Due torti non fanno una ragione

Superare il carcere piuttosto che abolirlo: è questa la direzione da intraprendere.

Enrico Sbriglia

Mentre sullo sfondo del nostro sistema penitenziario ancora si percepiscono gli echi conseguenti alle reprimende giunteci dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di trattamento disumano e degradante per le condizioni in cui versavano, all’interno delle nostre carceri, quante, persone detenute, hanno adito il giudice europeo al fine di riceverne tutela, può apparire ardito il pensiero di quanti, ed io sono uno di quelli, si interrogano sull’attualità ed utilità di un sistema delle pene che appare ancora aggrappato all’uso, intensivo, del carcere quale rimedio di Giustizia di fronte alla commissione dei reati.
Seppure non mi spingerò, anche al fine di non tagliare il ramo sul quale sono appollaiato, ad ipotizzare quella che troppo semplicemente viene invocata, da diversi ambienti intellettuali e del diritto, come soluzione percorribile in futuro quella dell’abolizione del carcere, quasi come se esso non fosse in qualche modo una conseguenza, semmai ricercata, del reato, pretendendone che ne sia paradossalmente il precursore, sicuramente la Società civile e gli operatori del diritto hanno l’obbligo morale di considerare se, invece, esso possa essere in qualche modo “superato”.
“Superare il carcere” ed immaginare che quello che pressoché unanimemente consideriamo essere “il luogo della pena”, dovrebbe indurci, ragionevolmente e pacatamente, a ritenere che esso altro non rappresenti se non una delle innumerevoli tappe dell’evolversi del vivere e della sensibilità civile ed umana, così come dell’essere degli Ordinamenti e degli Stati, praticamente l’ulteriore luogo di passaggio, uno stadio che scorre, con il decorrere del tempo ed il rinvigorirsi della coscienza sociale, da una concezione della pena ad altra più evoluta e utile per la collettività, così come sappiamo essere stato anche nel passato e nel passato prossimo. È, infatti, opportuno che noi tutti si torni a riflettere sulla funzione del diritto penale e le ragioni per le quali vengano comminate le pene detentive ed interrogarci, con spirito sincero, liberi da pregiudizi giustizialisti o ipergarantisti, sul sensus, sulla logica utilitaristica che deve, razionalmente, essere ricercata e presiedere ogni nostra azione, ancorché realizzata per il tramite delle istituzioni, attraverso i poteri e le funzioni dello Stato.
“La funzione del diritto penale e le ragioni della pena”, così come le conseguenze che derivano dalla c.d.“Giustizia applicata”, rappresentano, probabilmente, anche nell’epoca che stiamo vivendo, in tempi che ci piace considerare moderni ed evoluti, uno dei principali dilemmi in cui non solo l’uomo moderno, quello informatico e dei social-network, quello dei pad e dei cellulari, quello della domotica e delle guerre combattute con i droni, ancora incessantemente si pone e per le quali non ha ancora risposte coerenti e univoche da ostentare, ma anche, a ben guardare, un interrogativo che l’essere umano organizzato indirizza verso se stesso fin dall’antichità: è, in verità, il dilemma di sempre, e la contraddizione che Sofocle, nella tragedia di Antigone, fa emergere con poetica durezza, raccontando della Legge statuale di Creonte ed il senso, diverso ma comprensibile anche per l’uomo comune, della Giustizia di Antigone.
Non so se Voi conosciate tutti la storia, proverò a riassumerla, per quanto malamente, in poche battute: La tragedia di Sofocle (ricordiamoci che stiamo parlando di un drammaturgo nato circa 500 anni prima di Cristo e che facciamo riferimento, come “location”, all’antica Grecia, non dimenticando che l’autore era un amico del tiranno PERICLE), ebbene racconta della giovane Antigone (che mi piace immaginare con i tratti mediterranei, olivastra e bellissima, con il naso sottile ed appuntito), la quale decide, contro la volontà del Re CREONTE, monarca di TEBE, quindi andando contro la LEGGE dello Stato, di dare sepoltura al cadavere di suo fratello, che il re voleva rimanesse riverso sulla terra, cibo corrotto di rapaci e cani randagi, estrema punizione per un nemico morto. Ma Antigone, per amor fraterno e per pietà, contravviene all’ordine del Re e dà sepoltura al fratello Polinice. Scoperta, la giovane viene condannata dal re a vivere il resto dei suoi giorni imprigionata in una grotta. In seguito alle profezie di un indovino e le suppliche del Coro, il Re però decide di liberarla (di darle quella che oggi chiameremmo la “grazia” o l’amnistia, ma è troppo tardi, perché nel frattempo Antigone si è data la morte, si è suicidata impiccandosi, così come spesso avviene nelle nostre carceri.
Ad aggravare la situazione, però, c’è la circostanza che Antigone era anche la promessa sposa del figlio del Re, Emone, il quale a sua volta si suiciderà, così come morrà, per il dolore, la moglie del Re, Euridice, ed il Re resterà solo, con il suo dramma e con la sua legge di monarca: legge di uomini certamente, e pertanto non vi è la presunzione che sia condivisa anche dagli Dei.
La figura di Antigone, a ben guardare, proclama, con il suo agire, il primato delle leggi divine, quelle non scritte, innate, quelle che forse potremmo richiamare evocative di una sorta di diritto naturale, di regole immanenti nell’umanità degli uomini.
Antigone non accetta quelle statuali, quelle del potere statuale, quelle del Re, e si richiama ad un principio di Giustizia che non vive di una dimensione quotidiana, che non è di oggi, non è di ieri, ma che è presente sempre e convive con gli uomini che vogliano vederlo, piuttosto che preferire il nascondersi dietro il paravento del paragrafo o del comma, della Legge codificata e del momento, della legge ad uso sempre più personale, a prescindere che riguardi singoli o gruppi di privilegiati, non importa.
La morale, o una delle morali della tragedia di Antigone è, o meglio può, significare, che non è assolutamente detto che la giustizia applicata, quando discenda da una legge degli uomini, corrisponda sempre al senso di Giustizia, anzi, forse, e sempre più spesso, la Giustizia potrebbe paradossalmente, per essere davvero soddisfatta e sentirsi compiuta attraverso strumenti diversi, potrebbe non avere neanche il bisogno di pene e di prigioni, ma di umanità, di comprensione e compassione, potrebbe esigere il bisogno di essere conciliativa e riparativa, piuttosto che contributiva ed afflittiva: necessità e utilità nel sollevare e non nel catapultare in fondo al baratro colui che sia pure ritenuto colpevole. Lo so, vi sembrerà strano che queste cose Ve le dica chi è a capo di tanti direttori e poliziotti penitenziari, che sono chiamati a dare esecuzione alle pene detentive del Triveneto, ma è forse proprio questa mia singolare condizione, che è anche conseguente alla conoscenza diretta che ho di un mondo di sbarre e di dolore, non sempre osservato dall’esterno con animo sereno e curioso, bensì al contrario destinatario di sentimenti singoli e collettivi spesso lividi e rivendicativi, di cittadini che pretendono una giustizia che debba lasciare dei segni, delle ferite, dei ricordi dolorosi sul corpo dei condannati, che debba entrare, estirpandolo, nel cuore delle persone detenute e che non potendo più inciderli nei corpi, sui corpi, come un tempo si faceva con la pratica delle torture, oggi lo fa incuneandosi all’interno dell’animo del prigioniero, provando a perforarne gli stadi più riservati della sua coscienza e rivalendosi sui suoi affetti, non di rado, anzi spess o, coinvolgendone i cari incolpevoli. Ecco, allora come il compito degli operatori penitenziari, in tali casi, diventi ancora più difficile, dovendo essi provare a ridurre il danno, perché il nostro mandato costituzionale è si quello di assicurare l’attuazione delle condanne, ma senza che il detenuto ne veda incisa la dignità e l’agibilità di dignità di persona, e questo anche al fine di evitare di motivare, in un perverso gioco senza fine, alla vendetta ed al male maggiore colui che, seppure condannato, invece che sentirsi davvero responsabile delle proprie azioni criminali, se ne senta anch’egli vittima, addirittura percependosi come “innocente”.
Spesso, poi, nel mio campo, quello c.d. “dell’esecuzione penale”, e quindi della Giustizia Applicata, che ci vede dare corpo e sostanza alla condanna inflitta da un giudice, il quale il più delle volte molto difficilmente vedrà, al contrario di NOI, giorno dopo giorno, i luoghi del carcere e l’esito effettivo della pena comminata sul corpo e sulla psiche del detenuto, si ha la sensazione che qualcosa non torni, non quadri, che vi siano delle contraddizioni di fondo…
Se è pure vero che lo status di colpevole espone ad una condotta di maggiore responsabilità verso gli altri, ed esige comportamenti che debbano essere obiettivamente riparativi dei torti causati, siamo davvero certi che nei riguardi di quanti siano colpevoli di uguali reati debba essere corrisposta la stessa sanzione, siamo davvero così sicuri che il principio di uguaglianza di trattamento debba essere applicato senza alcuna remora a soggetti che abbiano commesso uguali reati, almeno come titolo e circostanze, insomma è giusta e giustificata la regola che comporti lo stesso medesimo trattamento, è essa davvero ugualitaria negli effetti? È vero, il nostro Ordinamento non a caso prevede gli istituti giuridici delle attenuanti e delle aggravanti, allorquando si debba giudicare un colpevole, al fine di diversificare la sanzione, ma l’impostazione continua, in verità, così come essa viene percepita ed immaginata in termini tradizionali è ben diversa: insomma, corriamo il rischio istituzionale di pretendere di sanare il male, rischiando talvolta di somministrarne dell’altro: l’unica differenza è che nel nostro caso il male, la privazione, la sofferenza non è corrotta dallo spirito del malvagio, non nasce, nella mente del colpevole, bensì è partorita, appartiene, è nobilitata dallo, deriva dalla sua autorevolezza, dalla sua forza, dalla sua Maiestas: è, o meglio può apparire, come vendetta “delegata”dal cittadino allo Stato. Eppure, in questi anni confusi, di guerre “di pace”, di prigioni speciali (Guantanamo docet…), di giornalisti uccisi, di muri abbattuti e di muri edificati, di condanne a morte che ancora numerose si celebrano in tanti Stati, ivi compresi anche quelli che consideriamo progrediti, civili, patrie della Libertà, qualcosa sta cambiando, si sta realizzando una sorta di rivoluzione, si stanno modificando alcune delle logiche fondanti dei codici penali “punitivi”, si comincia a parlare in termini anche più strutturati di perdono e di diritto penale riparativo, si comincia a dubitare fortemente dell’efficacia di quello retributivo, ancor di meno di quello afflittivo che pure tanto potrebbe piacere a quanti confondono il diritto alla Giustizia con il diritto alla vendetta. Homo homini deus, oppure homo homini lupus?
Ancora una volta il dilemma: l’espressione, com’è noto attribuita a Thomas HOBBES (ma che in verità era stata anche del commediografo latino Plauto), richiama il principio che l’uomo può essere un Dio per l’uomo, se conosce il proprio dovere…). È, in verità, il quesito di sempre: la natura degli esseri umani è quella di soggetti assolutamente egoisti, dediti a selvagge passioni, facilmente fuorviabili, costantemente bramosi di potere e pertanto molto pericolosi, per cui soltanto con un governo forte si può impedire ogni violenza ed anarchia, e da qui una raccolta di norme penali che vada verso questa direzione, oppure può esserci un’alternativa, una strategia diversa e finanche opposta?
La giovane Antigone è forse una precorritrice di Immanuel KANT, forse esprime quella teoria morale quale un dovere nei confronti di principi supremi?
Nel suo messaggio per la Giornata mondiale della Pace, il 1° gennaio 2002, Giovanni Paolo II ha confessato che, confrontandosi con la parola di Dio contenuta nelle Sacre Scritture, era giunto a comprendere che il Vangelo esige che il principio “perdono” sia immanente al principio “Giustizia”: Non c’è Pace senza Giustizia, non c’è Giustizia senza Perdono!
Egli scriveva che “Solo nella misura in cui si affermano un’etica e una cultura del perdono, si può anche sperare in una politica del perdono, espressa in atteggiamenti sociali e istituti giuridici, nei quali la stessa giustizia assuma un volto più umano”. Io non so se Noi si stia cominciando a vivere una stagione di nuovi istituti giuridici che vadano verso questa Direzione, forse mi verrebbe da dire di Sì: a tal proposito penso alle riforme di quest’ultimi anni, penso alla previsione degli istituti giuridici alternativi alla pena della detenzione domiciliare, penso ai lavori di pubblica utilità, penso ai lavori socialmente utili, penso alla messa alla prova, e poi ancora al fatto che il ventaglio dei benefici penitenziari si sia molto allargato rispetto al passato, rispetto a quella che era la strategia di contrasto al crimine allorquando iniziai a lavorare nelle galere nei primi anni ’80. Mi rendo conto che in un sistema che si ciba di notizie truculente e dove il male viene intravisto ed indicato dappertutto, non sia talvolta facile accettare tutto ciò e di come ci si opponga, comprensibilmente, nell’intimo di ciascuno a tanto, soprattutto se si abbia subito un torto, una violenza, un lutto: probabilmente è perché il Perdono è un’operazione che non sempre si incrocia con il cuore, bensì preferisce la pancia dei cittadini, soprattutto se essi sono le vittime dei reati, se sono la donna violentata oppure il pensionato derubato, se sono il bambino schiavizzato o il poliziotto.
Sono sempre più convinto che il Perdono passi e si nutra di cervello: il Perdono guarda avanti, considera la somma dei risultati a lungo termine e non la soddisfazione dell’immediato. Detto questo, però, è opportuno che si comprenda come questo sommovimento non sia una cosa evidentemente immediata, ma abbisogni di tempo, di essere assorbito, compreso ed accettato gradualmente non solo dagli operatori del diritto, ma soprattutto dalla.
Esso fa il paio con la lotta alla tortura, è una prosecuzione logica della lotta di Pietro Verri, Cesare Beccaria, Jacque Rossou e tanti altri che furono protagonisti contro la pena di morte; esso è anche la prosecuzione probabilmente della lotta allo schiavismo, è insomma quella aspirazione dell’uomo di essere “homo hominis deus.”
Per ora, accontentiamoci di sentire le vibrazioni ed i sussulti di un cambiamento, il rombo di un aereo che ci guarderà dall’alto, ed auguriamoci che sia per davvero la strada giusta per avvicinare il diritto alla giustizia, il diritto della vittima ad ottenere forme concrete di riparazione materiale, ove possibile, e morale, terminando di percorrere, al contrario, la logica del male che copre altro male: due torti, infatti, non faranno mai una ragione…

di Enrico Sbriglia

Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Triveneto

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