In Italia sarà (finalmente) reato la tortura?

Mercoledì 17 maggio il Senato ha finalmente approvato la proposta di legge che prevede l’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento penale italiano. Nel nostro paese, infatti, è tuttora assente una norma che ne regoli la materia, nonostante gli obblighi internazionali. Dopo un iter legislativo di 4 anni – l’ennesimo caso di lentezza legislativa all’italiana – si è però sempre più vicini al traguardo. Il testo di legge, presentato nel lontano marzo 2013 dal senatore Luigi Manconi, ha ottenuto 195 voti favorevoli, 8 contrari e 34 astenuti. È legittimo pensare che tutto questo tempo sia servito ad un’ elaborazione normativa più accurata, ma la nuova proposta è stata fortemente criticata da più fronti. Amnesty International afferma infatti che ‘’si conferma un testo impresentabile e distante dalla convenzione delle Nazioni Unite’’, mentre Ilaria Cucchi definisce ‘’grottesco’’ questo momento che sta aspettando ansiosamente dalla morte del fratello Stefano Cucchi, picchiato a morte durante la custodia cautelare nel 2009.

 

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Tortura, gli impegni europei e internazionali

L’articolo 13, comma 4, della Costituzione italiana afferma che: ‘’è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà’’. Inoltre, a partire dal 1948, l’Italia ha firmato molteplici convenzioni internazionali in materia. Brevemente, sia l’articolo 5 della “Dichiarazione universale dei diritti umani” del 1948, sia l’articolo 3 della ‘”Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali’” del 1950, ribadiscono il divieto di tortura. Successivamente, con la “Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti” del 1984, gli stati firmatari concordano sulla definizione di tortura quale “qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali” da parte di “un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale’’. L’Italia ha ratificato questa Convenzione nel 1988 e, sebbene siano passati quasi 30 anni, deve ancora adottare una legge vincolante al riguardo.

In questi anni, l’appello per stimolare il governo italiano a colmare la propria inadempienza è arrivato da più fronti. Diverse sono state le proteste e le petizioni organizzate dalla società civile. Anche la comunità internazionale, tramite le osservazioni finali del Comitato dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite del 1998, riporta la preoccupazione per ‘’l’insufficienza delle sanzioni nei confronti del personale della polizia e del personale penitenziario che abusano del loro potere’’.

La gravità di questo vuoto legislativo, oltre a non tutelare i diritti umani formalmente riconosciuti, rende difficile la prevenzione da quei comportamenti violenti dei pubblici ufficiali. In sua assenza, infatti, si applicano norme riguardanti reati minori, come l’abuso del potere d’ufficio o la lesione aggravata, e che cadono in prescrizione con il passare del tempo.

Il mancato recepimento del diritto internazionale nell’ordinamento italiano ha contribuito, infatti, a lasciare impuniti i colpevoli di episodi brutali, come quelli avvenuti nella scuola Diaz-Pertini e nel carcere di Bolzaneto, nel corso del G8 di Genova del 2001. Molte vittime si sono rivolte alla Corte europea dei diritti dell’uomo, e tutte le sentenze (tra cui l’ultima del 14 marzo) hanno sottolineato l’assenza di leggi che possano sanzionare correttamente i fatti accaduti, qualificati dalla Corte come episodi di tortura. La Corte ha, inoltre, invitato lo Stato italiano a prendere provvedimenti al riguardo.

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L’intervento delle forze dell’ordine in occasione del G8 di Genova.

 

L’iter legislativo e l’evoluzione della proposta di legge

Nonostante la manifesta necessità di disciplinare la materia, tutte le svariate proposte elaborate nel susseguirsi delle legislature non sono mai approdate al Parlamento. Il senatore Luigi Manconi è riuscito solo nel marzo 2013 a presentare un testo per l’introduzione del reato di tortura in grado di avviare il procedimento legislativo. Dopo il consenso del Senato e le successive modifiche della Camera dei deputati, la proposta è stata approvata nuovamente dal Senato lo scorso 17 maggio. A distanza di 4 anni il procedimento deve ancora concludersi. Se le prime due letture si sono susseguite con una certa rapidità, la proposta di legge è stata bloccata per due anni in Senato (dal 6 aprile 2015 fino all’approvazione). Effettivamente, gli emendamenti attuati sono parecchi, tanto che lo stesso promotore Manconi, ha affermato che ‘’è un testo stravolto, non ho partecipato al voto’’.

L’attuale proposta di legge racchiude nell’articolo 613-bis una sanzione per ‘’Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa’’. L’atto deve però essere “commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”. Per quanto riguarda la pena, si va dai 4 ai 10 anni, a cui possono esserne aggiunti 5 o 12 se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. Inoltre, se da questi fatti derivano delle lesioni personali, la condanna è aumentata a seconda della gravità. La morte della vittima comporta l’ergastolo. Nel caso di mera istigazione, sempre nel caso di ufficiali pubblici nell’esercizio delle proprie funzioni, l’articolo 613-ter prevede la reclusione dai 3 ai 6 mesi. Inoltre, secondo la modifica apportata all’articolo 191 del codice penale, le dichiarazioni o le informazioni che verranno ottenute mediante la tortura non sono utilizzabili. Per di più il testo modifica anche la disciplina sull’immigrazione, rifiutando il rimpatrio di una persona che rischierebbe di essere torturata nella propria patria. Non viene riconosciuta  l’immunità nei confronti di quegli stranieri condannati per il reato di tortura nei rispettivi paesi d’origine.

I punti controversi della nuova legge sulla tortura

Innanzitutto è opportuno sottolineare come non venga fornita una definizione di tortura vera e propria. Inoltre, provare la sussistenza del reato potrebbe risultare difficile poiché il colpevole deve agire con crudeltà, causando acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico. Solitamente i processi per tortura avvengono a distanza di anni dai fatti commessi, ed è dunque difficile verificare il trauma subito nel passato, rischiando la prescrizione con il passare del tempo. Il Senato ha introdotto anche un emendamento per il quale il reato non sussiste ‘’nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative dei diritti’’. Un’interpretazione alquanto difficile, in quanto non viene specificato quali siano queste misure e entro le quali non si possa essere perseguiti. Inoltre, si cerca quasi di circoscrivere la tortura ai soli comportamenti ripetuti nel tempo, dato che la fattispecie deve essere commessa mediante più condotte e comportare un trattamento inumano e degradante. Sembra quasi che i singoli episodi non verranno puniti, e lo stesso ex pm e giudice istruttore Felice Casson, sottolinea l’inapplicabilità della futura legge, la quale renderà ‘’i processi una corsa ad ostacoli sempre più complicata’’. Questo compromesso, per così dire al ribasso, sembrerebbe non voler perseguire seriamente la violenza intenzionale dei pubblici ufficiali. Non c’è dubbio che questi, nell’esercizio delle proprie funzioni, a volte siano costretti ad usare la violenza, ma la nuova legge sulla tortura avrebbe dovuto regolamentarne i limiti. Gli stessi funzionari di polizia si ritengono scontenti, poiché questa situazione di ambiguità: ‘’non scioglie tanti dubbi interpretativi relativi all’intensità delle sofferenze fisiche per essere qualificate acute, a quale sia la condotta del trattamento inumano e degradante’’.

 

 

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