La pena rieducativa

Irene Bonvicini e Francesca Bocchini

L’articolo 19 del nuovo Ordinamento penitenziario concerne la formazione professionale, permettendo al condannato l’acquisizione delle competenze ai fini dello svolgimento di un’occupazione produttiva.

In ambito giuridico, risuona ripetutamente il riferimento alla “umanizzazione della pena”, la quale pone al centro le necessità specifiche dei detenuti tentando di delineare un trattamento rieducativo individualizzato. A fronte delle molteplici problematiche che i detenuti sono costretti ad affrontare nelle carceri italiane, sorge spontanea la domanda se esista una corrispondenza o, piuttosto, un divario, fra quanto enunciato sul piano legislativo e ciò che risulta nella sua attuazione.
Significativo risulta il caso di un detenuto presso l’istituto penitenziario di Livorno il quale, nell’ottobre scorso, a tre giorni dal termine dell’espiazione della condanna, ha deciso di togliersi la vita. Si tratta di una palese sconfitta del sistema giudiziario nella realizzazione della pena rieducativa e di un’evidente manifestazione della cosiddetta “sindrome da paura di adattamento sociale”.
È bene approfondire quali siano le misure legislative presenti nell’ordinamento italiano poste a tutela del soggetto detenuto e, in seguito, illustrare le difficoltà applicative che gli istituti penitenziari devono affrontare.

Con la legge 26 luglio 1975, n. 354, si è riformato il regolamento penitenziario fascista risalente al 1931. L’approccio di base di quest’ultimo era costituito dal raggiungimento del pentimento e della rieducazione tramite privazioni e perpetrazioni di sofferenze fisiche, a cui si aggiungeva un regime di isolamento nei confronti della società esterna, limitando, in particolar modo, i contatti con l’ambiente familiare.
La riforma del 1975 ha la finalità di attuare quanto enunciato all’articolo 27 della Costituzione: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Nella suddetta legge (1975) emergono come principi irrinunciabili il valore e la dignità della persona, perseguibili mediante la tutela di diritti fondamentali quali il diritto all’integrità fisica, alla salvaguardia dei rapporti familiari e sociali ed alla preservazione dell’integrità morale e culturale. Il metodo adottato per il conseguimento di un adeguato reinserimento sociale consta nell’elaborazione di un programma strettamente individuale, adatto alla personalità di ciascun detenuto.
Gli elementi innovativi introdotti con la riforma riguardano l’istruzione, il lavoro, le attività culturali, ricreative e sportive, la religione, gli opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Due sono gli assunti di base della legge del ‘75: il primo concerne la discontinuità della pena, con la flessibilità dei permessi (che permette ai detenuti di riallacciare periodicamente i rapporti umani, a partire da quelli familiari); il secondo riguarda la flessibilità della pena, con la liberazione anticipata. In base a quest’ultimo, il giudice di sorveglianza monitora il comportamento del detenuto e ne analizza i cambiamenti per poter poi concedere un’eventuale riduzione della pena.
L’articolo 19 del nuovo Ordinamento penitenziario concerne la formazione professionale, intesa come attività istruttiva parascolastica la quale, attraverso l’apprendimento di tecniche lavorative, permette l’acquisizione delle competenze ai fini dello svolgimento di un’occupazione produttiva. Si dà priorità all’istruzione (anche professionale), cercando di non ricorrere allo strumento dell’imposizione, ma creando una serie di incentivi economici e concedendo alcuni benefici volti a stimolare nel detenuto l’elaborazione di una scelta il più possibile libera e responsabile.
Di estrema rilevanza risulta la previsione di misure alternative alla detenzione, distinguibili nell’affidamento in prova al servizio sociale, nella semilibertà o nella detenzione domiciliare dopo aver scontato metà della pena. La prima soluzione si dimostra la più efficace, poiché si riduce al minimo il contatto con l’ambiente carcerario e la condizione di privazione della libertà personale. La semilibertà può essere ritenuta, invece, una forma alternativa meno opportuna, perché non muta, nella sostanza, lo stato di detenzione del soggetto, non aiutando debitamente il suo reinserimento nella società libera. Infine, la partecipazione della comunità esterna, come uno scambio tra popolazione detenuta e popolazione libera, è un principio basilare per il raggiungimento della rieducazione e del reinserimento dei detenuti nella società. Questa prospettiva è comprensibile se si esula da un concetto vendicativo di pena in favore di un orientamento riabilitativo.

Il sistema penitenziario adottato nel 1975, e successivamente riformato nel 2000, si prefigge di dare esecuzione a standard internazionali quali quelli contenuti nelle “Regole minime per il trattamento dei detenuti”, adottate dall’ONU nel 1955, e nelle “Regole penitenziarie europee” del Consiglio d’Europa del 1987. Queste norme mirano ad umanizzare le condizioni di vita dei detenuti e, in particolare, sono dirette all’eliminazione delle cause primarie di disagio all’interno delle carceri, quali il sovraffollamento, l’insufficienza delle strutture, le condizioni sanitarie precarie e l’accesa conflittualità interna.
Emblematica è la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 2009 sul caso italiano di un ex detenuto bosniaco, Sulejmanovic, il quale aveva presentato ricorso nel 2003 ritenendosi vittima di trattamenti inumani e degradanti: l’Italia è stata ritenuta colpevole poiché il sovraffollamento rientra nella fattispecie giuridica sopra citata. Questo giudizio ha permesso di portare alla luce un grave problema che affligge le carceri europee e fungerà da apristrada per la presentazione di ulteriori ricorsi nel nostro Paese. Un dato che può quantificare il sovraffollamento negli istituti italiani è rappresentato dal fatto che i detenuti in eccesso risultano essere 21.611 su un totale di 67.428 al 30 settembre 2011.
Il sovraffollamento va ad inficiare non solo le condizioni fisiche di detenzione ed il relativo rispetto della sfera personale, ma incide pesantemente anche sulle effettive possibilità di riuscita dei programmi di rieducazione. Infatti, il personale addetto a questi compiti è scarso e poco qualificato; manca una cultura specialistica in materia, con la conseguenza che l’approccio adottato è puramente regolativo e burocratico. Inoltre, le stesse occupazioni previste dai piani riabilitativi non hanno un grosso impatto sul reinserimento sociale. A titolo esemplificativo, lavora soltanto il 20,4% della popolazione carceraria, di cui solo un numero esiguo (2.257 su 13.765) presso datori di lavoro esterni, con il risultato che la parte rimanente svolge mansioni poco qualificanti, come attività di pulizia, all’interno dell’istituto. La società esterna si dimostra, inoltre, restia ad offrire possibilità lavorative a chi ha commesso un reato concedendo, così, una seconda chance. Si sente già sovraccaricata e spaventata sia dall’incombente disoccupazione, sia dall’ingente ondata di immigrazione che aumentano le richieste di un impiego.
Sulla scia di queste falle del sistema, si innescano ulteriori meccanismi avversi. La modulazione della durata della pena avviene non più e non solo sulla base della gravità del reato, bensì sull’analisi della condotta del detenuto in carcere e delle condizioni del suo ipotetico reinserimento, opportunamente monitorate da equipe di esperti. Tuttavia, se da un lato le attività rieducative in carcere risultano poco stimolanti e possono essere percepite dai detenuti come imposte, dall’altro si constata un’attitudine del carcerato ad eseguire questi compiti con il solo scopo della riduzione della pena, simulando, talvolta, l’effettiva interiorizzazione del programma rieducativo. Gli stessi esperti incorrono, dunque, nell’incapacità di esprimere un giudizio in merito al reale successo della funzione rieducativa.
Si osservano variazioni complementari tra l’aumento della popolazione detenuta e condannata e l’incremento della percezione sociale di insicurezza. Ciò determina un inasprimento della domanda sociale di tipo punitivo, talvolta caldamente incoraggiata per via politica.
La parola “sicurezza” assume un ruolo centrale e rappresenta un sentimento diffuso all’interno della società, tale da convertirsi in un valore irrinunciabile. A fronte di questo impellente bisogno, la società reagisce richiedendo al sistema penale una politica repressiva e di controllo.
In tal modo, questa tendenza sociale acuisce il già presente divario fra la legge scritta, che mira all’umanizzazione della pena ed alla rieducazione del detenuto, e le condizioni reali di riuscita.
Alla luce di quanto detto, le attività rieducative all’interno degli istituti penitenziari si sono rivelate poco efficaci in quanto si perpetua una netta separazione fra la società carceraria e quella libera.
Le misure alternative, quali l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e la detenzione domiciliare, tendono, anche se parzialmente, a colmare il distacco comunicativo fra le due realtà sociali: il carcerato, mantenendo un contatto con l’esterno e subendo una minore privazione di libertà, ha più possibilità di reintegrarsi e, al contempo, la società è posta nella condizione di dialogare e non stigmatizzare gli individui detenuti, facilitando il loro rientro nella vita reale.
Probabilmente, questa prospettiva si dimostra la più adatta alla realizzazione della rieducazione di chi ha commesso un reato, focalizzandosi sul concetto di umanizzazione della pena, e, soprattutto, del detenuto, ed inibendo il senso di insicurezza che imperversa nella società contemporanea.
A sostegno di questa tesi, secondo un’indagine del 2009 condotta dal Sindacato dei direttori penitenziari, la recidiva della popolazione carceraria è del 70%, mentre quella della popolazione sottoposta a misure alternative è di circa la metà.
Tuttavia, per dare un’adeguata attuazione alle misure alternative, è auspicabile un aumento delle risorse destinate a tali programmi ed un riorientamento del sistema penitenziario in questa direzione, in modo tale da creare maggiori e migliori possibilità di accesso ad esse.

Irene Bonvicini e Francesca Bocchini
Studentesse dell’Università di Padova – Facoltà di Scienze Politiche,
Relazioni Internazionali e Diritti Umani

Massimiliano Fanni Canelles

Viceprimario al reparto di Accettazione ed Emergenza dell'Ospedale ¨Franz Tappeiner¨di Merano nella Südtiroler Sanitätsbetrieb – Azienda sanitaria dell'Alto Adige – da giugno 2019. Attualmente in prima linea nella gestione clinica e nell'organizzazione per l'emergenza Coronavirus. In particolare responsabile del reparto di infettivi e semi – intensiva del Pronto Soccorso dell'ospedale di Merano. 

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