Nuova conferma da parte della Corte di Cassazione: l’uso del collare elettrico è contrario al benessere animale

Con la recente sentenza n. 11561, depositata il 7 aprile 2020, la Corte di Cassazione torna ad affrontare la vexata quaestio del collare elettrico, ancor oggi utilizzato per l’addestramento dei cani; trattasi di collari attivati a distanza da un telecomando che invia scosse elettriche.

La vicenda giudiziaria oggetto del presente contributo trae origine dalla sentenza del 18 marzo 2019 con cui il Tribunale di Siena ha ricondotto l’utilizzo del collare elettrico alla contravvenzione di cui all’art. 727, comma 2 c.p. che punisce “chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze” comminando all’imputato un’ammenda di 5.000 euro. Avverso il giudizio viene presentato ricorso per Cassazione per violazione di legge per inosservanza del principio di determinatezza della fattispecie penale sancito dall’art. 25, comma 2 Cost. 

Di seguito le ragioni alla base dell’epilogo decisorio con cui la Corte dichiara il ricorso inammissibile: concretizzandosi la condotta dell’imputato nell’utilizzo di un collare elettrico, non per finalità punitiva ma “per l’addestramento del proprio cane”, secondo i giudici di Palazzo Cavour, l’indicato principio non risulta violato né dall’art. 727 c.p. contenente “una descrizione delle condotte vietate in termini chiari” né in riferimento alla  “descrizione della condotta contestata”.

L’art. 727 c.p. sotto l’unitaria inscriptio di “Abbandono di animali” punisce con la medesima pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro due distinte condotte: l’abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività al primo comma e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze al secondo comma. A seguito delle modifiche apportate con la Legge 189 del 20 luglio 2004, per l’integrazione della fattispecie contravvenzionale di cui trattasi, è richiesto quale evento di danno un patimento fisico o psichico di significativa gravità.

Secondo gli Ermellini, non rilevando la finalità dell’utilizzo del collare elettrico ma la produttività di gravi sofferenze sull’animale, “la condotta contestata al ricorrente rientra pienamente nel paradigma normativo dell’art. 727 c.p. ed è specificatamente delineata”.

Nel prosieguo del suo argomentare, in relazione alla finalità educativa dell’uso del collare elettrico sostenuta dalla tesi difensiva, la Corte di Cassazione rimanda alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia mediante la Legge 4 novembre 2010, n. 201. Ai sensi dell’ 7, infatti, “nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possano pregiudicare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed afflizioni inutili”.

La pronuncia in esame conferma l’orientamento ormai consolidato presso la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’uso del collare elettrico integra una fattispecie penalmente rilevante stante la contrarietà al benessere animale.

In principio fu la sentenza n. 15061 del 13 gennaio 2007 a stabilire che “l’uso del collare antiabbaio …. rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali”. Nel 2013 con la sentenza n. 38034 la Corte “ritiene che il collare elettronico sia certamente incompatibile con la natura del cane: esso si fonda sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all’animale provocando reazioni varie”; di più, “trattasi in sostanza di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull’integrità psicofisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività”. La natura illecita della condotta de quo, specificata nella fattispecie contravvenzionale (anziché in quella più grave del delitto di “maltrattamento di animali” punita dall’art. 544 ter c.p.) viene confermata nella sentenza n. 21932 del 25 maggio 2016.

In questo breve excursus storico meritorie di citazione sono anche le sentenze n. 24922 del 5 maggio 2015, n. 21932 del 25 maggio 2016, n. 3290 del 24 gennaio 2018 sino ad arrivare al giudizio oggetto dell’attuale riflessione.

Quanto fino ad ora descritto, riassumibile in una censura giudiziale dell’utilizzo del collare elettrico, si “scontra” con la legittimità sul piano amministrativo della vendita del collare. E’ pertanto auspicabile un intervento normativo ad hoc (il disegno di legge n. 1078 comunicato il 19 febbraio 2019 va proprio in questa direzione) che ponga fine alla querelle ma soprattutto che estrometta dall’alveo del consentito quello che null’altro è se non uno strumento di tortura.

Chiara Vattolo

Laureata in Scienze Giuridiche all' Universitá degli Studi di Udine, Consulente del Lavoro, Presidente dell'Associazione VITTORIA FOR ANIMAL RIGHTS, referente del Gadda (Gruppo Attivo in Difesa dei Diritti degli Animali FVG). 

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