Il compito della magistratura

Pietro Errede

Manca la previsione di un trattamento sanzionatorio diverso a seconda del tipo di sostanza o metodo vietato, il cui uso sia stato riscontrato attraverso le indagini di laboratorio o degli organi di polizia giudiziaria.

Il doping, voce inglese che deriva da (to) dope “drogare”, è l’uso illegale, spesso sconfinante nell’abuso, di sostanze o medicinali illeciti finalizzato a potenziare artificialmente le energie psicofisiche di atleti o animali da competizione migliorandone, quindi, il rendimento agonistico.
Prima ancora che una violazione della legislazione sportiva, rappresenta un’infrazione all’etica dello Sport, il quale, da simbolo di naturalezza e leale competizione, viene capovolto in artificio ed inganno.
In origine, la materia era affidata esclusivamente alla disciplina sportiva, la quale, però, si è appalesata del tutto inadeguata a fronteggiare il problema. La crescita vertiginosa degli interessi finanziari che coinvolgono gli sport più popolari (calcio, ciclismo, ecc.) e l’insopprimibile istinto di primeggiare dell’uomo hanno condotto il fenomeno a proporzioni tali da esigere con sempre maggiore insistenza un graduale intervento regolamentare da parte del legislatore statale e degli organi sovranazionali.
Il primo passo del legislatore statale verso una regolamentazione specifica della materia è costituito dalla Legge 1099 del 26 ottobre 1971 (“Tutela sanitaria delle attività sportive”). All’articolo 3, questa sanciva che “gli atleti partecipanti a competizioni sportive che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute sono puniti con l’ammenda da lire 50.000 a lire 500.000”. Con l’ammenda da 100.000 lire a 1 milione era, invece, sanzionato chiunque, animato da identica finalità, somministrasse le suddette sostanze agli atleti. L’ammenda era triplicata nel caso di commissione del fatto da parte di dirigenti, allenatori, commissari tecnici, ovvero di fatto commesso nei confronti di minori di anni 18.
Spiccava la scelta di punire l’atleta, ma, con maggiore severità, veniva punito il somministratore, colui il quale consegnava direttamente all’atleta la sostanza dopante o che la passava ad altra persona in modo tale da raggiungere comunque l’atleta. In ogni caso, c’era sicuramente da dubitare dell’efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie, tenuto conto dell’interesse tutelato.
Successivamente, con la Legge 401/1989, si tentò di arginare il fenomeno dilagante del calcio scommesse, scoppiato nel 1980. Questo aveva sconvolto il mondo dello sport, e non solo, facendo emergere l’esistenza di una vera e propria organizzazione criminale dedita a lucrare cospicui profitti con il sistema delle scommesse clandestine su partite di calcio truccate. La legge in questione si proponeva, tuttavia, di conseguire anche altri due obiettivi: 1) razionalizzare e semplificare la disciplina penale del giuoco del lotto, delle scommesse e dei concorsi pronostici introducendo una nuova figura criminosa di “esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa”; 2) prevenire, mediante l’istituzione di nuove misure, quali il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, il dilagante fenomeno della violenza negli stadi.
Prima dell’introduzione delle suddette leggi, il fenomeno delle frodi sportive assumeva rilievo esclusivamente nell’ordinamento sportivo, mancando nell’ordinamento statale una norma apposita che lo qualificasse anche come illecito penale. In mancanza di una legge specifica, la giurisprudenza cercò di risolvere il problema della punibilità del doping anche col ricorso a fattispecie codicistiche, come i delitti di “Truffa” (art. 640 c.p.), “Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari” (art. 440 c.p.), “Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), “Commercio di sostanze alimentari nocive” (art. 444 c.p.) e “Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica” (art. 445 c.p.) fino a spingersi all’applicazione del D.P.R. 309/1990, qualora le sostanze utilizzate dall’atleta rientrassero fra quelle comprese nelle apposite tabelle allegate al “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” e del D.Lgs. 626/1994 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
La Legge 401/1989, però, come autorevole dottrina aveva rilevato, lungi dal contrastare il fenomeno del doping, si era proposta principalmente la protezione dell’attività sportiva svolta sotto l’egida di un ente pubblico (CONI, UNIRE) in ragione del particolare rilievo (socio-pedagogico e, soprattutto, economico) delle competizioni che si svolgono all’interno dell’apparato organizzativo pubblico.
Attesa l’inadeguatezza della legislazione di contrasto previgente, e proprio alla luce del dilagare della piaga doping, il nostro legislatore ha approntato una tutela ben più incisiva rispetto a quella dettata dalla L. 1099/71, nonché dall’art. 1 della L. 401/89, mediante la Legge 14 dicembre 2000, n. 376, intitolata: “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”. In essa sono previste sanzioni penali pesanti (reclusione da tre mesi a tre anni e multa da 5 milioni a 100 milioni di lire) non solo per chi offre, ma anche per chi assume sostanze dopanti al fine di alterare la prestazione atletica agonistica.
Come si desume anche dal titolo, la legge intende, in realtà, perseguire due obiettivi: da un lato la tutela sanitaria delle attività sportive, dall’altro la lotta contro il doping. I beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici sono, quindi, la salute (individuale e collettiva) e la lealtà delle competizioni sportive.
La Legge n. 376 del 2000 opera un’abrogazione tacita della L. 1099/1971 ed introduce tre nuove ipotesi di reato (v. art. 9):
il procacciamento, la somministrazione, l’assunzione o il favoreggiamento dell’utilizzo di farmaci o sostanze dopanti;
l’adozione o sottoposizione a pratiche mediche dopanti;
il commercio illegale di farmaci o sostanze dopanti.
Vengono introdotte anche una serie di circostanze aggravanti speciali, oltre ad alcune previsioni relative alla disciplina delle sanzioni accessorie e della confisca. L’ampiezza dell’intervento dimostra, con palmare evidenza, che il nuovo assetto della materia non rappresenta un semplice aggiornamento delle scarne indicazioni emergenti dalla normativa previgente: nell’intento di combattere a tutto campo il pernicioso fenomeno, il legislatore si impegna a forgiare uno strumento repressivo capillare, oltre che severo, ancorandolo ad una visione complessiva.
Tuttavia, la novella, tenendo soprattutto conto dei gravi fatti di doping che hanno funestato lo scorso mese di agosto in occasione delle Olimpiadi di Londra, non appare esente da critiche.
Alla stregua del citato D.P.R. 309/1990, individua le sostanze dopanti mediante una tabella la cui compilazione sembra essere affidata ad un’ampia discrezionalità dell’autorità amministrativa. Sarebbe stato, forse, più conforme al contenuto dell’art. 25 della Costituzione prevedere dei limiti più restrittivi all’esercizio della discrezionalità tecnica rimessa alla fonte secondaria in virtù del fatto che la scienza medica non sembra pervenuta a conclusioni definitive ed univocamente condivise in merito alle sostanze che possono diventare realmente nocive o esporre a pericolo la salute umana. Non risulta, ad esempio, ancora individuato lo spartiacque tra l’integrazione farmacologica o vitaminica lecita, volta al mero riequilibrio delle energie bruciate con l’allenamento o l’agonismo, e quella illecita, finalizzata, invece, all’incremento delle capacità farmacologiche e naturali dell’atleta. Anche il concetto di alterazione della condizione psicofisica dell’atleta è suscettibile di essere dilatato, fino al punto da farvi rientrare l’assunzione di farmaci volta solamente a provocare un effetto placebo.
Manca, inoltre, la previsione di un trattamento sanzionatorio diverso a seconda del tipo di sostanza o metodo vietato, il cui uso sia stato riscontrato attraverso le indagini di laboratorio o degli organi di polizia giudiziaria. La vigente regolamentazione sportiva prevede, al contrario, una differente graduazione delle sanzioni disciplinari a seconda della sostanza o del metodo vietati accertati all’esito del peculiare procedimento di giustizia sportiva previsto dal regolamento antidoping del C.O.N.I.
L’impostazione seguita dalla legge in esame potrebbe, pertanto, prestare il fianco ad altre censure di costituzionalità rispetto all’art. 3 della Costituzione. Spetterà alla discrezionalità dell’Autorità Giudiziaria, nella determinazione in concreto della pena, scindere tra le fattispecie oggettivamente più o meno gravi anche in considerazione del maggiore o minore allarme sociale che ne può derivare.
A completamento di quanto già esposto, nell’art. 2 desta perplessità la disposizione contenuta nel comma 3, dove si impone una revisione periodica delle tabelle concernenti le sostanze ed i metodi vietati, con cadenza non superiore a sei mesi indipendentemente da un’evoluzione effettiva delle conoscenze scientifiche del settore.
Sarebbe, inoltre, auspicabile aumentare la quantità e, soprattutto, la qualità dei controlli. Ad effettuare i test sono sempre i medici ed i laboratori del C.O.N.I. (convenzionati con il Ministero attraverso la F.M.S.I., la federazione medici sportivi), ripetendo quel meccanismo controllato-controllore che tanti scandali produce anche in altri settori nevralgici della nostra società.
Trattandosi di un problema globale che non coinvolge solo l’Italia, si ravvisa, altresì, l’impellente opportunità di predisporre misure adeguate e coordinate a livello internazionale, specie in ambito europeo. Andrebbero, infine, previste delle misure premiali in favore degli atleti che intendano collaborare concretamente con gli organi inquirenti. Ciò faciliterebbe il lavoro di indagine e repressione del fenomeno e contribuirebbe, ancora una volta, alla tutela dei valori essenziali in gioco, quali salute e lealtà.

Pietro Errede
Magistrato Ordinario del Tribunale di Bari

Massimiliano Fanni Canelles

Viceprimario al reparto di Accettazione ed Emergenza dell'Ospedale ¨Franz Tappeiner¨di Merano nella Südtiroler Sanitätsbetrieb – Azienda sanitaria dell'Alto Adige – da giugno 2019. Attualmente in prima linea nella gestione clinica e nell'organizzazione per l'emergenza Coronavirus. In particolare responsabile del reparto di infettivi e semi – intensiva del Pronto Soccorso dell'ospedale di Merano. 

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