificata da 163 Stati;
2002: entrata in vigore del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. Eleva da 15 a 18 anni l’età minima per il reclutamento nelle forze armate. A gennaio 2007, il Protocollo opzionale risulta ratificato da 110 Stati;
2002: la Corte Penale Internazionale (CPI) definisce nel suo Statuto “crimine di guerra” l’arruolamento o il coinvolgimento coatto in conflitti armati di minori di età inferiore a 15 anni. Anche la violenza sessuale sui minori durante un conflitto viene qualificata come crimine di guerra. La Prima sessione dell’Assemblea degli Stati membri della CPI ha avuto luogo nel settembre del 2002 ed ha istituito un Fondo di solidarietà per le vittime.
Dal 1999, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite appare particolarmente attento al destino dei bambini coinvolti nei conflitti armati e sulla materia ha adottato sei Risoluzioni:
Risoluzioni 1261 e 1314, adottate nel 1999 e nel 2000. Richiamano le parti in conflitto al rispetto delle norme di diritto internazionale relative alla protezione delle bambine e dei bambini coinvolti nei conflitti armati;
Risoluzione 1379, adottata nel 2001. Richiede che il Segretario Generale delle Nazioni Unite inserisca nella black list gli Stati che utilizzano bambini soldato;
Risoluzioni 1460 e 1539, adottate nel 2003 e nel 2004. Affermano la necessità di includere i bambini nei programmi di disarmo, riabilitazione e reinserimento e prospettano specifiche misure nazionali a ciò preposte;
Risoluzione 1612, adottata il 22 aprile 2005 su proposta di Francia e Benin. Dispone un monitoraggio sulle sei tipologie di violazioni di diritti dell’infanzia e statuisce la creazione di un Gruppo di Lavoro del Consiglio di Sicurezza incaricato di formulare raccomandazioni e misure da adottare. Invita, inoltre, gli Stati che utilizzano bambini nei conflitti armati a pianificare un programma di smobilitazione e successiva reintegrazione.
Come si può notare, vi sono tuttora numerose lacune nella legislazione. A coprirle giungono in soccorso il buon senso e la giurisprudenza, la quale, specie nei Paesi di diritto anglo-sassone, forma un precedente vincolante.
Auspico un’apertura umanitaria nelle maglie del diritto italiano al fine di consentire facilmente l’ingresso in Italia dei nuclei familiari con bambini soldato, oltre alla facilitazione di pratiche di affido ed adozione internazionale a favore degli stessi, con sostegno previdenziale, contributivo e fiscale per le famiglie italiane disponibili.

Massimiliano Arena
Avvocato del Foro di Foggia,
direttore della rivista Diritto Minorile www.dirittominorile.it, editore

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