Riforma del terzo settore: cosa cambia e per chi?

riforma terzo settore

Dal 3 luglio 2016 è in vigore la l. n. 106/2016 che delega al  Governo  la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale.

Che cos’ è una “legge delega”?

E’ una legge “ordinaria” approvata dal Parlamento, che delega il Governo a regolamentare attraverso dei decreti delegati una determinata materia; in base alla Costituzione ogni legge delega deve rispettare 3 vincoli:

  1. deve indicare i principi e criteri direttivi che il Governo deve rispettare nell’esercizio della delega legislativa
  2. deve prevedere un tempo limitato di validità della delega, entro il quale il Governo può esercitarla,
  3. deve individuare in modo definito le  materie “delegate”

La legge delega  n. 106/2016 

Come tutte le leggi delega anche la n. 106  individua le materie delegate, riportate anche nel titolo:

  • il c.d. Terzo settore, nell’ambito del quale verrà rivista la disciplina generale del codice civile in materia di associazioni e fondazioni, nonché verrà rivista e riordinata in maniera organica quella speciale  relativa  agli  enti  del  Terzo settore, compresa la disciplina  tributaria applicabile ad essi, mediante l’emanazione di  un vero e proprio codice del terzo settore;
  • l’impresa sociale
  • la disciplina del servizio civile nazionale;

essa attribuisce al Governo il compito di emanare i successivi decreti legislativi  entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore e stabilisce i principi ed i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega.

Dunque nell’immediato non c’è ancora nessuna ripercussione per gli operatori e le associazioni che appartengono ai settori ricompresi nelle “materie delegate” e per comprendere appieno come saranno concretamente attuati i principi e criteri direttivi descritti nella legge delega occorrerà necessariamente attendere i provvedimenti attuativi del Governo.

La legge è però molto importante sia per le definizioni che contiene che per i principi che stabilisce e dovranno guidare l’azione del Governo.

Cos’è il Terzo settore secondo la legge delega  n. 106/2016

Innanzi tutto per la prima volta il legislatore ci fornisce una definizione complessiva del c.d.  Terzo settore, il quale si differenzia dagli enti genericamente “non lucrativi” come le associazioni e le fondazioni disciplinate dal codice civile: per Terzo settore si intende  il complesso degli enti privaticostituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro,  di  finalita’ civichesolidaristiche e di utilita’ sociale e  che,  in  attuazione del principio di  sussidiarieta’,  promuovono  e  realizzano  attivita’  di interesse generale mediante forme di azione volontaria e  gratuita  o di mutualita’ o di produzione e scambio di beni e servizi.

Per espressa previsione di legge non  fanno parte del Terzo settore:  le formazioni e le associazioni politiche,  i sindacati, le  associazioni  professionali  e  di  rappresentanza  di categorie economiche. Anche alle fondazioni  bancarie, nonostante concorrano al perseguimento delle finalita’ individuate dalla legge, non si applicano le disposizioni contenute nella legge delega e nei relativi decreti attuativi.

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I principi generali della legge delega

Tra i principi e criteri direttivi generali  cui l’Esecutivo dovrà attenersi nell’attuazione della riforma e indicati all’art. 2, quelli maggiorante degni di attenzione sono:

  a) l’ esercizio  del diritto  di  associazione  e  il  valore  delle  formazioni   sociali liberamente costituite,  quale strumento  di  promozione  e  di  attuazione  dei  principi  di partecipazione   democratica,    solidarieta’,    sussidiarieta’    e pluralismo sanciti in Costituzione;
b) l’iniziativa  economica  privata, svolta secondo le finalita’ e nei limiti di cui  alla  legge 106, come mezzo per concorrere ad elevare i livelli  di  tutela  dei  diritti civili e sociali.
Se, dunque, da un lato viene ribadita come fondamentale per lo sviluppo della persona umana la libertà di associazione e in essa viene riconosciuto un veicolo per l’attuazione di altri importatissimi principi costituzionali come la partecipazione democraticala solidarietà e la sussidiarietà sociale, ugualmente degno di nota è il principio per cui lo svolgimento dell’attività di impresa secondo principi etici e non meramente lucrativi possa diventare esso stesso un mezzo di tutela dei diritti civili e sociali.

I principi della legge delega relativi al Terzo settore

Il  riordino e la revisione della disciplina  del Terzo settore  dovrà tra l’altro:

1) stabilire le disposizioni generali  e  comuni  applicabili,  nel rispetto del principio di specialita’, agli enti del Terzo settore;
2) individuare   le   attivita’   di   interesse   generale   che caratterizzano gli enti del Terzo settore,  il  cui  svolgimento  costituisce requisito per  l’accesso  alle  agevolazioni previste dalla normativa tributaria e che sono soggette alle  verifiche previste dalla stessa legge delega

3) individuare criteri e condizioni in base ai quali  differenziare lo svolgimento delle attivita’ di  interesse  generale  tra i diversi enti del Terzo settore
4) definire forme e modalita’ di organizzazione, amministrazione  e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunita’, partecipazione degli associati  e  dei  lavoratori nonche’ ai principi di efficacia, di efficienza, di  trasparenza,  di correttezza e di economicita’ della gestione degli  enti,  prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli  associati e  dei  lavoratori,  con  facolta’   di   adottare   una   disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarita’  della  compagine  e della struttura associativa nonche’ della  disciplina  relativa  agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti  o  intese con lo Stato;

5) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di  tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione  attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in  specifiche  sezioni, da istituire  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, favorendone,  anche  con  modalita’  telematiche,  la  piena conoscibilita’ in tutto il  territorio  nazionale.  L’iscrizione  nel Registro, subordinata al possesso di determinati  requisiti   sarà  obbligatoria  per  gli  enti  del Terzo settore che  si  avvalgono  prevalentemente  o  stabilmente  di finanziamenti  pubblici,  di  fondi   privati   raccolti   attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi  europei  destinati  al  sostegno dell’economia  sociale  o  che  esercitano  attivita’  in  regime  di convenzione o di accreditamento con enti  pubblici  o  che  intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell’articolo 9 della legge delega;
6)  riconoscere  e  valorizzare  le  reti  associative  di  secondo livello, intese quali organizzazioni che  associano  enti  del  Terzo settore, anche allo scopo di accrescere  la  loro  rappresentativita’ presso i soggetti istituzionali;

In particolare l’attivita’ di volontariato, di promozione sociale  e di mutuo soccorso verrà revisionata secondo i seguenti  principi e criteri direttivi:
– armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline  vigenti in materia di volontariato e di promozione  sociale,  valorizzando  i principi di gratuita’, democraticita’ e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificita’ delle organizzazioni di volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e  di  quelle  operanti  nella protezione civile;
–  introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese  per le attivita’ dei volontari, preservandone il carattere di gratuita’ e di estraneita’ alla prestazione lavorativa;
– promozione della cultura del volontariato, in particolare tra  i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attivita’ scolastiche;
– valorizzazione delle diverse esperienze di  volontariato,  anche attraverso il coinvolgimento  delle  organizzazioni  di  volontariato nelle   attivita’   di   promozione   e   di   sensibilizzazione,   e riconoscimento in ambito scolastico  e  lavorativo  delle  competenze acquisite dai volontari;
– revisione  del  sistema  dei  centri   di   servizio   per   il volontariato, di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto  1991,  n. 266 e  dell’attivita’ di programmazione e  controllo  delle attivita’  e  della  gestione  dei  centri   di   servizio   per   il volontariato, svolta mediante organismi regionali  o  sovraregionali,
– superamento del  sistema  degli  Osservatori  nazionali  per  il volontariato  e  per   l’associazionismo   di   promozione   sociale, attraverso l’istituzione del Consiglio nazionale del  Terzo  settore, quale organismo di consultazione  degli  enti  del  Terzo  settore  a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle  reti associative di secondo  livello
– previsione  di  requisiti  uniformi  per  i  registri  regionali all’interno del Registro unico nazionale.

Dal complesso di questi principi si ricava la spinta del legislatore ad una maggiore organicità della disciplina unificando i diversi regimi che ora interessano gli enti del terzo settore, pur cercando di salvaguardarne la specificità.  Ministero competente per tutti gli enti diventa quello del Lavoro e delle politiche sociali, anche qui riducendo ad unità le  competenze attualmente appartenenti a diversi dicasteri a seconda della tipologia di ente.

Le misure fiscali e di sostegno economico

I restanti principi della legge delega sono rivolti all’impresa sociale (art. 6) ed al servizio civile (art. 8), mentre l’art. 9 della legge è dedicato alle misure fiscali e di sostegno economico. In quest’ultimo campo, oltre alla revisione complessiva della definizione di ente non  commerciale ai  fini  fiscali , alla  razionalizzazione e semplificazione del regime di  deducibilita’ dal reddito complessivo e di  detraibilita’  dall’imposta  per le persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, è prevista:

– il  completamento  della  riforma  strutturale  dell’istituto  della destinazione del cinque per  mille  dell’IRPEF , con la revisione dei criteri di accreditamento dei  soggetti  beneficiari  e dei requisiti per l’accesso al beneficio  nonche’  la semplificazione  e accelerazione delle procedure  per  il  calcolo  e  l’erogazione  dei contributi spettanti agli enti;
– la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti  del  Terzo  settore
– la previsione per le imprese sociali sia  della possibilita’ di accedere a forme di raccolta  di  capitali  tramite portali telematici, in analogia a quanto  previsto  per le start-up innovative che  di misure agevolative  volte  a  favorire  gli  investimenti  di capitale;
– l’istituzione, presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche sociali,  di  un  fondo  destinato  a  sostenere  lo  svolgimento  di attivita’ di interesse generale , attraverso il  finanziamento  di  iniziative  e  progetti promossi  da  organizzazioni   di   volontariato,   associazioni   di promozione sociale e fondazioni  comprese  tra  gli  enti  del  Terzo settore   disciplinandone  altresi’  le modalita’  di  funzionamento  e  di  utilizzo  delle  risorse,  anche
attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale  del  Terzo settore. Il fondo è articolato,  solo per l’anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo,  con una dotazione di 10 milioni di euro;  la  seconda  di  carattere  non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
– la  promozione  dell’assegnazione  in  favore  degli  enti  del Terzo settore,  anche  in  associazione  tra  loro,  degli  immobili pubblici inutilizzati, nonche’,  tenuto  conto  della  disciplina  in materia, dei beni immobili  e  mobili  confiscati  alla  criminalita’ organizzata, secondo criteri di semplificazione  e  di  economicita’, anche al fine di valorizzare in modo  adeguato  i  beni  culturali  e ambientali.
Insomma anche qui una bella rivoluzione che speriamo questa volta sia veramente compiuta e non solo annunciata.

Gea Arcella

Gea Arcella

Nata a Pompei, dopo gli studi classici svolti a Torre Annunziata, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Trieste nel 1987. Nel 2007 ha conseguito con lode un master di II livello presso l'Università “Tor Vergata” di Roma in Comunicazione Istituzionale con supporto digitale. E' notaio in provincia di Udine e prima della nomina a notaio ha svolto per alcuni anni la professione di avvocato. Per curiosità intellettuale si è avvicinata al mondo di Internet e delle nuove tecnologie e dal 2001 collabora con il Consiglio Nazionale del Notariato quale componente della Commissione Informatica . Già professore a contratto presso l'Università Carlo Bò di Urbino di Informatica giuridica e cultore della materia presso la cattedra di diritto Civile della medesima Università, attualmente è docente presso la Scuola di Notariato Triveneto e Presso la Scuola delle Professioni legali di Padova di Informatica giuridica e svolge attività formative sia interne che esterne al Notariato. E' socia di diverse associazioni sia culturali che orientate al sociale, crede che compito di chi ha ricevuto è restituire, a partire dalla propria comunità. 

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