Minori non accompagnati: quale tutela per i bambini migranti?

Il numero dei minori non accompagnati è in crescente aumento e l’ultimo rapporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aggiornato all’agosto di quest’anno, parla di circa 14.000 unità, quasi il doppio rispetto allo scorso anno. Essi sono sicuramente i soggetti a maggior rischio di sfruttamento da parte della criminalità, soprattutto quando manca di un sistema efficace di accoglienza: Europol ha denunciato l’esistenza di una sofisticata “infrastruttura criminale europea” che prende di mira questi minori per sfruttarli e molti di essi scompaiono dopo l’ingresso in Europa.

I dati italiani sono preoccupanti: al 31 dicembre 2015 ben 6.135 minori non accompagnati registrati in Italia risultano attualmente irreperibili.

E’ proprio per rispondere a questa situazione inquietante e per adeguare la nostra normativa interna al mutato quadro legislativo europeo in tema di accoglienza, che dopo uno stop di diversi anni è ripreso l’esame del disegno di legge n. 1658, per la Protezione e la Tutela dei Minori Stranieri.

L’attuale accoglienza dei minori non accompagnati

minori non accompagnati immigrazione

La legge vigente definisce il minore non accompagnato come lo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto anni, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale e disciplina le procedure di accoglienza (Decreto legislativo n. 142 del 2015, c.d. decreto accoglienza), prevedendo gli stessi diritti e tutele a prescindere dal fatto che il minore abbia o meno richiesto asilo o protezione internazionale.

Il decreto accoglienza distingue tra prima e seconda accoglienza e stabilisce il principio che il minore non accompagnato non può in nessun caso essere trattenuto presso i centri di identificazione ed espulsione e i centri governativi di prima accoglienza, ma deve essere accolto in strutture specializzate.

La prima accoglienza deve rispondere alle esigenze di soccorso e di protezione immediata di tutti i minori non accompagnati.

In queste strutture i minori sono accolti per il tempo strettamente necessario per:

  • l’identificazione
  • l’eventuale accertamento dell’età,
  • ricevere tutte le informazioni sui loro diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale.

All’interno delle strutture è garantito un colloquio con uno psicologo dell’età evolutiva, accompagnato se necessario da un mediatore culturale.

In ogni caso questa fase di prima accoglienza non può superare i 60 giorni.

La fase di accoglienza di secondo livello per i minori richiedenti protezione internazionale si svolge nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, mentre per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale è prevista la possibilità di accedere ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo di cui all’art. 1-septies del D.L. n. 416/1989 (conv. L. 39/1990, c.d. legge Martelli).

In caso di temporanea indisponibilità delle predette strutture, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono assicurate dal comune dove si trova il minore.

A seguito del consistente afflusso di migranti e delle difficoltà che ne sono nate è stata prevista con una disposizione del D.L. n. 113/2016 (art. 1-ter) la possibilità di attivare strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati; i presupposti sono:

  • la presenza di arrivi consistenti e ravvicinati
  • l’impossibilità da parte dei comuni di garantire l’accoglienza nelle forme già previste dalla legge

In questi casi il Prefetto dispone l’attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura.

In tali strutture possono essere accolti solo i minori di età inferiore agli anni quattordici per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza previste dal decreto accoglienza.

Il disegno di legge n. 1658, per la Protezione e la Tutela dei Minori Stranieri

minori non accompagnati murales

Tra i principi generali, la proposta conferma il divieto di respingimento e di espulsione del minore , mentre introduce la possibilità di rinviare il minore nel Paese di provenienza non solo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, ma anche qualora sia accertato il superiore interesse del minore al riaffidamento ai familiari .

L’accoglienza

In tema di accoglienza, la proposta è tesa ad riaffermare:

  • il principio di separatezza delle strutture di accoglienza riservate ai minori rispetto a quelle degli adulti;
  • la durata massima di 10 giorni per le operazioni di identificazione, mentre attualmente non è stabilito alcun termine;
  • la riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza.

Inoltre, la proposta istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel quale confluiscono le cartelle sociali dei minori non accompagnati. Nella cartella sociale, il personale della struttura in cui è accolto il minore inserisce ogni elemento utile alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore, che viene trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione.

Diritti dei minori

Innanzitutto,viene introdotta una procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l’accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati.

Tale procedura prevede:

  • un colloquio del minore con gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare;
  • la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull’età ed, eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile;
  • la presunzione della minore età nel caso in permangono dubbi sull’età anche in seguito all’accertamento.

L’affido e la tutela

Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), la proposta prevede l’istituzione di elenchi:

  • di affidatari adeguatamente formati per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l’affidamento familiare al posto del ricovero in una struttura di accoglienza;
  • di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato .

Le altre novità

Ulteriori novità riguardano il permesso di soggiorno per i minori non accompagnati.

La proposta semplifica la normativa vigente prevedendo due tipologie di permesso di soggiorno: quello per età e quello per motivi familiari.

Il permesso per minore età può essere rilasciato su richiesta dello stesso minore, anche direttamente e anche prima della nomina del tutore ed è previsto che abbia validità fino al compimento della maggiore età.

Il permesso per motivi familiari, secondo la proposta può essere rilasciato anche nei seguenti casi: minore di quattordici anni affidato, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano; e minore ultraquattordicenne affidato, o sottoposto alla tutela sia di un cittadino italiano, sia di uno straniero regolarmente soggiornante.

La proposta, infine, intende eliminare la previsione del permesso per integrazione del minore, che ha avuto scarsa applicazione.

Alcune disposizioni della proposta sono poi finalizzate a rafforzare singoli diritti già riconosciuti ai minori non accompagnati. In particolare:

  1. viene estesa la garanzia dell’assistenza sanitaria ai minori non accompagnati prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
  2. è incentivata l’adozione di specifiche misure da parte delle scuole e degli enti di formazione accreditati per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato;
  3. sono implementate le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, mediante la garanzia di assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento e il riconoscimento del diritto del minore di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento .

Infine, alcune disposizioni introducono misure speciali di protezione per specifiche categorie di minori non accompagnati, in considerazione del particolare stato di vulnerabilità in cui si trovano, come i minori non accompagnati vittime di tratta .

Appendice legislativa

Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), nonché nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999) e nel D.P.C.M. n. 535 del 1999.

Specifiche disposizioni sull’accoglienza dei minori non accompagnati sono previste dal recente D.Lgs. n. 142/2015, con cui è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all’accoglienza dei richiedenti asilo (c.d. direttiva accoglienza). Con riferimento particolare ai minori non accompagnati “richiedenti protezione internazionale”, oltre al menzionato decreto, si applicano alcune disposizioni del D.Lgs. 25 del 2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale (art. 19; art. 6, co. 2 e 3; art. 26, co. 5 e 6), e del D.Lgs. 251/2007 (art. 28).

 

Gea Arcella, notaio

Gea Arcella

Nata a Pompei, dopo gli studi classici svolti a Torre Annunziata, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Trieste nel 1987. Nel 2007 ha conseguito con lode un master di II livello presso l'Università “Tor Vergata” di Roma in Comunicazione Istituzionale con supporto digitale. E' notaio in provincia di Udine e prima della nomina a notaio ha svolto per alcuni anni la professione di avvocato. Per curiosità intellettuale si è avvicinata al mondo di Internet e delle nuove tecnologie e dal 2001 collabora con il Consiglio Nazionale del Notariato quale componente della Commissione Informatica . Già professore a contratto presso l'Università Carlo Bò di Urbino di Informatica giuridica e cultore della materia presso la cattedra di diritto Civile della medesima Università, attualmente è docente presso la Scuola di Notariato Triveneto e Presso la Scuola delle Professioni legali di Padova di Informatica giuridica e svolge attività formative sia interne che esterne al Notariato. E' socia di diverse associazioni sia culturali che orientate al sociale, crede che compito di chi ha ricevuto è restituire, a partire dalla propria comunità. 

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