Fra teoria e realtà

Giovanni Cordini

Immigrato e rifugiato sono delle figure distinte e non assimilabili. Lo status di rifugiato garantisce alla persona la protezione sotto l’egida delle regole stabilite attraverso gli accordi internazionali e delle correlate disposizioni del diritto domestico

Origini e svolgimenti storici dell’asilo
Il significato del termine greco āsylon e di quello latino asўlu(m) richiamano alla mente l’idea di “inviolabilità” in quanto riferiti ad un luogo “senza diritto di cattura”. Durante l’antichità, e fino alla rimozione del diritto di asilo territoriale attribuito ad alcuni luoghi, un elemento comune e costante è dato dalla relazione con il sacro. L’ospitalità, il ricovero, il rifugio rappresentavano una mera conseguenza del riconoscimento dell’inviolabilità sacrale di un tempio o di un altro luogo di culto in ragione del rispetto dovuto alle divinità e ai custodi del tempio stesso. Nel diritto moderno, il diritto d’asilo è attribuito sulla base di una condizione soggettiva specificamente riconosciuta nell’ordinamento giuridico internazionale e nei diritti positivi degli Stati.
La concezione religioso-sacrale dell’asilo andava associata all’idea fondamentale di “inviolabilità o immunità” di alcuni luoghi. È stata prospettata un’efficace distinzione tra l’asilo territoriale, concesso in relazione alla sacralità del sito, e “l’asilía personale” del mondo greco e di quello egizio-tolemaico, un istituto concepito in relazione ad una particolare concessione fatta all’individuo. In Grecia, questo privilegio garantiva l’individuo da qualsiasi turbamento recato alla sua persona o ai suoi beni da parte degli abitanti della città che lo attribuiva. Ne godevano, di regola, coloro i quali erano ritenuti meritevoli di una particolare considerazione pubblica, come gli atleti, durante i viaggi verso i luoghi nei quali si disputavano le gare, gli ambasciatori, gli stranieri che avevano reso apprezzabili servigi alla città. A questa concessione si può associare il riconoscimento, mediante trattati, di speciali condizioni di favore riservate agli abitanti di città confederate o alleate. Si poteva, ad esempio, convenire che il cittadino straniero, appartenente ad una delle due città contraenti, potesse far valere i propri diritti presso i tribunali dell’altra. L’asilo territoriale era un privilegio di tutti i luoghi sacri in Israele, Egitto e Grecia. Chi otteneva rifugio (non solo gli stranieri, ma anche i malfattori, gli schiavi fuggiti o perseguitati, i debitori, i nemici) veniva protetto non per una considerazione soggettiva, ma esclusivamente per rispetto verso il “luogo sacro”. La persona che si rifugiava in un tempio e si poneva, così, sotto la protezione diretta di una divinità, riceveva asilo in ragione della sacralità del luogo ed era posto sotto la protezione del “custode del tempio” e della comunità che venerava quella divinità. In Grecia, da una prima configurazione prettamente religiosa dell’istituto, si ebbe, in seguito, l’attribuzione di un significato politico cui si connette il riconoscimento giuridico della condizione dell’asilante. Questo passaggio si denota attraverso l’introduzione di alcuni limiti alla possibilità di ottenere “asilo”, stabilendo delle speciali condizioni per poterne usufruire (dalla selezione dei luoghi all’attribuzione specifica di un titolo che configurasse il sito come dotato d’asilía, all’esclusione di alcuni crimini). Col tempo, questo privilegio venne notevolmente ristretto e fu concesso solo agli individui che le circostanze politiche avevano costretto alla fuga ed a coloro che non si erano resi colpevoli di gravi reati. La Chiesa si servì dell’asilo come mezzo per la redenzione del peccatore sottraendolo all’immediato pericolo della vendetta privata e offrendogli una possibilità di pentimento. Questa configurazione religiosa dell’istituto dell’asilo rispondeva all’idea per cui nella condizione umana si può sempre cadere in ragione della fallibilità dell’uomo e, tuttavia, non si deve mai rinunciare alla possibilità di riparare il peccato e consentire al peccatore di ritrovare la via della verità, confidando nella misericordia di Dio piuttosto che nella mera giustizia terrena. È noto il riferimento manzoniano di cui al capitolo IV dei Promessi Sposi, ove l’autore, descrivendo, con ineguagliabile ricostruzione del contesto storico, la vicenda della conversione di Lodovico (poi padre Cristoforo), scrive “il fatto era accaduto vicino ad una chiesa di cappuccini, asilo, come ognun sa, impenetrabile allora a’ birri e a tutto quel complesso di cose e di persone, che si chiamava la giustizia”.
Subito dopo, commentando la decisione di Lodovico di chiedere perdono e vestire l’abito dei frati cappuccini: “La risoluzione di Lodovico veniva molto a proposito per i suoi ospiti, i quali per cagion sua, erano in un bell’intrigo. Rimandarlo dal convento ed esporlo così alla giustizia, cioè alla vendetta de’ suoi nemici, non era partito da metter neppure in consulta. Sarebbe stato lo stesso che rinunziare a’ propri privilegi, screditare il convento presso il popolo, attirarsi il biasimo di tutti i cappuccini dell’universo, per aver lasciato violare il diritto di tutti, concitarsi contro tutte l’autorità ecclesiastiche, le quali si consideravan come tutrici di questo diritto[…] Ora questo, vestendo l’abito di cappuccino accomodava ogni cosa”. Il Manzoni, offrendo un mirabile affresco dell’epoca in cui colloca il romanzo, non trascura di sottolineare la difficile convivenza tra la forza, derivante dall’appartenenza ad un ceto che non esita a valersi dei propri privilegi, e il rispetto di consuetudini ancestrali che legittimano l’asilo ed impongono ad un altro potere di difenderlo. La ricerca storica ha dimostrato, invero, che l’asilo religioso ebbe uno speciale statuto, per il quale vigevano anche deroghe ed eccezioni, così da circoscrivere e, col trascorrere del
tempo, abbattere il muro dell’impenetrabilità. Vi erano limiti ed erano previste varie esclusioni, ad esempio, in relazione alla particolare gravità dei reati commessi, dunque tenendo conto della situazione personale di colui il quale si avvaleva dell’istituto.
Con tali caratteri, l’asilo religioso venne rispettato durante tutto il Medio Evo ed è solo con la formazione degli Stati nazionali che si giunse alla sua graduale abolizione, per via d’abrogazione o per desuetudine. I governanti liberali, ritenendo che l’asilo religioso fosse oramai divenuto solo un anacronistico privilegio, ne disposero l’abrogazione.

Il diritto di asilo negli ordinamenti contemporanei
Il diritto d’asilo negli ordinamenti contemporanei consiste nella protezione accordata da uno Stato allo straniero che ne faccia richiesta sulla base di motivazioni riconducibili a esigenze di tutela avverso limitazioni dei diritti fondamentali e forme di persecuzione politica. Quasi tutte le Costituzioni dei diversi Paesi, seppure con formule differenti, riconoscono il diritto di asilo, anche in relazione all’esigenza di conformarsi alle disposizioni dei trattati e delle convenzioni internazionali. Il diritto internazionale distingue tra asilo territoriale ed asilo extraterritoriale o diplomatico. Il diritto d’asilo territoriale consiste nella protezione che lo Stato accorda allo straniero nella propria sfera territoriale. Il diritto d’asilo extraterritoriale o “asilo diplomatico” configura la protezione accordata dallo Stato al di fuori del proprio territorio in un luogo (ad esempio la sede diplomatica, la nave da guerra, l’aeromobile militare) che gode di extraterritorialità.
L’irradiazione dei diritti umani fondamentali, ivi compreso il diritto di asilo, nei singoli ordinamenti positivi è difficoltosa e non sempre ne assicura l’effettivo rispetto da parte di tutti. Vi sono numerose situazioni di fatto che provano il contrario. La stessa disciplina giuridica dell’asilo ammette condizioni che consentono di stabilire dei limiti, far valere delle eccezioni, interpretate con larga discrezionalità, al fine di sottrarre gli Stati e le pubbliche autorità da obblighi che possono risultare troppo gravosi. Si riscontrano, poi, molti casi di palesi violazioni del diritto internazionale e inadempimenti rispetto ai patti sottoscritti.
Riesce utile osservare che le condizioni originarie in cui questo istituto venne a formarsi nel diritto internazionale, nel corso del tempo sono profondamente mutate. I casi individuali motivati da prevalenti motivi di dissidenza politica e basati su soggettive richieste di protezione sono limitati, mentre prevalgono ragioni collettive ed esodi di massa per cui riesce molto difficile, per gli apparati burocratici, tenere conto della particolare condizione in cui si trovano coloro i quali sono forzatamente sradicati dal proprio luogo d’origine e vengono anche perseguitati, avendo spesso subito torture, violenze e privazioni ed avendo assistito ad ogni genere di efferatezze o avendo perduto familiari ed amici. Un esame rigoroso della questione qui affrontata impone di valutare con attenzione particolare le concrete situazioni nelle quali si trovano uomini e donne che chiedono protezione attraverso l’asilo. Dal punto di vista giuridico, il “rifugiato” che risponde alla definizione stabilita dalle convenzioni internazionali deve oggi trovarsi sempre in un’effettiva condizione personale di pericolo, da intendersi come rischio di essere sottoposto, nel Paese d’origine, a persecuzione per ragioni politiche, razziali, religiose. Lo status di rifugiato garantisce alla persona la protezione da parte di un ordinamento differente da quello originario e dovrebbe consentire al perseguitato politico di trovare effettivo ricovero nel Paese di accoglienza, sotto l’egida delle regole stabilite attraverso gli accordi internazionali e delle correlate disposizioni del diritto domestico. Immigrato e rifugiato politico sono delle figure distinte e non sono assimilabili, anche se, nell’opinione comune, spesso le identità vengono confuse. In concreto, riesce arduo assicurare ai rifugiati le protezioni e le garanzie che gli ordinamenti hanno previsto.

Giovanni Cordini
Professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato presso l’Università di Pavia e Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

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