Repressione, una strada a fondo cieco

Alfredo Carlo Moro

L’esperienza di questi ultimi anni insegna che, da quando la risposta alla devianza minorile non è stata più solo la segregazione carceraria, le denunce nei confronti dei ragazzi maggiori di 14 anni sono diminuite: contro le 31.879 denunce dell’anno 1991, si è avuto un progressivo e costante decremento che ha portato le denunce, nel 1998, a 27.323.
Di converso – e il dato è significativo – le denunce nei confronti dei minori stranieri, per cui l’unica risposta alla devianza è stata quella carceraria, esse sono state in aumento passando dalle 3.903 del 1991 alle 7.127 del 1998

 graficoIl secolo che si è da poco concluso è stato caratterizzato da una particolare attenzione al soggetto in età evolutiva, ai suoi bisogni fondamentali di vita, ai suoi diritti di personalità che dovevano essere non solo riconosciuti ma anche promossi e concretamente attuati. Le scienze umane hanno scandagliato e svelate le reali e non mitiche caratteristiche del soggetto in formazione; hanno rivelato le  sue più profonde esigenze di crescita umana;  hanno denunciato le troppe onnipotenze degli adulti che spesso  minavano il regolare processo di sviluppo; hanno individuato le forti manipolazioni che finivano con il condizionarne l’itinerario maturativo imponendo spesso sul  volto del bambino una maschera predisposta dall’adulto.

E la comunità nel suo insieme ha percepito la necessità – non solo per la vita di tanti esseri umani ma anche per uno sviluppo collettivo di civiltà  – di assicurare a chi si affaccia alla vita condizioni adeguate per un effettivo sviluppo umano: sono nati così  spontanei movimenti per la tutela e la promozione dei diritti del minore   che hanno imposto leggi profondamente innovative – prima fra tutte la legge sull’adozione speciale che ha costituito una rivoluzione copernicana a favore del pianeta infanzia – e  si è  diffusa una nuova cultura della solidarietà nei confronti di un soggetto  troppo spesso dimenticato o sfruttato

    Anche l’ordinamento giuridico – tradizionalmente assai atono nei confronti del cittadino di età minore e dei suoi bisogni –   ha incominciato a   sviluppare una attenzione  ai diritti di personalità, e non solo a quelli patrimoniali o relativi all’integrità fisica, del cittadino di età minore. Ha così riconosciuto che il soggetto in età evolutiva non è solo un  figlio di famiglia in proprietà dei genitori ma una autonoma persona le cui giuste aspettative e attitudini devono essere  rispettate; che egli non può essere  considerato  come una “cosa “ che deve essere plasmata dall’adulto ma deve essere visto come un essere umano avente una sua autonoma personalità, sia pure ancora incompiuta, da potenziare e valorizzare; ha guardato al minore e alla sua debolezza non  come  un potenziale pericolo per la società, e perciò da isolare e controllare a vista, ma come una autentica ricchezze da sviluppare, ha predisposto strutture perché i diritti non fossero solo declamati ma anche concretamente goduti.

    La politica infine ha incominciato ad occuparsi e preoccuparsi del problema delle nuove generazioni e dell’attuazione dei loro diritti. Superando una inveterata strategia della disattenzione nei confronti dell’infanzia –  fatta di interventi solo episodici perché legati alla emozione del momento per  l’esplosione di un qualche  problema che  rendeva urgente fare qualche cosa; di interventi puramente tampone perché cercavano di porre rimedio alle carenze più vistose senza preoccuparsi di aggredire le cause del disagio e di impostare una seria azione di prevenzione; di interventi settoriali e quindi scoordinati  e perciò scarsamente efficaci –  il mondo politico, a livello nazionale come a livello locale, ha incominciato a cercare di impostare una strategia organica di interventi non solo nei confronti dei soggetti con problemi ma anche nei confronti del minore cosiddetto normale che ha pur esso un grande bisogno di sostegno, chiarimento e stimolo per  seguire un regolare itinerario di sviluppo verso una sia pure relativa compiutezza umana.

    Questa felice stagione – che doveva continuare e ulteriormente svilupparsi nel nuovo millennio – sembra invece che si stia esaurendo. Mi sembra si debba registrare un sostanziale disimpegno nei confronti dei temi legati alla fase evolutiva della vita: ne è un inquietante sintomo, sul piano culturale, la fine o la difficoltà di alcune storiche riviste che hanno contribuito notevolmente a diffondere una cultura dei diritti del cittadino di età minore  nonché la sostanziale stasi produttiva del centro Nazionale  di tutela dell’infanzia e della adolescenza.

       E anche la politica sta facendo passi indietro: basti pensare l’assurda decisione di smembrare la tendenziale unicità delle competenze ministeriali relative all’infanzia, logico presupposto per una strategia adeguata,  solo per  rimpinguare la competenza ritenuta deficitaria del Ministero delle Pari opportunità; è assai preoccupante la sostanziale vacuità del nuovo piano governativo per l’infanzia  che, per esempio, non dice una parola sul pur rilevantissimo ed essenziale tema di chi è chiamato ad attuare i diritti violati dell’infanzia e dell’adolescenza.

    Ed è particolarmente inquietante la proposta avanzata dal Ministro Guardasigilli  di sopprimere il Tribunale per minorenni: non solo, o non tanto perché, tornando indietro di settanta anni, si riduce drasticamente la tutela di una fascia particolarmente debole di persone sopprimendo il naturale organo giudiziario di promozione e tutela dei loro diritti – e cioè quell’organo che  la  Corte Costituzionale  sin dalla  sentenza n 222 del 1983 ha dichiarato  dover essere << annoverato tra quegli istituti dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla protezione della gioventù>>.

    Quel che  è ancor più allarmante  è la cultura sottostante  che la proposta di riforma  rivela in quanto la “ filosofia “  che la contraddistingue  rischia di travolgere non solo il tribunale per minorenni e gli organi di tutela dell’infanzia e l’adolescenza ma di pesantemente inquinare le recenti, e ancora non consolidate, conquiste di una maggiore considerazione dell’infanzia e dei suoi bisogni e di un migliore impegno collettivo per dare risposte esaustive alle domande di vita che le persone di minore età esprimono.  La riforma – meglio la controriforma – appare infatti    funzionale non a sviluppare e garantire maggiori diritti ai soggetti in formazione ma  essenzialmente a rassicurare gli adulti, quelli che contano, quelli che votano, quelli che  possono assicurare consenso politico: ancora una volta gli interessi più forti non quelli più giusti vengono privilegiati e la cultura adultocentrica si prende una netta rivincita sulla appena abbozzata cultura radicata su una attenzione all’infanzia e ai suoi bisogni.

    L’opinione pubblica in questi ultimi anni  –  anche sulla base del martellamento dei mezzi di comunicazione di massa  che hanno enfatizzato e  ingigantito alcuni episodi di cronaca, certo assai inquietanti, ma da non generalizzare –  ha finito con il guardare all’infanzia e alla adolescenza sulla base di stereotipi culturali profondamente falsi. Il tema dei diritti del soggetto in formazione – che possono e debbono essere difesi contro il genitore anche con una semplice telefonata – ha messo in allarme genitori che, nella società complessa di oggi, non sanno in realtà come comportarsi con i propri figli; la rappresentazione terroristica di una gioventù tutta violenta ha, sotto un diverso aspetto, preoccupato il mondo degli adulti che ha enfatizzato la criminalità minorile  e addebitato troppo facilmente il fenomeno ad un eccessivo paternalismo e  pietismo dei giudici.

    Da ciò è nato da una parte un arroccamento difensivo  dei genitori che  temono un controllo da parte dei servizi della comunità e da parte del giudice e vogliono che il proprio diritto “ sul “ e non “ per “ il bambino sia assoluto e insindacabile e dall’altro la richiesta di un ritorno  ad una politica  decisamente repressiva per garantire i   “benpensanti “ dalla minaccia di una gioventù tutta “ bruciata “.

    Il disegno di legge del Governo cavalca queste spinte irrazionali ed emotive ed imbocca decisamente scorciatoie apparentemente rassicuranti ma che in realtà non risolvono ed anzi aggravano il problema.

    E’ vero che l’opinione pubblica – al di là della affermazioni retoriche –  ha  vissuto con forti preoccupazioni  il  progressivo riconoscimento che il minore è soggetto di diritti  e che quindi doveva essere tutelato anche da tutte quelle onnipotenze familiari che possono distruggerlo:non è facile accettare l’idea che la famiglia, se è spessissimo un nido di amore, si può non infrequentemente rivelare anche un nido di vipere.  Lo spirito di solidale attenzione alle esigenza di crescita umana del ragazzo – che aveva portato, sia pure con qualche contrasto, alla approvazione negli anni sessanta della legge sull’adozione – si è nei successivi anni fortemente appannato: è riemersa,  prepotente, l’idea che “ il figlio è mio e me lo gestisco io”; che i genitori soli sanno che cosa è il bene del proprio figlio;  che sono lividi e sadici aguzzini quegli assistenti sociali, psicologi e giudici che strappano bambini alle proprie amorose famiglie solo  per il gusto di far loro del male.  La famiglia deve tornare così ad essere un “ porto franco “ entro cui tutte le violenze e le sopraffazioni devono essere ritenute lecite; il bambino  deve vedere così ridotti i diritti  che sono suoi in quanto persona umana perché deve rientrare nel ruolo di mero “ figlio di famiglia “;  deve essere riesumata e difesa la figura del “ padre padrone “, a cui deve essere affiancata la non meno inquietante figura della “ madre padrona” , perché il modo di esercizio della propria funzione genitoriale deve essere  sostanzialmente insindacabile.  E quanto più il rapporto genitori-figli, nel mondo di oggi, diviene insoddisfacente, ambiguo, sfuggente, sfilacciato tanto più il genitore  – che  sempre più si ritrae da un compito di guida e di sostegno del figlio anche perché non lo conosce e non sa dialogare con lui – si preoccupa che vi possa essere un controllo e un sindacato su  un oggetto, il figlio, che  ritiene di sua esclusiva proprietà.

     Il disegno di legge cavalca anche questa diffusa preoccupazione ( assai sintomatica è apparsa l’ovazione da stadio che ha accolta al Costanzo show l’affermazione del Ministro Castelli che i tribunali per minorenni sarebbero stati aboliti) riconoscendo – contro la Convenzione ONU sui diritti dei bambini –  che gli interessi degli adulti devono prevalere su gli interessi dei bambini; che il doveroso controllo sulle relazioni familiari, per assicurare che fondamentali diritti della persona debole non siano conculcati, deve essere abolito; che il ragazzo privo di autonomi diritti  deve rientrare nel potere assoluto della sua famiglia che ne può impunemente trascurare le esigenze essenziali o manipolarne la  personalità.

    Ma se  i rapporti tra genitori e figli non diverranno migliori e se, anziché sviluppare una maggiore responsabilità genitoriale, si ratificherà la tendenza presente ad un ritorno autoritario e assolutistico  si realizzerà non più pace in famiglia ma solo una strisciante ostilità e disimpegno reciproco.

    Egualmente  è del tutto illusorio ritenere che una maggiore forza repressiva diminuirà il disagio giovanile che si esprime in comportamenti penalmente rilevanti.

Non è affatto vero che la minaccia di una sempre maggiore pena carceraria costituisca da una parte una remora alla commissione di reati e dall’altra un valido strumento di recupero.  Sul primo versante è da osservare che bisogna essere psicologicamente adulti per orientare le proprie azioni non sulla base delle sollecitazioni del momento ma prevedendo con acutezza e razionalità  tutte le conseguenze connesse al proprio comportamento. Il giovane per sua natura è poco razionale, imprevidente, impulsivo, facile preda della suggestione del momento, portato alla trasgressione, spinto dal suo senso di onnipotenza ad essere sicuro che a lui non può venire nessuna conseguenza negativa  dalla azione intrapresa. Ritenere che la mera minaccia di una sanzione penale  – peraltro molto eventuale per la scarsa efficacia dell’azione investigativa e  di controllo ( amplissima è la gamma dei reati di cui resta ignoto l’autore)  – possa  inibire ad un soggetto con forti problemi di adeguata socializzazione la commissione di reati è una pericolosa illusione.

Né, sul secondo versante, appare condivisibile la tesi che la detenzione carceraria, per la segregazione e la sofferenza della privazione della libertà imposta, faccia rinsavire il reo e contribuisca alla sua riabilitazione. Innanzi tutto  perché è una vecchia concezione quella che vede nella pena e nella sofferenza imposta l’unico strumento per riaffermare la giustizia, retribuire la colpa, assicurare  la restaurazione dell’ordine sociale violato: la società è più garantita e riparata se, quanto meno nella maggioranza dei casi, il trattamento usato fuori della segregazione carceraria comporta il recupero della personalità in formazione. Poi perché la segregazione in carcere consente alla criminalità organizzata di fare opera di proselitismo e comunque è nel carcere che si realizzano forme di collegamento delinquenziale che diverranno concretamente operative al momento della riconquista della libertà. Infine perché la carcerazione diviene spesso assai controproducente: innanzi tutto  perché il deviante  è spesso un soggetto in difficoltà e alla ricerca di una identità ed un ruolo e la sua segregazione con altri egualmente etichettati può comportare una spinta addizionale al delitto, pensandosi il soggetto come delinquente e organizzando il suo comportamento in conformità; poi perché la segregazione del condannato dalla società non rimuove le cause che stanno all’origine del comportamento deviante con la conseguenza che, a pena espiata, il nuovo impatto con la vita sociale riprodurrà, spesso in modo aggravato, la situazione di conflitto preesistente.

    In realtà la prevenzione ed il recupero del ragazzo in gravi difficoltà  nel suo processo di socializzazione si realizzano  non tanto con la minaccia di una sanzione ma costruendo strutture capaci di sostenerlo, orientarlo e accompagnarlo nel suo itinerario verso una reale integrazione sociale e non con la segregazione nel carcere ma attraverso trattamenti in libertà che riqualifichino la sua esperienza di vita e lo strutturino come persona autonoma e cosciente delle sue potenzialità ma anche delle sue responsabilità.

    La strada della mera repressione è una strada cieca: o assicura soltanto che, per un breve periodo, persone con difficoltà siano eliminate dal consorzio sociale – ma poi ritorneranno con maggiore aggressività – o impone una continua “ escalation di  interventi sempre più segreganti e di durata sempre più lunga.

L’esperienza di questi ultimi anni  insegna che,  da quando la risposta alla devianza minorile non è stata più solo quella della segregazione carceraria, le  denunce nei confronti dei minori italiani maggiori di 14 anni sono significativamente diminuite: contro le 31.879 denunce dell’anno 1991  si è avuto un progressivo e costante decremento che ha portato le denunce, nel 1998, a 27.323.  Di converso – e il dato è  assai significativo – le denunce nei confronti dei minori stranieri, nei cui confronti l’unica risposta alla devianza è stata quella carceraria,  sono state in costante aumento passando dalle 3.903 del 1991 alle 7.127 del 1998 con un netto raddoppio. Certamente ha contribuito a questo decremento delle denunce nei confronti degli italiani, e di converso all’aumento delle denunce nei confronti degli stranieri,  il fatto che la popolazione italiana è diminuita mentre quella straniera è aumentata ma questo fatto non giustifica appieno e da solo l’entità di questa andamento a forbice.

Ed è anche assai significativo che la percentuale dei minori che commettono delitti nel nostro paese sia di gran lunga inferiore a quella di altri paesi europei che  adottano sistemi penali meno “ lassisti “, secondo la concezione comune, del nostro:  nell’anno 1998 su 1000 minori imputabili la percentuale di minori denunciati è stata del 43,5 in Francia, dell’81,9 in Germania, del 33,0 in Inghilterra e Galles e solo del 9,7 in Italia. Il dato non può non essere messo in correlazione anche al dato sulla percentuale di condanne irrogate a minori: su 100 minori denunciati nell’anno 1998   le condanne sono state 21,3 in Francia, 16,3 in Germania, 62,9 in Inghilterra e Galles e 15,1 in Italia.

    Inquietante è il disegno di legge del Governo anche sotto altri aspetti.

    Chi ha un minimo di conoscenza del giudizio minorile sa bene che esso non può essere un giudizio meramente tecnico giuridico: il giudice minorile – al contrario del giudice dei patrimoni o del giudice della sanzione penale a tutela della collettività –non può limitarsi a valutare se un fatto rientra o non nello schema giuridico predisposto dal legislatore  e trarne le conseguenze, dichiarando o non la liceità dell’atto e disponendo l’obbligo di effettuare una prestazione dovuta o di riparare il danno arrecato o a subire una pena. Egli ha il compito principale di recuperare e  ricostruire relazioni familiari insufficienti e di assicurare un adeguato sviluppo umano del ragazzo: non è un fatto quello che  è chiamato a giudicare ma è una  situazione che deve essere interpretata e valutata; non è più il  passato che deve essere analizzato ma è il  futuro che deve essere progettato e costruito; non è solo una norma di legge che deve essere ricercata ed applicata ma è un percorso di sviluppo che, nel rispetto della legge, si deve determinare e svolgere; non sono tanto  legami  da recidere  e  poteri  da  ridurre quanto  relazioni  da ricostruire.

    Questo esige che il giudice sia un  giudice veramente specializzato; che nel collegio giudicante siano compresenti saperi diversi e non solo i saperi giuridici; che la decisione sia preceduta ed accompagnata e seguita da un lavoro dei servizi della comunità gli unici che conoscono le potenzialità e le risorse del territorio e che possono costantemente seguire un caso che non si chiude mai con la decisione giudiziale.

    Il disegno di legge del Governo rinnega tutte e tre questi principi riducendo quindi drasticamente la adeguata tutela della personalità minorile.

    La specializzazione del giudice è solo proclamata ma in realtà esclusa quando si attribuisce la materia minorile a sezioni dei tribunali ordinari in cui massima sarà la mobilità dei giudici ed in cui la trattazione anche, anzi prevalentemente, di affari assai diversi renderà di fatto impossibile sia una reale comprensione della complessità dei problemi minorili sia quella capacità di ascoltare e dialogare che è indispensabile per il giudice che  voglia veramente ricostruire relazioni interpersonali.

    La compresenza di saperi diversi è decisamente negata quando si esclude che nei collegi civili partecipino anche giudici esperti nelle scienze umane ( e per la verità sembra del tutto illogico che un giudice non togato sia previsto nel giudizio penale ma non lo sia nel civile in cui ancor di più questa presenza è essenziale dovendosi valutare – per esplicito dettato legislativo – l’  “ interesse” del minore.)

    Anche l’apporto dei servizi della comunità  viene fortemente scoraggiato prevedendo in via principale il ricorso da parte dell’organo giudicante ai servizi centralizzati del Ministero della Giustizia.

    La sconfortante conclusione è che attraverso questa scellerata operazione politica di restaurazione si torna indietro di settanta anni rinnegando la felice e proficua stagione del riconoscimento che il minore è portatore di diritti e della indispensabilità che i diritti non siano solo proclamati ma anche realmente goduti: ma se si negano i diritti di chi si affaccia alla vita e non è in condizione di  potersi difendere da solo si apre una inquietante stagione non solo per i cittadini di età minore ma anche per tutti i deboli della nostra vita sociale e per lo sviluppo civile dell’intera nostra comunità.

Alfredo Carlo Moro

Dolore per la scomparsa di Alfredo Carlo Moro

 

per lunghi anni presidente dell’Associazione Magistrati, giurista insigne, fondatore ed artefice della scienza del diritto minorile, guida ed esempio per intere generazioni di magistrati, e partecipano commossi al dolore dei familiari.

Roma, 19 novembre 2005

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