La blockchain, i paradossi della comunicazione e i registri 

Come abbiamo visto nel precedete articolo la blockchain si presta  a tracciare le transazioni tra due soggetti, ma per rispondere a tale esigenza non sarebbe sufficiente un più semplice protocollo di comunicazione basato su strumenti noti come ad esempio

  • firma digitale per l’imputabilità,
  • posta certificata per la garanzia della consegna
  • marca temporale per la garanzia del tempo?

In particolare non sarebbe sufficiente un  meccanismo  basato sulla ricevuta di ritorno, tipica del sistema postale?

In altre parole qual’è la funzione del “registro” all’interno di un protocollo di comunicazione?

blockchain tracciabilità

La comunicazione è un processo di elaborazione, trasmissione e ricezione dei messaggi e segue un modello lineare in cui un soggetto (mittente) elabora un messaggio secondo un codice, lo invia attraverso un canale al destinatario che lo riceve e lo decodifica.

In questo sistema il mittente, se riceve una ricevuta di ritorno è garantito dell’avvenuta consegna, ma il destinatario non ha garanzia che il mittente a sua volta abbia ricevuto la notifica della ricevuta di ritorno, quindi non sa se il mittente sia o meno avvertito della ricezione da parte sua del messaggio. Infatti, per avere tale sicurezza dovrebbe inviare e ricevere un nuovo messaggio dal mittente; ma in tal modo sarebbe il mittente a non essere più sicuro che il destinatario abbia ricevuto la conferma della conferma.

Si apre pertanto uno dei paradossi della comunicazione in base al quale non è possibile operare con successivi messaggi di conferma, che altrimenti si ripeterebbero all’infinito.

Per ovviare a tutto ciò convenzionalmente  si ha che solo il mittente, tramite la ricevuta di ritorno, ha le informazioni sull’avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ciò ovviamente con tutte le conseguenze giuridiche connesse a tale scelta: ad esempio  nell’ordinamento italiano  la c.d. presunzione di conoscenza,  in base alla quale le comunicazioni dirette ad un soggetto determinato si reputano conosciute  nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario,  interrompe  la catena delle notifiche proprio al momento in cui   il mittente abbia ricevuto la conferma che il messaggio è giunto all’indirizzo del destinatario, se poi il destinatario non legge la posta…è un problema suo, ma la comunicazione legalmente è andata a buon fine.

Per superare questo limite intrinseco del protocollo di comunicazione, soprattutto quando è necessario che non solo i diretti interessati ma anche altri soggetti possano conoscere lo stato di una transazione, c’è bisogno di un registro che raccolga le transazioni avvenute,  consultabile sia dal mittente che dal destinatario ed eventualmente anche dai c.d. terzi interessati, e determinare, in caso di contestazioni, che sia esso a far fede.

Quando la transazione  ha una rilevanza particolare per l’ordinamento giuridico, essa viene posta sotto la vigilanza e la gestione di una Entità pubblica proprio attraverso la creazione di un registro pubblico; ma anche nel caso in cui  la transazione abbia rilevanza solo tra i privati, la creazione di un registro può rispondere a tale esigenza di conoscibilità e  l’implementazione di meccanismi di blockchain risultano utili proprio alla creazione di registri informatici.

La tracciabilità delle transazioni mediante registri pubblici

I registri pubblici altro non sono che database centralizzati di determinate transazioni che obbligatoriamente devono essere registrate  in essi, gestiti sotto la responsabilità e controllo di un Ente a ciò deputato da una norma.

Essi consentono, in relazione alla loro funzione, la tracciabilità di specifiche informazioni/operazioni.

La funzione dei registri pubblici e le modalità della loro  tenuta sono definite sempre da una legge (i soggetti abilitati a modificare e consultare i registri, diritti d’accesso, criteri di sicurezza e qualità del servizio) e la loro rilevanza va oltre i  diretti interessati dalla transazione; la specificità del registro pubblico è quella di avere valenza:

  • per i terzi non coinvolti nella transazione, che pertanto sulle risultanze del registro pubblico possono fare legalmente affidamento
  • per lo Stato che sempre su tali risultanze fonda alcune pretese fiscali ma anche di responsabilità in ambito pubblicistico e penale ( si pensi alla circolazione stradale ed alle modalità di accertamento della proprietà dei veicoli).

La tracciabilità delle transazioni mediante meccanismi di blockchain

La necessità di disporre di un meccanismo per la registrazione di transazioni, non sottoposto a un Ente a ciò preposto, porta in modo semplificato a due differenti strategie:

gli Enti si accordano in forma convenzionale affinché uno di essi gestisca il registro per conto di tutti (sistema accentrato);

gli Enti gestiscono in forma distribuita le registrazioni (sistema distribuito).

Il sistema della blockchain nasce come un sistema di database distribuito in cui la garanzia della registrazione è garantita dal fatto che più sistemi riportano in modo coerente la registrazione dell’avvenuta transazione; più esattamente ogni volta che si voglia registrare una transazione la conferma che essa è avvenuta validamente deve provenire almeno dal 51% dei nodi che partecipano a network.

La garanzia di non modificabilità dei registri è data sia dal numero delle repliche coerenti del registro, che da sistemi di crittografia. Diverse applicazioni che necessitano di registri per la tracciabilità delle transazioni possono sfruttare questo meccanismo, onorando le seguenti caratteristiche:

  • pluralità di soggetti diversi, meglio se estranei rispetto alla transazione da tracciare, che gestiscono copie dei registri anche ai fini della affidabilità e sicurezza in caso di guasti ( i sistemi di informatici di gestione dovrebbero essere in luoghi diversi). Tali soggetti possono eventualmente costituirsi in una rete di soggetti qualificati, ma devono in ogni caso essere diversi per garantire la distribuzione delle informazioni e la possibilità di gestione di repliche separate;
  • volontarietà del registro: i registri da gestire debbono essere volontari, ovvero non sono sotto il controllo e gestione di un Ente unico definito da una norma, altrimenti ricadremmo nello schema del registro accentrato.

I sistemi basati su queste caratteristiche in pratica recepiscono l’utilità di avere un registro delle transazioni consultabile dagli interessati e dai terzi, ma sostituiscono al registro pubblico gestito da un Ente qualificato a ciò preposto, un registro gestito in modo distribuito da soggetti che possono ma non necessariamente debbano avere diversa qualificazione, quindi possono essere anche enti privati dotati di una grande potenza di calcolo.

La rete dei soggetti che gestisce le repliche dei registri può in linea di principio essere aperta o qualificata secondo quanto vedremo nella prossima approfondimento.

Gea Arcella

Nata a Pompei, dopo gli studi classici svolti a Torre Annunziata, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Trieste nel 1987. Nel 2007 ha conseguito con lode un master di II livello presso l'Università “Tor Vergata” di Roma in Comunicazione Istituzionale con supporto digitale. E' notaio in provincia di Udine e prima della nomina a notaio ha svolto per alcuni anni la professione di avvocato. Per curiosità intellettuale si è avvicinata al mondo di Internet e delle nuove tecnologie e dal 2001 collabora con il Consiglio Nazionale del Notariato quale componente della Commissione Informatica . Già professore a contratto presso l'Università Carlo Bò di Urbino di Informatica giuridica e cultore della materia presso la cattedra di diritto Civile della medesima Università, attualmente è docente presso la Scuola di Notariato Triveneto e Presso la Scuola delle Professioni legali di Padova di Informatica giuridica e svolge attività formative sia interne che esterne al Notariato. E' socia di diverse associazioni sia culturali che orientate al sociale, crede che compito di chi ha ricevuto è restituire, a partire dalla propria comunità. 

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