Dal 3 luglio 2016 è in vigore la l. n. 106/2016 che delega al Governo la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale.
Che cos’ è una “legge delega”?
E’ una legge “ordinaria” approvata dal Parlamento, che delega il Governo a regolamentare attraverso dei decreti delegati una determinata materia; in base alla Costituzione ogni legge delega deve rispettare 3 vincoli:
- deve indicare i principi e criteri direttivi che il Governo deve rispettare nell’esercizio della delega legislativa
- deve prevedere un tempo limitato di validità della delega, entro il quale il Governo può esercitarla,
- deve individuare in modo definito le materie “delegate”
La legge delega n. 106/2016
Come tutte le leggi delega anche la n. 106 individua le materie delegate, riportate anche nel titolo:
- il c.d. Terzo settore, nell’ambito del quale verrà rivista la disciplina generale del codice civile in materia di associazioni e fondazioni, nonché verrà rivista e riordinata in maniera organica quella speciale relativa agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile ad essi, mediante l’emanazione di un vero e proprio codice del terzo settore;
- l’impresa sociale
- la disciplina del servizio civile nazionale;
essa attribuisce al Governo il compito di emanare i successivi decreti legislativi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore e stabilisce i principi ed i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega.
Dunque nell’immediato non c’è ancora nessuna ripercussione per gli operatori e le associazioni che appartengono ai settori ricompresi nelle “materie delegate” e per comprendere appieno come saranno concretamente attuati i principi e criteri direttivi descritti nella legge delega occorrerà necessariamente attendere i provvedimenti attuativi del Governo.
La legge è però molto importante sia per le definizioni che contiene che per i principi che stabilisce e dovranno guidare l’azione del Governo.
Cos’è il Terzo settore secondo la legge delega n. 106/2016
Innanzi tutto per la prima volta il legislatore ci fornisce una definizione complessiva del c.d. Terzo settore, il quale si differenzia dagli enti genericamente “non lucrativi” come le associazioni e le fondazioni disciplinate dal codice civile: per Terzo settore si intende il complesso degli enti privaticostituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarieta’, promuovono e realizzano attivita’ di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualita’ o di produzione e scambio di beni e servizi.
Per espressa previsione di legge non fanno parte del Terzo settore: le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Anche alle fondazioni bancarie, nonostante concorrano al perseguimento delle finalita’ individuate dalla legge, non si applicano le disposizioni contenute nella legge delega e nei relativi decreti attuativi.
I principi generali della legge delega
Tra i principi e criteri direttivi generali cui l’Esecutivo dovrà attenersi nell’attuazione della riforma e indicati all’art. 2, quelli maggiorante degni di attenzione sono:
a) l’ esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarieta’, sussidiarieta’ e pluralismo sanciti in Costituzione;
b) l’iniziativa economica privata, svolta secondo le finalita’ e nei limiti di cui alla legge 106, come mezzo per concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali.
Se, dunque, da un lato viene ribadita come fondamentale per lo sviluppo della persona umana la libertà di associazione e in essa viene riconosciuto un veicolo per l’attuazione di altri importatissimi principi costituzionali come la partecipazione democratica, la solidarietà e la sussidiarietà sociale, ugualmente degno di nota è il principio per cui lo svolgimento dell’attività di impresa secondo principi etici e non meramente lucrativi possa diventare esso stesso un mezzo di tutela dei diritti civili e sociali.
I principi della legge delega relativi al Terzo settore
Il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore dovrà tra l’altro:
1) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialita’, agli enti del Terzo settore;
2) individuare le attivita’ di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa tributaria e che sono soggette alle verifiche previste dalla stessa legge delega
3) individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attivita’ di interesse generale tra i diversi enti del Terzo settore
4) definire forme e modalita’ di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunita’, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonche’ ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicita’ della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facolta’ di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarita’ della compagine e della struttura associativa nonche’ della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;
5) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalita’ telematiche, la piena conoscibilita’ in tutto il territorio nazionale. L’iscrizione nel Registro, subordinata al possesso di determinati requisiti sarà obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell’economia sociale o che esercitano attivita’ in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell’articolo 9 della legge delega;
6) riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentativita’ presso i soggetti istituzionali;
In particolare l’attivita’ di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso verrà revisionata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
– armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuita’, democraticita’ e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificita’ delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di quelle operanti nella protezione civile;
– introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attivita’ dei volontari, preservandone il carattere di gratuita’ e di estraneita’ alla prestazione lavorativa;
– promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attivita’ scolastiche;
– valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attivita’ di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;
– revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dell’attivita’ di programmazione e controllo delle attivita’ e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali,
– superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale, attraverso l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello
– previsione di requisiti uniformi per i registri regionali all’interno del Registro unico nazionale.
Dal complesso di questi principi si ricava la spinta del legislatore ad una maggiore organicità della disciplina unificando i diversi regimi che ora interessano gli enti del terzo settore, pur cercando di salvaguardarne la specificità. Ministero competente per tutti gli enti diventa quello del Lavoro e delle politiche sociali, anche qui riducendo ad unità le competenze attualmente appartenenti a diversi dicasteri a seconda della tipologia di ente.
Le misure fiscali e di sostegno economico
I restanti principi della legge delega sono rivolti all’impresa sociale (art. 6) ed al servizio civile (art. 8), mentre l’art. 9 della legge è dedicato alle misure fiscali e di sostegno economico. In quest’ultimo campo, oltre alla revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali , alla razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilita’ dal reddito complessivo e di detraibilita’ dall’imposta per le persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, è prevista:
– il completamento della riforma strutturale dell’istituto della destinazione del cinque per mille dell’IRPEF , con la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio nonche’ la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti agli enti;
– la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore
– la previsione per le imprese sociali sia della possibilita’ di accedere a forme di raccolta di capitali tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative che di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
– l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attivita’ di interesse generale , attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore disciplinandone altresi’ le modalita’ di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche
attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo è articolato, solo per l’anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
– la promozione dell’assegnazione in favore degli enti del Terzo settore, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonche’, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalita’ organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicita’, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali.
Insomma anche qui una bella rivoluzione che speriamo questa volta sia veramente compiuta e non solo annunciata.
Gea Arcella