Ragazzi che delinquono e risposta penale

Il Dipartimento Giustizia Minorile (D.G.M.) è uno dei quattro Dipartimenti del Ministero della Giustizia ed ha competenza per i minori in materia di tutela e  protezione giuridica e di attuazione dei provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile

Il Dipartimento Giustizia Minorile (D.G.M.) è costituito da un’articolazione amministrativa centrale e da una territoriale prettamente operativa  che interviene direttamente  con l’utenza penale minorile. Il Dipartimento è costituito da tre Direzioni Generali: la D.G. per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, la D.G. del personale e della formazione, la D.G. delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. Nell’ambito della Direzione Generale del Personale gravita  l’Istituto Centrale di Formazione del Personale di Roma, con sedi decentrate a Messina e Castiglione delle Stiviere, che coordina e svolge percorsi di formazione e di aggiornamento riguardanti tutto il personale, educatori, assistenti sociali, psicologi, amministrativi e contabili, personale di polizia penitenziaria. A diretta dipendenza dal Capo Dipartimento sono invece uffici quali quello di programmazione generale e di bilancio, il servizio statistico, i sistemi informativi e l’Ufficio delle Autorità centrali convenzionali che esercita competenze in relazione al fenomeno della sottrazione internazionale dei minori.

CENNI SULLA STORIA DELLA GIUSTIZIA MINORILE IN ITALIA

Nel 1934, con regio decreto, vengono istituiti i Tribunali per i  Minorenni , organi giudiziari specializzati per i minori composti   da giudici di carriera a cui si aggiungono “esperti” in scienze sociali.  Ai Tribunali per i  Minorenni è attribuita competenza penale, amministrativa e competenza civile. La competenza penale si estende ai soggetti che hanno commesso un reato da minorenni fino al compimento del 25° anno di età.

Oltre a questo giudice specializzato, nasce anche un’organizzazione minorile, costituita dai Centri di rieducazione per Minorenni destinati, in ciascun distretto di Corte d’Appello, alla rieducazione dei minorenni con provvedimenti amministrativi e al trattamento e alla prevenzione della delinquenza. Tale organizzazione è parte del Ministero di Grazia e Giustizia.

Del 1930 è il codice penale che, relativamente ai minorenni, prevede l’istituto del perdono giudiziale e la definizione dell’età quale elemento per determinare l’imputabilità. Il concetto di imputabilità implica la capacità di intendere e di volere come presupposto della colpevolezza. L’imputabilità, pertanto, significa accertare, caso per caso, la capacità del minore di essere responsabile del reato commesso e conseguentemente ad essere sottoposto ad un giudizio penale. Il minore infraquattordicenne non è mai imputabile. L’art. 98 del codice penale precisa, inoltre, che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere.” Mentre per i maggiorenni la capacità di intendere e volere è presunta, per i minori dai 14 ai 18 anni, deve essere accertata volta per volta, in relazione al reato compiuto.

Nel 1948, la Costituzione ha introdotto  i principi fondamentali che avranno una diretta rilevanza per tutta la successiva legislazione minorile. Tra queste si possono focalizzare i principi di libertà e uguaglianza di tutti i cittadini (art.3), il richiamo ad attuare nei Servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo (art.5), la conformità che l’ordinamento giuridico italiano deve avere con le norme del diritto internazionale (art. 10), il principio della rieducazione del condannato quale elemento fondamentale nella esecuzione delle pene (art. 27), il dovere e il diritto dei genitori ad istruire ed educare i figli ( art.30 ), la protezione dell’infanzia e della gioventù (art.31), la tutela della salute (art.32), i principi dell’’istruzione scolastica ( art.34).

Nel 1955 con il D.P.R. 1538, il legislatore ha decentrato le funzioni amministrative ad ogni regione territorialmente competente

Il nuovo processo penale minorile risponde ai principi generali espressi nella legge delega L. 16 febbraio 1987, n.81 “Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale” che richiedeva l’applicazione del nuovo codice di procedura  penale “…con le modificazioni e integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione.”

Tra i criteri da attuare, in particolare, vi è quello del “dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l’aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell’apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti … e facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato… sospensione in tal caso del corso della prescrizione.”

Nell’art.1 del D.P.R. 448/88 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” si prevede che “le disposizioni siano applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.” In tale enunciato si evidenzia come il fulcro sul quale poggia il processo penale minorile è il riconoscimento dell’individualità del minore oltre alle più generali esigenze educative del soggetto in età evolutiva. I principi ispiratori su cui si fonda il processo penale minorile sono:

minima offensività del processo attraverso l’attivazione di tutti gli interventi necessari per favorire una rapida uscita del minore dal circuito penale non interrompendo i processi educativi in atto;

adeguatezza del processo a corrispondere a finalità educative e responsabilizzanti;

residualità della detenzione sia per le misure cautelari, con la previsione di misure quali le prescrizioni, la permanenza in casa e il collocamento in comunità, sia di esecuzione della pena ampliando l’agibilità delle sanzioni sostitutive.

All’art. 9 “accertamenti sulla personalità del minorenne” si definisce che il P.M. e il giudice  acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari (…) al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali (….) Agli stessi fini (…) possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità”.

L’acquisizione di tali elementi di conoscenza avviene tramite i servizi indicati nell’art. 6 – Servizi dell’amministrazione della giustizia e servizi di assistenza degli Enti locali – oltre che attraverso esperti. Il parere di tecnici, acquisito senza alcuna formalità di procedura, era già previsto nell’art.11 del R.D.L. n.1404/ 1934 “Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni”.

Durante i  primi anni  di applicazione del DPR 448/88,  il principio della residualità della detenzione, introdotto dal diritto processuale e confermato da una serie di interventi legislativi ( legge 332/95 e legge 165/98), ha comportato la diminuzione della presenza media giornaliera negli Istituti Penali per i Minorenni e un incremento degli interventi in area penale esterna, in ragione dell’ampia gamma di misure  a carattere non detentivo previste dalla nuova normativa.

La risposta penale alla devianza si è evoluta nel corso degli anni in ragione dei cambiamenti sociali e culturali che hanno investito anche il settore della giustizia e dell’esecuzione penale. Dal modello retributivo che si caratterizzava per una compensazione del danno arrecato dal reato attraverso l’espiazione della pena, il passaggio al modello rieducativo  ha focalizzato l’intervento sul trattamento della persona attraverso l’apporto multiprofessionale e l’attivazione di opportunità educative. Oltre tale modello si sta sperimentando quello definito riparativo in quanto finalizzato ad una responsabilizzazione attiva dell’autore del reato.

LA DIREZIONE GENERALE PER L’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

La Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari esplica molteplici funzioni coerenti con la mission della giustizia minorile. Obiettivo principale è rieducare e reinserire il minorenne autore di un reato alla società. La Direzione Generale con i suoi Uffici dirigenziali è competente rispetto alla materia penale – sia per l’organizzazione tecnica e la gestione operativa sia per i progetti, gli studi, le ricerche di settore – e rispetto alla tutela e protezione giuridica dei minori.

Pertanto assicura, attraverso i Servizi Minorili, l’esecuzione dei provvedimenti penali disposti dall’Autorità Giudiziaria Minorile.

Rispetto agli interventi riguardanti i minori dell’area penale, la Direzione Generale crea sinergie e premesse per la promozione di opportunità di reinserimento sociale dei minorenni autori di reati attraverso il coordinamento, la promozione, la realizzazione di programmi, Protocolli d’Intesa e progetti con altri soggetti Istituzionali,  Enti ed Associazioni del Terzo settore a livello nazionale ed internazionale Tale attività  è realizzata, in virtù del decentramento amministrativo, da organi distrettuali regionali (Centri per la Giustizia Minorile – C.G.M.) e dai servizi periferici che operativamente prendono in carico l’utenza, i Servizi Minorili. Per Servizi minorili si intendono: Istituti Penali per i Minorenni (I.P.M.), Centri di Prima Accoglienza (C.P.A.), Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) e Comunità Ministeriali attraverso i quali viene assicurata l’esecuzione delle misure penali interne ed esterne, viene fornito specifico supporto ai minori che entrano nel circuito penale e alle loro famiglie, viene avviato un percorso progettuale in sinergia con i servizi di assistenza dell’ente locale e, se necessario, con quelli sanitari del territorio.

Oltre all’intervento nel settore penale, la Direzione Generale persegue un secondo obiettivo: la promozione e la protezione dei diritti dei minori.

La promozione dei diritti dei minori si svolge in collaborazione con altri organismi nazionali ed internazionali, vengono formulate proposte tese a consentire allo Stato italiano di adempiere pienamente agli accordi internazionali presi, viene studiata e comparata la normativa italiana con quella degli altri Paesi per verificare la possibilità di importare dall’estero validi modelli di intervento.

La protezione si esplica nella elaborazione di relazioni e documenti che analizzano e comparano dati e normative su specifiche tematiche: lavoro minorile, prostituzione minorile, minori stranieri, vittime e autori di reati a sfondo sessuale, ecc. Tali  documenti vengono forniti ad organismi nazionali ed internazionali che vigilano e controllano sull’esistenza e sull’applicazione delle normative a tutela dei diritti dei minori in base alle leggi nazionali ed agli accordi internazionali. La Direzione esamina, elabora e propone anche proposte di legge e direttive nel campo della protezione giuridica dei minori. Predispone le direttive per la risoluzione delle situazioni nelle quali sia necessario salvaguardare la salute psicofisica dei minori e tutelare i loro diritti.

La Direzione Generale realizza studi, ricerche e progettazioni nel campo della devianza minorile e della tutela dei soggetti in età evolutiva con altri soggetti istituzionali e non, in ambito locale, nazionale ed internazionale. Obiettivo è conoscere e far conoscere l’utenza penale minorile, programmare interventi congruenti alle esigenze dei soggetti, monitorare, valutare e sperimentare modelli organizzativi e modalità di intervento innovativi sul versante trattamentale e del reinserimento sociale, sensibilizzare la comunità sulle problematiche adolescenziali. Lo scopo è anche di indirizzare le scelte di politica sociale.

Nell’ambito nella prevenzione e contrasto della tossicodipendenza la Direzione predispone e coordina progetti per tale target di utenza attraverso il Fondo Nazionale d’intervento per la lotta alla droga.

Tra le complesse ed articolate competenze, la Direzione Generale programma, pianifica, coordina, sostiene e verifica l’operatività tecnico-funzionale dei Centri per la Giustizia Minorile organi del decentramento amministrativo e attraverso essi monitora e verifica le attività dei Servizi minorili – CPA, USSM, IPM, Comunità – nonché le problematicità di tali Servizi.

In particolare la Direzione Generale, promuove, sostiene e monitora con le Direzioni dei Centri la piena attuazione della riforma del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328.

La Comunicazione
Con il nuovo assetto organizzativo previsto dal decreto dipartimentale del 20 ottobre 2005, il 7 marzo 2006 è stato istituito presso la predetta Direzione Generale un Servizio innovativo di promozione e divulgazione degli interventi realizzati dal Dipartimento, dai Centri e dai Servizi minorili. Il Servizio intende valorizzare la comunicazione istituzionale sopratutto attraverso la rete internet  per far conoscere al proprio interno e alla comunità, le iniziative di grande portata e la miriade di attività talvolta purtroppo “sommerse” realizzate su tutto il territorio, valorizzarle ed implementarle. Gli obiettivi sono molteplici:

permettere al cittadino-utente di conoscere i propri diritti e i servizi che la Giustizia Minorile offre in una prospettiva di trasparenza ed imparzialità della P.A.;

costruire un’immagine della Giustizia minorile positiva che si rifletta al proprio interno, che rafforzi la motivazione, il senso di appartenenza, la cooperazione e la coesione tra il personale e all’esterno, verso il cittadino, la società;
sviluppare una cultura dell’attenzione verso l’adolescente deviante;

incrementare le opportunità di accordi, intese, il margine di “negoziazione” del Dipartimento. In questa prospettiva la Direzione Generale ha lavorato alla pagina “Minori” del sito internet della Giustizia http://www.giustizia.it/minori/indice.htm attivo da maggio 2004, nel quale sono state pubblicate 396 notizie al 31 giugno 2006, ricche di documenti di approfondimento e di innumerevoli link ad altri siti internet. Gli accessi alle pagine del predetto sito internet hanno avuto un andamento costante e crescente nel tempo; complessivamente durante il 1° semestre 2006 si sono riscontrati circa 340.000 accessi. Le pagine più frequentate risultano essere state: le news, l’area adozioni, i “come fare per” fare una tesi di laurea, un tirocinio professionale, insegnare, diventare consulente presso un Servizio Minorile della Giustizia, così come confermato dalle richieste telefoniche formulate dai cittadini al Call Center Giustizia 848 800 110.

Perseguendo tali obiettivi, a marzo 2006 è stato istituto un nuovo sito internet  pubblico del Dipartimento  http://www.giustiziaminorile.it/ , autonomo da un punto di vista organizzativo e gestionale. Lo scopo è quello di  favorire una connotazione ed un’identità maggiore nel personale e, conseguentemente una maggiore partecipazione alla diffusione di contenuti, nonché una maggiore visibilità del Dipartimento all’esterno. Nei primi 4 mesi di vita del nuovo sito internet sono stati riscontrati 5.247 accessi con un andamento sempre crescente. E’ importante sottolineare il numero dei downloads, ovvero delle copie delle pagine web effettuate dal predetto sito; in media ogni tre accessi ci sono stati due downloads.

Trattamento: il progetto educativo
Il cosiddetto “trattamento” si sostanzia in una metodologia di lavoro integrata che unisce l’approccio etico a quello psico-socio-pedagogico. Gli interventi riferiti alla sfera etica vogliono rappresentare al minore il senso ed il valore di un comportamento “corretto”, del rispetto delle norme socialmente riconosciute. Risulta infatti abbastanza difficile mantenere un minorenni abituato al guadagno facile e cospicuo presso un datore di lavoro  se non gli si trasmette il significato ed il valore del lavorare onestamente. La sfera psichica si compone di un supporto pedagogico, psicologico e, se necessario psichiatrico al minorenne che mirano a ristabilire l’equilibrio ed il benessere dell’individuo. L’approccio al contesto, familiare ed ambientale ha per obiettivo ripristinare relazioni comunicative assertive, positive tra il minorenne e i familiari, gli amici, gli insegnanti, il datore di lavoro, ecc.. Infine, l’ultima fase, l’approccio al contesto sociale vuole realizzare il reinserimento socio-lavorativo del minore offrendogli concrete opportunità di studio, formazione e lavoro unitamente allo sviluppo di capacità di orientamento rispetto alle opportunità locali, nazionali e globali.

I Centri per la Giustizia Minorile
I Centri per la Giustizia Minorile, possono avere competenza su più di una regione e svolgono attività di programmazione, pianificazione e verifica tecnico-funzionale nei confronti dei Servizi minorili che ricadono nel territorio di competenza: Centri di Prima Accoglienza, Istituti Penali per i Minorenni, Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, Comunità, Centri polifunzionali.

I Centri sviluppano canali di comunicazione con le agenzie del territorio – soggetti istituzionali e non a livello locale – per realizzare, anch’essi, interventi, progetti e protocolli attraverso i quali viene assicurare al minorenne un sostegno socio-psico-pedagogico e concrete opportunità di reinserimento sociale.

Il settore operativo
I Servizi Minorili, competenti a svolgere gli interventi relativi all’esecuzione dei provvedimenti dall’Autorità Giudiziaria minorile, adottano un modello d’intervento che prevede, in relazione al singolo minore, l’attivazione delle sue  risorse personali e familiari e delle risorse delle agenzie sociali presenti nel territorio dove si realizza l’intervento.

Si evidenzia, quindi, una strategia mirata ad integrare competenze e risorse per   comporre in un progetto organico il percorso di intervento che, prioritariamente, si qualifica in relazione alla misura penale e alla posizione giuridica del minore, quindi alla variabile  “area penale interna” e “area penale esterna” in cui si configura l’azione dell’intervento, alle caratteristiche dell’utenza e alle disponibilità del contesto territoriale.

I Servizi Minorili dipendono dai Centri per la Giustizia Minorile che hanno competenza regionale o interregionale; detti Centri  attualmente sono  n.14 secondo quanto definito dal decreto ministeriale del 14 Settembre 2004.

I Servizi Minorili presenti sul territorio nazionale sono:

– gli Istituti Penali per Minorenni (n.18)

– i Centri di Prima Accoglienza (n.25)

– gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni (n.29 )

– le Comunità ministeriali (n.12)

Le finalità istituzionali dei Servizi Minorili sono:
dare esecuzione ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
assistere il minore in ogni stato e grado del procedimento penale, offrendo allo stesso chiarificazioni rispetto alla vicenda giudiziaria;
assicurare i rapporti con l’Autorità Giudiziaria procedente, fornendo alla stessa  elementi di conoscenza dei minori, della loro situazione personale, familiare e sociale e indicazioni sulle risorse da attivare e sulle strutture e Servizi territoriali disponibili ad occuparsene o ad accoglierli;
garantire i diritti soggettivi dei minori: diritto alla salute ed alla crescita armonica, sia fisica che psicologica, diritto all’istruzione ed al lavoro, diritto alla socializzazione ed alle attività ludiche, diritto al mantenimento ed al potenziamento dei processi educativi in atto, diritto al mantenimento dei legami con le figure significative;
predisporre un programma educativo individualizzato;
attivare i processi di responsabilizzazione e di promozione umana del minore;
sostenere i minori e la famiglia durante tutto l’iter penale attivando un processo di cambiamento che consenta lo sviluppo delle risorse personali, familiari, la conoscenza e l’utilizzazione di quelle istituzionali e comunitarie;
attivare il sistema di rete territoriale.

Centri di Prima Accoglienza

I Centri di Prima Accoglienza presenti sul territorio nazionale sono 25. La finalità di detti Servizi è quella di accogliere i minorenni in stato di fermo o di arresto in attesa dell’Udienza di convalida. I minorenni possono permanere presso dette strutture per un tempo non superiore a 96 ore. L’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272 prevede che i CPA non debbano avere caratteristiche di tipo carcerario e debbano essere situati, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili.

Fin dall’entrata del minore nella struttura, l’équipe provvede ad accogliere ed informare il minore sulle regole della struttura, sul perché vi è stato condotto, sulle finalità istituzionali del C.P.A. e sulle risposte sanzionatorie al comportamento deviante.

Durante la permanenza del ragazzo l’équipe del Servizio, inoltre, provvede a predisporre per la Magistratura una prima relazione informativa sulla situazione psico-sociale del ragazzo, con l’obiettivo di fornire all’A.G. tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne.

Nei Centri di Prima Accoglienza l’assistenza sanitaria viene assicurata con le stesse modalità degli Istituti Penali per Minorenni.

Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni

Nel quadro dei compiti istituzionalmente previsti dalla normativa, gli Uffici di Servizio Sociale intervengono, a favore dei minorenni  sottoposti a provvedimento penale, concorrendo alle decisioni dell’A.G. minorile ed alla loro attuazione, nonché alla promozione e tutela dei diritti dei minorenni. L’utenza dei Servizi di Servizio Sociale è costituita da minorenni sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile anche a carattere non detentivo o limitativo della libertà.

L’adeguata realizzazione del mandato istituzionale ha comportato  nel corso di questi ultimi anni, il potenziamento di strategie organizzative ed operative tese a potenziare l’interconnessione con tutti i sistemi coinvolti, a vario titolo, nell’intervento di prevenzione e recupero della devianza minorile. Lo sviluppo di modalità operative centrate sul lavoro di rete e sulle progettualità orientate alla promozione di una fattiva presa in carico da parte del territorio delle problematiche della devianza minorile nella sua globalità è stato confermato dalla L.328/2000 e dalle modifiche alla Costituzione, introdotte con legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha ridisegnato il modello delle competenze istituzionali.

Pertanto l’impegno degli USSM in collaborazione con gli altri Servizi minorili si è ampiamente esteso ad attività di progettazione di risorse nelle diverse realtà territoriali in grado sia di far fronte  alla complessità  delle problematiche dell’utenza penale minorile sia di prevenire l’insorgere della stessa.
L’assetto organizzativo e gestionale dei 29 USSM, presenti su tutto il territorio, da cui dipendono operativamente 25 Sezioni Staccate, è disciplinato dalla circolare 5351 del 17 febbraio 2006.

Comunità
La comunità è richiamata esplicitamente dall’art. 18, comma 2 e 18 bis, dagli artt. 22, 36 e 37 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Inoltre, la Magistratura può ricorrere al collocamento in comunità anche senza espliciti riferimenti normativi, in associazione all’art. 28 del DPR 22 settembre 1988, n. 448 ed agli art. 47 e 47 bis dell’OP.

Le comunità accolgono, pertanto, un’utenza con posizione giuridica eterogenea che non comporta una omogeneità di trattamento ma ipotesi operative ed organizzative diversificate. In attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente, questo Dipartimento ha attivato Comunità dell’Amministrazione, attualmente sono attive 12 strutture ed ha definito una serie di accordi con le Comunità del privato sociale.

Nella circolare 19259 del 16 giugno 2004 “Organizzazione e gestione tecnica delle Comunità dell’Amministrazione”  sono declinate le funzioni operative di tale Servizio pubblico.

Istituti Penali per Minorenni
Gli Istituti Penali per i Minorenni sono dislocati su tutto il territorio nazionale con esclusione delle regioni con minore tasso di devianza minorile ovvero: Val D’Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Molise. Sono presenti 4 sezioni femminili istituite presso gli IPM di Milano, Torino, Roma e Nisida. L’assetto organizzativo e gestionale dei 18 IPM, presenti su tutto il territorio è disciplinato dalla circolare 5391 del 17 febbraio 2006. L’utenza degli Istituti Penali per i Minorenni è costituita da:
minorenni in custodia cautelare
minorenni in esecuzione pena

Ultradiciottenni che, per reati compiuti prima dei 18 anni, rimangono in carico alla  Giustizia Minorile fino al compimento dei 21 anni. Al compimento del 21° anno di età il soggetto transita in un Istituto per adulti.

In molti contesti esistono prassi consolidate tra Istituto per minorenni e Istituto per adulti per avviare questo passaggio già sei mesi prima del compimento del 21° anno.

In Istituto il diritto alla salute e quello alla protezione dell’infanzia e dell’adolescenza, costituzionalmente riconosciuti, si traducono in una serie di ulteriori diritti ed opportunità: diritto  alla crescita armonica sia fisica che psicologica, diritto all’assistenza affettiva, e si concretizzano attraverso l’organizzazione di una serie di attività ludiche, ricreativo, di socializzazione, alla socializzazione, alle attività ludiche.

All’interno degli IPM è inoltre prevista un’apposita sezione per l’esecuzione della misura alternativa alla detenzione della semilibertà e della sanzione sostitutiva della semidetenzione.

Al fine di garantire i diritti e soddisfare i bisogni dei minori ristretti negli Istituti Penali per Minorenni vengono organizzate attività scolastiche, professionali, di animazione culturale, sportiva e ricreativa con la funzione di stimolare lo sviluppo, la maturazione e la crescita dei minori in detenzione.

Attività scolastiche.
Una presenza fondamentale, negli Istituti Penali per i Minorenni, è quella della scuola che in molte realtà costituisce il naturale punto di raccordo di tutte le iniziative formative.

Nel settore delle attività scolastiche, di conseguenza, si rileva un significativo impegno da parte degli operatori degli Istituti per la realizzazione di attività finalizzate all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo degli utenti, nonché alla prosecuzione della formazione individuale.

Attività di formazione professionale.
La formazione professionale, negli Istituti Penali per i Minorenni, assolve ad una funzione fondamentale sia per la garanzia del diritto dei minori a non veder pregiudicata dall’esperienza detentiva la possibilità di un armonico processo di crescita, sia per la ricerca, nel contesto della realtà detentiva, di standard di vita orientati all’impegno, alla costruttiva progettazione del proprio tempo e, conseguentemente, alla serenità dei rapporti e delle dinamiche relazionali interne agli Istituti.

L’Amministrazione della Giustizia Minorile, negli ultimi anni si è impegnata nel potenziare la significatività dei corsi di formazione professionale richiedendo un aggiornamento di questi ultimi rispetto alle richieste del mercato del lavoro, delle concrete capacità di incontro dell’attenzione dei minori e dei tempi di permanenza degli stessi in Istituto.

Attività di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale.
Per quanto attiene alle attività di animazione culturale, sportiva e ricreativa il Dipartimento Giustizia Minorile si avvale del contributo di associazioni del privato sociale che svolgono un ruolo organizzativo e gestionale delle attività sulla base di protocolli operativi.

Per la gestione delle attività di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale, gli I.P.M. si avvalgono, sulla base di appositi rapporti di convenzione,  dell’apporto, spesso determinante, di associazioni di volontariato e di cooperative locali. La Giustizia Minorile ha sempre sostenuto l’organizzazione di laboratori teatrali negli Istituti Penali  Minorili, presso  molti dei quali il teatro costituisce, al presente, un’attività stabilmente inserita nel quadro delle offerte formative e ricreative proposte ai ragazzi. Uno specifico riferimento merita la particolare iniziativa del “giornalino” degli Istituti che ha l’obiettivo di rendere detta iniziativa “spazio” espressivo proprio dei ragazzi ma anche momento di incontro e di interazione delle diverse attività formative.

Mediazione culturale.
La trasformazione progressiva della presenza dell’utenza straniera da fenomeno occasionale a dato costante, in alcune realtà geografiche preponderante, ha portato ad un consolidarsi dell’esperienza della mediazione culturale ormai presente in tutti gli Istituti Penali per i Minorenni che si confrontano con un’utenza straniera quantitativamente significativa.

Da evidenziare, in merito, come  l’impianto normativo e procedurale del D.P.R. 448/88 e del DL.vo n. 272/89  pongono, di fatto,  i minorenni stranieri   “ai margini” dei percorsi alternativi rispetto a quelli della detenzione, rendendo detti minori gli utenti più stabili degli I.P.M. per  la difficoltà di individuare nel territorio italiano i nuclei familiari di riferimento dei minori stranieri, condizione che di fatto diminuisce le opportunità di svolgere  progettualità esterne.

Assistenza sanitaria.
Negli Istituti Penali per Minorenni si registra una presenza media giornaliera che oscilla tra le 450 e le 500 unità: tale dato definisce l’universo quantitativo a cui viene diretto l’intervento sanitario. All’interno degli Istituti Penali per Minorenni è previsto e funzionante un ambulatorio attrezzato e fornito di tutto quanto necessario per far fronte alle urgenze, mentre, appunto, si ricorre alle strutture pubbliche esterne per le affezioni per le quali non è opportuno, né possibile, effettuare la diagnosi e la cura all’interno della struttura penale. In ogni Istituto Penale per Minorenni è presente un medico. Il minore che entra in Istituto, viene sottoposto a visita medica e agli esami clinici e strumentali di routine e ad ogni altro accertamento di carattere specialistico eventualmente necessario. Il sanitario, inoltre, esercita un’assidua opera di controllo sull’igiene delle cucine e degli alimenti, sull’approvvigionamento idrico delle acque potabili, sullo smaltimento delle acque di rifiuto, sui servizi di lavanderia, sui locali e sui laboratori delle strutture. In considerazione delle particolari esigenze sanitarie dell’utenza sono previste anche convenzioni con specialisti, soprattutto per otorinolaringoiatria, odontoiatria, ortopedia, infettivologia, dermatologia, psichiatria, neurologia, oculistica e ginecologia in alcune sezioni femminili.

Serenella Pesarin
Direttore Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari
Isabella Mastropasqua
Dirigente dell’Ufficio 1° Esecuzione provvedimenti, della Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari
Elvira Parasileno
Dirigente dell’Ufficio 2° Protezione dei diritti dei minori, ricerche e progetti, della Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari
Maria Teresa Pelliccia
Responsabile del Servizio 2°, promozione e divulgazione interventi
Silvia Rubino

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