Le pene dei gay

Fuori dall’Italia l’omosessualità è illegale in circa una settantina di Paesi, in alcuni dei quali viene proibita anche la sodomia eterosessuale che può includere, oltre al sesso anale, anche quello orale e la fornicazione, intesa come adulterio o qualsiasi altro comportamento sessuale che non persegua la procreazione all’interno del matrimonio.

Chiunque abbia visto il meraviglioso film “Una giornata particolare”, con Marcello Mastroianni e Sofia Loren, ha compreso quale ostilità e quale pregiudizio circondasse l’omosessualità maschile durante il fascismo. La cultura del ventennio colpiva duramente i comportamenti omosessuali con ammonizioni amministrative o il confino, anche se il Codice Rocco (1930), rimandando alla Chiesa cattolica il compito di limitare comportamenti ritenuti scandalosi, di fatto non puniva alcuna forma di comportamento sessuale. Il tema dell’omosessualità, in tal modo, veniva trattato come questione estranea allo Stato, riconducibile esclusivamente al campo della morale e della religione. Una situazione rimasta invariata fino ad oggi. Nella storia della Repubblica italiana, non abbiamo, malgrado la laicità dei principi, alcuna legge che riguardi esplicitamente il comportamento omosessuale, sia in senso repressivo, sia in senso protettivo. Atteggiamento che non è venuto meno nemmeno con gli ultimi governi, creando una situazione paradossale: da un lato, ed a differenza di molti altri Paesi, nessuna criminalizzazione o discriminazione del cittadino gay, dall’altro nessuna approvazione, soprattutto su richiesta esplicita di alcune componenti cattoliche, di leggi che regolamentino le cosiddette “Unioni civili” (Pacs). L’unica rottura rispetto a tale tradizione di “non ingerenza” si è avuta solo nella XIV Legislatura (2001-2006), con l’emanazione di leggi espressamente mirate a a vietare la discriminazione in base all’orientamento sessuale. La direttiva 2000/78/CE contro le discriminazioni sul lavoro in base all’orientamento sessuale è stata recepita dalla legislazione italiana, con Decreto Legislativo n. 216 del 9 luglio 2003. In particolare, l’articolo 3, comma 3 del Decreto legislativo recita: “nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o all’orientamento sessuale di una persona.

Solo nel 2008, con l’art. 8-septies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito nelle legge 6 giugno 2008, n. 101, è stata abrogata la disposizione che attribuisce rilevanza all’orientamento sessuale nella valutazione di entrata o permanenza nelle Forze armate, in quelle di Polizia e nei Vigili del Fuoco. Attualmente, in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 101 del 2008, il terzo comma dell’art. 3 del d. lgs. 216/2003 risulta così formulato: “Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o all’orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima.” Fuori dall’Italia, l’omosessualità, oggi, è illegale in circa una settantina di Paesi. In alcuni viene proibita anche la sodomia eterosessuale. Questa può includere, oltre al sesso anale, anche quello orale e la fornicazione, intesa come adulterio o qualsiasi altro comportamento sessuale che non persegua la procreazione all’interno del matrimonio. In Europa, Albania, Azerbaijan, Bielorussia, Cipro, Grecia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Russia, Serbia, Turchia, Ucraina, sono tra quei Paesi che, anche quando non prevedono leggi contrarie al comportamento omosessuale, di fatto lo condannano attraverso altre normative. In quasi tutti questi Paesi sono note le violenze e i raid contro i gay, una situazione che solitamente viene vissuta nel totale anonimato. Tutti gli altri Paesi europei, compreso lo Stato del Vaticano, non condannano in alcun modo l’omosessualità e, in molti casi, posseggono leggi antidiscriminatorie.Due soli esempi: la Spagna che ha decriminalizzato l’omosessualità nel 1979, ha permesso il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel 2005 e l’adozione nel 2006; la Svezia, dove la decriminilizzazione dell’omosessualità risale al 1944, l’età del consenso tra partner è equiparata al rapporto eterosessuale (15 anni), le unioni civili sono previste dal 1995 e l’adozione dal 2002. La maggioranza delle Nazioni africane, invece, ha mantenuto leggi fortemente repressive nei confronti dell’omosessualità, anche se alcuni, in pratica, non le mettono in atto.

Allo stesso modo, un Paese che manca di leggi contro il comportamento omosessuale può essere caratterizzato da una cultura che è apertamente ostile e che così perseguita gli individui con altri mezzi. Nessuna nazione ha mai criminalizzato unicamente il sesso lesbico. Si ha la criminalizzazione di tutte le forme di comportamento omosessuale o solo di quella maschile. In alcuni casi, si prevede la condanna in carcere o i lavori forzati. In Nigeria è prevista la condanna a morte per lapidazione. Da segnalare anche la Sierra Leone, dove l’omosessualità può condurre all’ergastolo, e il Sudan, che prevede la pena di morte, commutabile in ergastolo. Situazione simile nel continente asiatico. La pena di morte per omosessualità è prevista in Arabia Saudita, Bangladesh, Emirati Arabi, Pakistan e Yemen. In Iran, ove vige la Sharia, la legge islamica spesso abusata dagli ufficiali governativi. Per molti anni non si è avuta notizia di esecuzioni di omosessuali, seppur molti ritengano il caso dei giovani Mahmoud Asgari e Ayaz Marhoni un’esecuzione per tale motivo (e non per stupro). La sharia prevede: articoli 114-119: la “sodomia” tra adulti consenzienti è punita con la morte. Il metodo di esecuzione è scelto dal giudice della sharia. Articoli 121,122: il massaggio o sfregamento delle cosce o delle natiche commesso da due uomini è punito da 100 frustate; alla quarta infrazione, la punizione è la morte. Articoli 123 e 124: se due uomini “stanno nudi uno sull’altro senza nessuna necessità” sono puniti entrambi fino a 99 frustate e se un uomo “bacia un altro con lussuria” la punizione è di 60 frustate. Articoli 127-130: atti di lesbismo tra donne adulte sono puniti da 100 frustate e dopo la quarta infrazione, la punizione è la morte. Paradossalmente, in Afghanistan non si comprende se l’omosessualità sia un crimine o no a livello costituzionale, dal momento che la Nazione vive un lungo periodo di relativo caos, dovuto alle continue battaglie tra NATO e talebani, ma la pena di morte (imposta dai talebani) solitamente non viene più applicata. Il Codice Penale del 1976, tuttora valido, stipula un lungo imprigionamento per l’adulterio e la pederastia, a volte per l’omosessualità. Comunque sia, spesso, vige la legge della sharia, che proibisce relazioni omosessuali tra uomini e tra donne. Nei casi in cui essa viene applicata, è prevista la lapidazione. Amnesty International ha documentato numerosi casi di indicibili torture ed esecuzioni pubbliche inflitte a uomini sorpresi in congiungimenti carnali. Nel Nord America, la situazione è simile a quella europea, con pochi casi di condanna esplicita dell’omosessualità (Antigua e Barbuda, Barbados, che prevede l’ergastolo, Belize, Dominica, Grenada, Giamaica, Trinidad e Tobago). Negli Stati Uniti, tredici Stati proteggono l’orientamento sessuale e l’identità di genere, sette proteggono solo l’orientamento sessuale e trenta Stati non prevedono protezione per tali caratteristiche. Per quanto riguarda la decriminalizzazione dell’omosessualità, fino al 2003 le leggi sulla sodomia in alcuni stati degli Stati Uniti proibivano il sesso anale anche tra adulti consenzienti. Anche se, in molti stati, queste leggi erano applicate sia per etero, sia per omosessuali, erano primariamente usate per negare a gay e lesbiche una serie di diritti. Ogni Stato aveva una legislazione propria su questo tema. Il 26 giugno 2003, la Corte Suprema (Sentenza Lawrence et al. vs. Texas) ha dichiarato incostituzionali, e le ha quindi abrogate, le leggi contro la sodomia in tutti gli Stati Uniti. Nel Sud America, invece, solo in Guyana è prevista la condanna fino all’ergastolo per l’omosessualità, esclusivamente maschile. In Oceania, infine, mentre l’Australia non prevede alcuna legge specifica sull’omosessualità, molte regioni, cui si aggiungono le isole del vasto arcipelago, hanno in alcuni casi leggi fortemente repressive.

Bianca La Rocca
Responsabile dell’ufficio stampa di Sos Impresa Confesercenti

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